Abstract

Il suicidio di un lavoratore può assumere rilievo penale anche nei confronti di chi abbia esercitato condotte persecutorie, del datore che abbia omesso le necessarie cautele e della società avvantaggiata da un’organizzazione inosservante. La sentenza del GUP di Torino n. 1363/2026 affronta questi tre titoli di responsabilità attraverso la ricostruzione del rapporto fra vessazioni, stress lavorativo, disturbo psichico e morte. Il suo contributo più significativo riguarda la conoscibilità dei segnali di rischio mediante i presidi organizzativi che il datore era tenuto a predisporre. Tale criterio è sostenibile soltanto se accompagnato dalla prova della causalità e da una valutazione della prevedibilità riferita alla posizione concreta di ciascun agente. Il commento esamina la motivazione, ne valorizza l’attenzione alla salute psichica e ne delimita la portata rispetto al divieto di responsabilità automatica per l’evento.

La decisione di Torino e i tre diversi titoli di responsabilità

Una condotta suicidaria non rende necessariamente irrilevante ciò che l’ha preceduta. Ma la gravità dell’esito non consente neppure di attribuirlo a chiunque abbia contribuito a rendere difficile la vita della vittima. Fra queste due proposizioni si colloca il problema affrontato dal Tribunale di Torino: stabilire quando le vessazioni e l’organizzazione del lavoro abbiano avuto un’efficacia causale sulla morte, e a quali condizioni questa possa essere personalmente rimproverata ai diversi soggetti.

La sentenza del GUP, pronunciata il 20 luglio 2026 e depositata il 19 ottobre 2026 con il n. 1363, riguarda un autista di mezzi pesanti morto per suicidio nel marzo 2023. L’accertamento svolto nel giudizio abbreviato descrive giornate lavorative prolungate, riposi insufficienti, pressioni sulle prestazioni e prassi elusive dei controlli sui tempi di guida. A questo contesto si aggiungevano insulti, umiliazioni e aggressioni fisiche attribuiti al coordinatore degli autisti, che esercitava di fatto funzioni di preposto.

Il giudice ricostruisce un progressivo deterioramento della salute psichica, documentato da testimonianze, comunicazioni e riscontri sanitari. Il lavoratore era stato collocato in malattia dalla fine di gennaio e, prima della morte, aveva già manifestato una crisi particolarmente grave. Il fatto che l’evento finale sia intervenuto durante l’assenza dal lavoro costituisce uno degli aspetti esaminati nella motivazione: la cessazione dell’esposizione quotidiana non equivale, secondo il giudice, alla cessazione degli effetti del disturbo già insorto.

L’esito distingue nettamente le posizioni. Il preposto è condannato per atti persecutori e morte come conseguenza di altro delitto alla pena di un anno e otto mesi; il datore, presidente del consiglio di amministrazione, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica a otto mesi, con sospensione condizionale e non menzione. La società è dichiarata responsabile dell’illecito previsto dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, con sanzione pecuniaria di 42.000 euro. Le pene e la sanzione comprendono le riduzioni indicate in sentenza. La pronuncia è resa in primo grado.

Il nucleo della pronuncia è la distinzione fra le condotte che hanno alimentato il rischio, gli obblighi che avrebbero dovuto contenerlo e le condizioni organizzative dalle quali l’impresa ha tratto utilità. La medesima morte non rende intercambiabili questi elementi: ciascuna responsabilità richiede una propria dimostrazione.

Le vessazioni del preposto e l’evento mortale non voluto

L’impiego del termine mobbing non esaurisce la qualificazione penale. L’art. 612-bis c.p. richiede condotte reiterate di minaccia o molestia e la produzione di uno degli eventi tipici, fra i quali un grave e perdurante stato di ansia o paura. Il potere organizzativo, anche quando venga esercitato male, non integra per ciò solo il reato; nel caso torinese assumono rilievo l’accanimento personale, la ripetizione delle aggressioni e la compromissione dell’equilibrio della vittima.

La motivazione collega gli episodi alla condizione del lavoratore mediante riscontri convergenti, anziché affidarsi alla sola descrizione di un ambiente sgradevole. La distinzione è necessaria anche per non trasformare ogni controversia su turni, mansioni o permessi in un procedimento per stalking. Qui l’organizzazione gravosa costituisce il contesto nel quale si inseriscono condotte persecutorie specificamente accertate.

Il reato conserva, inoltre, la propria autonomia rispetto alla successiva morte. Per il dolo degli atti persecutori rileva la consapevolezza della sequenza di minacce o molestie e della sua idoneità a produrre l’evento tipico, non la previsione del suicidio. Sul distinto piano processuale, il GUP ritiene che la remissione della querela da parte degli eredi non impedisca di procedere, in ragione della connessione con il delitto procedibile d’ufficio previsto dall’art. 586 c.p. La conclusione resta riferita al collegamento accertato fra quelle condotte e l’evento ulteriore, non a un’indiscriminata procedibilità d’ufficio di ogni vicenda persecutoria lavorativa.

Il passaggio successivo riguarda la morte. L’intenzione di minacciare o umiliare non equivale alla volontà di cagionarla; la condanna non è per omicidio doloso. Il GUP chiarisce al § 5.2 la diversa struttura dell’imputazione rivolta al preposto e di quella riferita al datore:

«5.2. In via di premessa è bene sottolineare come la responsabilità penale di M., nonostante la convergenza e la comunanza di molte questioni, sia strutturalmente diversa da quella del datore di lavoro. La responsabilità del preposto per la morte della persona offesa si innesta sulla commissione di un reato commissivo doloso che ha determinato la morte, certamente non voluta, della vittima e poggia sul rimprovero soggettivo correlato alla prevedibilità in concreto dell'evento. Per contro, la responsabilità del datore ha natura omissiva ed è correlata a una condotta colposa, eziologicamente correlata all'evento: per il datore, il rimprovero penale discende dalla violazione di regole cautelari prevenzionistiche, il cui rispetto, oltre che doveroso ed esigibile, avrebbe consentito di evitare la concretizzazione del rischio ad esse sotteso (ovvero l'insorgenza del grave disturbo dell'adattamento che si pone alla base del gesto anticonservativo attuato da R. F.).»

La separazione è corretta perché impedisce di trasferire automaticamente il dolo del reato-base all’evento ulteriore. Per l’art. 586 c.p. il riferimento decisivo è Cass. pen., Sez. Unite, ud. 22 gennaio 2009, dep. 29 maggio 2009, n. 22676, Ronci: accanto alla causalità occorre la colpa in concreto, da verificare attraverso prevedibilità ed evitabilità dell’esito. Quel precedente riguarda una vicenda di cessione di stupefacenti, diversa da quella lavorativa; è trasferibile il criterio di imputazione, non il suo accertamento fattuale.

Nel caso torinese il parametro viene rapportato al preposto che conosceva il lavoratore, ne organizzava la prestazione e aveva ricevuto rappresentazioni del suo disagio. La qualifica esercitata in concreto, rilevante ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, contribuisce a definire quali informazioni e quali comportamenti fossero esigibili. La responsabilità per l’evento ulteriore resta tuttavia fondata sulle condotte e sui segnali riconoscibili, non sul semplice possesso della qualifica.

È necessario, inoltre, evitare che la prova del dolore prodotto dalle vessazioni venga utilizzata due volte senza ulteriori passaggi: prima per integrare l’evento dello stalking e poi, invariata, per dimostrare la prevedibilità della morte. Un grave stato di ansia e un rischio suicidario sono oggetti diversi. La conoscenza del primo costituisce un elemento del giudizio sul secondo, ma richiede di essere valutata insieme all’intensità, alla progressione e alla percepibilità dei segnali concreti.

La prova del percorso dalle condizioni lavorative alla morte

Il problema causale richiede di ricostruire due collegamenti: quello fra le condizioni lavorative e il disturbo psichico, e quello fra il disturbo e la morte. La prova dell’uno non assorbe quella dell’altro. L’accertamento che l’ambiente abbia provocato sofferenza non dimostra ancora che abbia determinato il suicidio; specularmente, una diagnosi compatibile con il gesto non individua da sola l’origine lavorativa della patologia.

I consulenti dell’accusa ricostruivano un grave disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, sviluppatosi in relazione al contesto occupazionale. La difesa contrapponeva un diverso inquadramento diagnostico e richiamava possibili fattori personali, familiari ed economici. Il giudice affronta tali divergenze attraverso la documentazione sanitaria, la storia del lavoratore e gli altri elementi del processo. Il contrasto diagnostico assume rilievo giuridico proprio per le differenti spiegazioni dell’origine e dell’evoluzione del disturbo, che devono essere vagliate attraverso i rispettivi fondamenti scientifici e probatori.

Il problema dell’autodeterminazione attraversa entrambi i collegamenti. Una decisione effettivamente autonoma può introdurre un rischio diverso rispetto a quello attivato da altri; se invece il gesto si colloca nella progressione di una compromissione psichica provocata dalle condotte, la sua volontarietà materiale non basta a interrompere la spiegazione causale. Il GUP affronta questa alternativa al § 5.4, senza ricavare l’esito dalla sola parola suicidio. La conclusione presuppone un accertamento sul processo concreto, non l’equivalenza fra qualsiasi diagnosi depressiva e l’assenza di libertà decisionale.

Nel caso assume rilievo anche la condizione occupazionale di un autista prossimo ai sessant’anni, che temeva di perdere il reddito e faticava a individuare alternative. Sono elementi utilizzati per comprendere la percezione di non poter uscire dalla situazione. Non sostituiscono la prova della patologia o del suo ruolo causale: aiutano a ricostruire il contesto nel quale le condotte accertate hanno operato.

Il metodo di riferimento è quello di Cass. pen., Sez. Unite, ud. 10 luglio 2002, dep. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese. La probabilità logica riguarda la fondatezza della spiegazione nel singolo caso, sostenuta da riscontri e dal confronto con ipotesi alternative. Una correlazione statistica fra stress e rischio suicidario non basta; la rarità dell’esito, a sua volta, non ne esclude la derivazione nella vicenda concreta.

Su questa base, al § 5.8.6, il GUP risponde all’obiezione relativa alle preoccupazioni personali manifestate dal lavoratore:

«5.8.6. Quand'anche, peraltro, dovesse ritenersi che i fattori alternativi sopra fossero avvertiti come reali nella testa del lavoratore suicida nei momenti più acuti di sofferenza mentale, tale situazione non eliminerebbe il nesso eziologico: la percezione amplificata delle evocate problematiche, riscontrabile nei limiti sopra illustrati, non potrebbe, in ogni caso, essere valutata alla stregua di una causa autonoma del gesto, risultando essa stessa manifestazione del disturbo. La lettura soggettiva amplificata della realtà è un sintomo del quadro psicopatologico riconosciuto, e non un fattore indipendente che lo ha determinato. La patologia accertata è il disturbo dell'adattamento, e rispetto a tale disturbo l'attuazione di un gesto anticonservativo si pone come evoluzione statisticamente poco frequente, ma non atipica: si tratta di uno degli esiti che la legge scientifica di copertura riconduce alla classe di eventi in questione. L'amplificazione delle problematiche correlate alla propria situazione familiare (peraltro sempre riconducibili alla previsione della perdita del lavoro e di fonti di reddito) non vale a escludere la riconducibilità del gesto alla condizione lavorativa e ambientale, ma conferma che il gesto è maturato all'interno del quadro psicopatologico che quella condizione ha ingenerato.»

Il passaggio ha una precisa funzione: distinguere una causa indipendente dalla manifestazione del medesimo processo patologico. Se una preoccupazione amplificata deriva dal disturbo, non costituisce necessariamente una spiegazione alternativa dell’origine di quel disturbo. Ma questa dipendenza deve essere dimostrata: qualificare ogni difficoltà ulteriore come sintomo della patologia già ricondotta al lavoro produrrebbe un ragionamento circolare, capace di assorbire anticipatamente qualsiasi obiezione.

La motivazione cerca di evitarlo attraverso riscontri specifici, fra i quali i controlli sanitari e tossicologici, la documentazione clinica e le testimonianze dei familiari e dei colleghi. La sequenza cronologica acquista così valore corroborante; non può diventare, isolatamente, la regola secondo cui ciò che segue le vessazioni ne è necessariamente effetto. Anche l’assenza di pregresse diagnosi rappresenta un elemento da combinare con gli altri, non una prova autosufficiente.

L’esclusione delle alternative deve quindi accompagnare una spiegazione positiva e scientificamente sostenuta del percorso causale. Dimostrare l’inconsistenza di alcune ipotesi difensive non prova necessariamente quella accusatoria, se manca un anello della ricostruzione. Allo stesso modo, la difesa non deve fornire una spiegazione alternativa certa per rendere rilevante un dubbio ragionevole: l’onere di dimostrare la causalità rimane nell’ipotesi d’accusa. È su questa verifica complessiva che va misurato il richiamo giudiziale alla probabilità logica.

È poi essenziale distinguere le spiegazioni alternative dalle concause. Una vulnerabilità personale può concorrere con l’esposizione lavorativa senza escluderne l’efficacia ai sensi dell’art. 41 c.p. La domanda è se il contributo attribuito alle condotte sia provato, non se la vittima fosse priva di ogni altra fragilità. In questo modo si evita sia di imputare la morte attraverso il solo aumento del rischio, sia di negare tutela a chi sia particolarmente vulnerabile.

Le omissioni del datore e il giudizio su ciò che avrebbe impedito l’evento

La responsabilità datoriale si fonda sull’art. 40, secondo comma, c.p. in relazione all’art. 589 c.p. L’obbligo di protezione deve essere tradotto in condotte individuate: valutazione del rischio da stress, organizzazione sostenibile di carichi e riposi, formazione del preposto, controlli effettivi e gestione delle segnalazioni. La carenza di un documento non equivale ancora alla dimostrazione dell’efficacia causale dell’omissione.

Gli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008 inquadrano la valutazione dei rischi come parte dell’organizzazione della prevenzione. Le indicazioni ministeriali del novembre 2010 richiedono di considerare fattori di contenuto e di contesto del lavoro, attraverso un percorso preliminare e gli ulteriori approfondimenti necessari. La valutazione organizzativa interessa gruppi omogenei di lavoratori; non si confonde con una diagnosi psichiatrica individuale né comporta, da sola, un obbligo indistinto di sottoporre tutti a visite specialistiche.

Nella sentenza le violazioni riguardano concretamente il lavoro degli autisti e il modo in cui ne venivano gestite le prestazioni. Il rischio non era soltanto un disagio relazionale: comprendeva l’usura dei turni, il recupero insufficiente e l’inefficacia dei sistemi di controllo. Il giudice considera queste omissioni come parti di un sistema che avrebbe dovuto individuare e ridurre l’esposizione stressogena.

Nel § 8.4.3 la valutazione congiunta delle cautele viene spiegata in questi termini:

«Né il giudizio controfattuale deve essere artificiosamente frazionato verificando quale singola cautela, isolatamente considerata, sarebbe stata sufficiente a impedire l'insorgenza del disturbo. Le omissioni accertate riguardavano, infatti, presidi destinati a operare in maniera complementare e secondo una sequenza prevenzionistica unitaria: individuare il rischio, acquisire le informazioni provenienti dai lavoratori e dall'RLS, adottare le necessarie misure organizzative, verificarne l'efficacia, controllare il rispetto dei tempi di lavoro, vigilare sull'operato del preposto e intercettare attraverso la sorveglianza sanitaria eventuali segnali di compromissione del benessere psicofisico. La corretta attivazione di tale sistema avrebbe quindi agito sia sulle cause dello stress, riducendo l'esposizione di F. ai fattori lavorativi che lo alimentavano, sia sulla sua progressione, consentendo di rilevare tempestivamente l'eventuale comparsa dei primi segnali di disagio e di adottare ulteriori misure correttive.»

L’impostazione coglie un aspetto reale della prevenzione: informazione, valutazione, intervento e verifica operano insieme. Sarebbe artificioso esigere che ciascuna misura, considerata separatamente, fosse sufficiente a impedire l’evento. Da ciò non discende, però, che basti sommare più inadempimenti per ottenere la prova causale mancante.

Il comportamento alternativo lecito deve restare un sistema storicamente realizzabile, con misure esigibili prima dell’evento e idonee a incidere sui fattori accertati. La verifica deve spiegare come i controlli avrebbero intercettato le prassi elusive, come le segnalazioni avrebbero raggiunto chi poteva intervenire e quali modifiche avrebbero ridotto l’esposizione. Un’organizzazione ideale, ricostruita soltanto dopo la morte, non costituisce un termine di confronto sufficiente.

La ricostruzione torinese individua proprio la convergenza fra riduzione dell’usura e contrasto delle vessazioni. La sua portata va mantenuta entro questa corrispondenza concreta, evitando di convertire il criterio dell’elevata probabilità logica nella generica affermazione che un’azienda meglio organizzata avrebbe offerto maggiori possibilità di benessere.

La condotta dolosa del preposto, inoltre, non esclude necessariamente l’efficacia delle omissioni del datore. Nel ragionamento del GUP le vessazioni si inseriscono nel rischio relazionale e organizzativo che i presidi omessi avrebbero dovuto intercettare. La conclusione è sostenibile se viene conservato questo rapporto funzionale; non autorizza a imputare al datore qualsiasi iniziativa criminosa di un dipendente, indipendentemente dai poteri di controllo e dall’area di rischio affidata alla sua gestione.

Stress prevedibile e suicidio prevedibile: il limite decisivo

La parte più significativa della motivazione riguarda il rapporto fra prevedibilità del danno da stress e prevedibilità dello specifico evento mortale. La distinzione, coerente con la separazione fra causalità e colpa sviluppata anche da Cass. pen., Sez. Unite, ud. 24 aprile 2014, dep. 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn, impedisce che la violazione prevenzionistica diventi una responsabilità di posizione.

Il GUP la formula espressamente nei §§ 8.6.2–8.6.4:

«8.6.2. Occorre pertanto distinguere la prevedibilità del rischio da stress lavoro-correlato, assunta in via generale dallo stesso legislatore nel momento in cui ne impone la valutazione nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, dalla prevedibilità del suicidio quale specifico evento lesivo: l'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato è certamente diretto a prevenire pregiudizi alla salute psicofisica dei lavoratori, ma la sua violazione non consente, per ciò solo, di affermare che il datore di lavoro dovesse prevedere un gesto suicidario, ove manchino elementi concreti idonei a segnalarne il rischio. 8.6.3. Perché il suicidio possa ritenersi concretamente prevedibile occorre, dunque, verificare la presenza di manifestazioni riconoscibili di grave sofferenza psichica del lavoratore, la conoscenza o conoscibilità di tali manifestazioni da parte del datore di lavoro o degli altri soggetti titolari di obblighi prevenzionistici, l'esistenza di un contesto lavorativo caratterizzato da fattori di particolare gravità, quali condotte vessatorie, carichi di lavoro insostenibili, isolamento, conflitti protratti o altre condizioni organizzative fortemente stressogene, nonché la riconducibilità del gesto suicidario, alla luce delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza, al complesso delle circostanze concretamente percepibili prima dell'evento. 8.6.4. Diversamente, far discendere la prevedibilità del suicidio dalla sola omissione della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato significherebbe trasformare la violazione dell'obbligo prevenzionistico in una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, incompatibile con il carattere personale della responsabilità penale e con la necessità di accertare in concreto la colpa dell'agente. È precisamente in questa prospettiva che deve essere intesa l'esigenza, affermata dalla giurisprudenza, di escludere una prevedibilità in re ipsa, meramente formale o presunta: la prevedibilità deve essere accertata in concreto, ma ciò significa collocare l'agente modello nella specifica situazione storica in cui si è trovato l'agente reale e verificare quali segnali fossero in quella situazione riconoscibili e quali condotte fossero conseguentemente esigibili.»

Il criterio dichiarato è condivisibile: il rimprovero deve riguardare ciò che era riconoscibile prima dell’esito, attraverso le conoscenze e i poteri pertinenti alla posizione del garante. La generalità dell’obbligo di valutare lo stress non dimostra l’esistenza, in ogni ambiente irregolare, di un rischio suicidario individualmente percepibile.

La migliore obiezione difensiva riguarda il passaggio successivo. Il datore non aveva necessariamente le stesse informazioni di colleghi, familiari o sanitari; la conoscenza del preposto non gli si trasferisce automaticamente. La sentenza risponde valorizzando la funzione dei flussi informativi che l’organizzazione avrebbe dovuto garantire. Il § 8.6.8 espone l’argomento nella sua interezza:

«8.6.8. Data questa premessa, il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa la mancata conoscenza di una situazione che un corretto assetto prevenzionistico avrebbe dovuto consentirgli di conoscere: la scelta e la formazione delle figure investite, anche di fatto, di poteri organizzativi, la predisposizione di adeguati canali di segnalazione, l'esistenza di effettivi flussi informativi ascendenti, il coinvolgimento dei lavoratori e dell'RLS nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e il successivo monitoraggio delle condizioni organizzative costituiscono infatti parte integrante degli obblighi mediante i quali il datore è chiamato a rendere conoscibili e governabili i fattori di rischio presenti nell'organizzazione. La carenza di tali presidi non può dunque trasformarsi, mediante un rovesciamento della funzione stessa della regola cautelare, nella ragione per escludere la prevedibilità in concreto dell'evento, venendo in rilievo quella ipotesi di ignoranza non scusabile che giustifica il rimprovero a titolo di colpa: il datore non può invocare come esimente un deficit conoscitivo che costituisce esso stesso il risultato delle omissioni prevenzionistiche contestate, tanto più quando la situazione di disagio era concretamente percepibile nell'ambiente lavorativo ed era stata, in fatto, percepita, come si ricava (anche) dalle dichiarazioni di M. F. di A. M., dal preposto (il quale, non solo confermava nell'ambito di una conversazione telefonica, di essere conoscenza dei problemi del loro congiunto, ma addirittura li invitava a non rivelare le modalità della morte dell'uomo), oltre che dai colleghi di lavoro. Il dato fattuale è idoneo a dimostrare che quei segnali erano concretamente percepibili all'interno dell'organizzazione lavorativa e che, dunque, non si trattava di una condizione occulta o riconoscibile soltanto ex post. In tale quadro, la prevedibilità non viene desunta retrospettivamente dal solo verificarsi del suicidio, né dalla mera omissione della valutazione del rischio da stress, ma dalla verifica che il datore di lavoro modello, correttamente adempiendo ai propri obblighi di valutazione, organizzazione, informazione e vigilanza, avrebbe avuto accesso a una situazione di rischio già concretamente manifestatasi nell'organizzazione e avrebbe dovuto attivare i presidi necessari a governarla.»

Il passaggio valorizza correttamente gli obblighi attraverso i quali un’organizzazione rende visibili i propri rischi. L’ignoranza può essere colposa quando derivi dall’omissione di una verifica doverosa e concretamente utile; consentire al garante di invocarla sempre come esimente svuoterebbe la funzione degli obblighi informativi.

La tenuta dell’argomento richiede però di identificare le informazioni che sarebbero effettivamente emerse, il percorso attraverso il quale sarebbero giunte al datore e il tempo ancora disponibile per intervenire. Se la mancata conoscenza fosse desunta dalla sola cattiva organizzazione, il ragionamento ricadrebbe nell’automatismo che dichiara di escludere. Gli indici anteriori e i canali esigibili costituiscono dunque il limite interno del criterio, non semplici dettagli esecutivi.

Anche il precedente gesto autolesivo va collocato entro questo limite: la sua rilevanza per ricostruire la progressione clinica non dimostra, di per sé, che ogni garante ne fosse stato informato. Analogamente, comportamenti tenuti dopo il decesso possono contribuire alla valutazione probatoria, ma non creare retroattivamente una conoscenza del rischio che deve essere verificata rispetto alla condotta antecedente.

La mancata previsione da parte dei sanitari non libera automaticamente il datore, poiché sono diversi i rispettivi obblighi e gli ambiti di osservazione. È però un’obiezione che merita risposta, non un dato da liquidare: occorre spiegare quali segnali organizzativi fossero accessibili al garante e perché la loro valutazione diligente avrebbe consentito di riconoscere quel rischio. Si immagini, per confronto, una sofferenza rimasta interamente occulta e priva di segnali acquisibili attraverso i controlli dovuti: l’argomento dell’ignoranza organizzativa perderebbe il suo fondamento fattuale. È questa verifica a impedire che il datore sia trasformato nel garante di ogni possibile crisi personale.

La società: vantaggio produttivo e colpa di organizzazione

La responsabilità dell’ente si collega all’omicidio colposo aggravato, attraverso gli artt. 5 e 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. Non discende automaticamente dall’accertamento dello stalking del preposto o dalla condanna del datore. Occorrono i criteri di attribuzione propri della società e un rimprovero organizzativo concretamente collegato al reato-presupposto.

Il punto è particolarmente evidente per interesse e vantaggio. La morte del lavoratore non rappresenta un’utilità per l’impresa; il criterio va riferito alla condotta inosservante. È il principio chiarito dalle Sezioni Unite Espenhahn e applicato dal GUP alla maggiore intensità di impiego degli autisti. Nel § 9.7 la motivazione individua il beneficio attraverso il funzionamento effettivo dell’attività:

«Le omissioni e l'inadeguatezza dei controlli sul rispetto dei tempi di guida, delle pause e dei periodi di riposo hanno infatti agevolato una modalità di gestione degli autisti caratterizzata da ritmi e carichi di lavoro eccedenti i parametri normativamente consentiti, permettendo all'azienda di utilizzare più intensamente la forza lavoro disponibile, effettuare un maggior numero di viaggi con il medesimo numero di dipendenti e soddisfare, conseguentemente, un numero più elevato di richieste della clientela. Ne sono derivati, sul piano oggettivo, una maggiore produttività delle risorse disponibili e un più intenso utilizzo dei mezzi aziendali, nonché il risparmio dei costi che sarebbero stati necessari per assumere ulteriore personale, predisporre più ampie turnazioni o ricorrere a sostituzioni, ove l'attività fosse stata organizzata nel rigoroso rispetto dei limiti relativi ai tempi di lavoro, di guida e di riposo. A tali utilità si aggiunge la maggiore flessibilità nella programmazione dei servizi e il contenimento dei costi organizzativi necessari per predisporre e rendere effettivo un sistema di vigilanza idoneo ad assicurare il rispetto della disciplina di settore e a impedire condotte elusive.»

L’individuazione di queste utilità evita di affermare il vantaggio attraverso la sola esistenza della violazione. La maggiore produttività con le medesime risorse, i minori costi delle turnazioni e i controlli omessi descrivono una relazione verificabile fra organizzazione e beneficio. Anche senza una quantificazione contabile analitica, resta necessario dimostrare che l’utilità sia concreta e riferibile alle condotte rilevanti.

Il diverso profilo della colpa di organizzazione richiede di esaminare procedure, poteri, controlli e flussi informativi. Il documento di valutazione dei rischi e il modello organizzativo 231 hanno funzioni distinte, pur potendo raccordarsi: il primo presidia la prevenzione dei rischi lavorativi; il secondo deve governare il rischio di commissione dei reati secondo i criteri del decreto. La carenza dell’uno non prova automaticamente ogni requisito della responsabilità fondata sull’altro.

Anche le conseguenze devono essere tenute distinte: la responsabilità 231 non è una sanzione autonoma per il semplice fatto di non avere adottato un modello. La mancanza del documento assume significato attraverso il deficit preventivo concretamente contestato e il suo collegamento con il reato-presupposto, entro i criteri di imputazione del decreto. Il modello non è dunque un certificato che garantisce l’esenzione quando esiste, né un’assenza che dimostra da sola la responsabilità. Conta il funzionamento dell’assetto organizzativo pertinente al rischio realizzatosi.

Nel caso torinese il giudice valorizza l’assenza di effettivi controlli sugli orari e sulle condotte vessatorie. La delibera del 2018, invocata dalla difesa, viene letta come un’iniziativa preparatoria, mentre il modello accertato risale al 2024. L’accertamento non si limita quindi all’assenza di un fascicolo denominato modello: riguarda la mancanza dei presidi che avrebbero dovuto funzionare nel periodo dei fatti.

La successiva organizzazione può assumere rilievo sanzionatorio, ma non elimina retroattivamente le carenze precedenti. Nella pronuncia essa concorre alla riduzione della sanzione e alla scelta di non applicare interdittive. Quest’ultimo passaggio non va generalizzato: l’art. 17 richiede, nella sua disciplina ordinaria, il concorso delle condizioni riparatorie, organizzative e relative alla messa a disposizione del profitto. La valorizzazione del solo modello successivo non esaurisce tale verifica. È un profilo che la sinteticità della motivazione sulle interdittive lascia distinto dall’accertamento della responsabilità.

La portata della pronuncia e la prova che resta necessaria

L’interesse della sentenza consiste nel riconoscere che la tutela della salute psichica appartiene all’organizzazione del lavoro e che le vessazioni possono inserirsi in un rischio reso possibile da omissioni più ampie. In questa prospettiva il superiore non è l’unico soggetto da esaminare; ma la pluralità dei possibili responsabili non attenua gli oneri di prova riferiti a ciascuno.

La derivazione della patologia dal contesto, il contributo della patologia alla morte, l’efficacia impeditiva delle cautele e la prevedibilità dell’evento devono essere dimostrati attraverso passaggi riconoscibili. La sofferenza non si identifica con il rischio suicidario; la conoscibilità non coincide con una conoscenza attribuita per il solo ruolo; il beneficio produttivo non sostituisce la colpa di organizzazione. Queste distinzioni consentono di delimitare la soluzione anche nei casi in cui l’intreccio delle condotte renda più difficile l’accertamento.

Sul piano civile, la pronuncia riconosce il diritto al risarcimento delle organizzazioni sindacali e dell’associazione costituite, rimettendo la liquidazione al giudice civile e assegnando provvisionali. Tali statuizioni non coincidono con la liquidazione dei danni ai familiari, che non si erano costituiti parte civile, né con l’accertamento di prestazioni assicurative INAIL. Anche gli effetti patrimoniali mantengono quindi il proprio oggetto e il proprio ambito.

Il criterio ricavabile dalla decisione lega la responsabilità alla concreta possibilità di riconoscere e governare il rischio lavorativo, alla prova del suo collegamento con la morte e alla personale rimproverabilità dell’omissione. È persuasivo, in questi termini, l’accento sui presidi attraverso i quali l’impresa avrebbe dovuto acquisire le informazioni necessarie a intervenire. La loro efficacia va però verificata nella singola vicenda. Il riconoscimento della salute psichica e il rigore della prova si sostengono reciprocamente: soltanto la verifica di entrambi consente una risposta che protegga il lavoratore senza trasformare l’esito tragico in una presunzione di responsabilità.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

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Documento allegato

Sentenza del Tribunale di Torino n. 1363/2026

Decisione del GUP del 20 luglio 2026, depositata il 19 ottobre 2026. Copia per consultazione, anonimizzata e non autentica.

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