Abstract
Il d.l. 22 ottobre 2026, n. 190 interviene sull'imputabilità dei minorenni, sul processo penale minorile e sulle conseguenze economiche degli illeciti commessi dai figli. Il tratto comune delle modifiche è il ricorso a presunzioni e anticipazioni della risposta pubblica, accompagnato da un coordinamento normativo insufficiente. La capacità di intendere e di volere diventa presunta, mentre il relativo accertamento viene separato dalle indagini obbligatorie sulla personalità; per i genitori si affiancano sanzioni amministrative e strumenti accelerati di risarcimento. L'esame delle disposizioni mostra lo scarto fra immediatezza del messaggio repressivo e precisione delle regole necessarie ad applicarlo. La critica riguarda soprattutto l'incertezza degli oneri probatori, la tecnica dei rinvii e il rapporto fra accertamento amministrativo e tutela civile. La funzione propagandistica della riforma emerge da questo squilibrio, senza rendere meno reali i suoi effetti sulle garanzie.
La severità annunciata e le regole che mancano
Un adolescente non diventa più maturo perché una norma lo presume. Un genitore non acquista maggiori possibilità di impedire un illecito perché viene esposto a una sanzione. Queste osservazioni non escludono l'utilità delle presunzioni o della responsabilità genitoriale: impongono di verificare che cosa esse consentano di accertare e quali conseguenze producano quando la realtà contraddice il modello legislativo.
È su questo terreno che il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 rivela i propri difetti. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo, il provvedimento è ancora in corso di conversione alla data del 26 ottobre 2026. Il commento riguarda pertanto il testo originario vigente. Il nucleo qui esaminato comprende la nuova presunzione dell'art. 98 c.p., le modifiche al processo minorile e l'esposizione economica dell'esercente la responsabilità genitoriale.
Il giudizio critico non dipende dall'avversione a una risposta severa alla violenza. Proteggere le vittime, individuare gli autori e assicurare il risarcimento sono esigenze effettive. Proprio la loro importanza richiederebbe disposizioni capaci di distinguere la maturità dalla colpevolezza, la presenza nel gruppo dalla partecipazione al reato, il comportamento del figlio dalla responsabilità del genitore.
La riforma privilegia invece un messaggio immediato: capacità presunta, maggiori possibilità di intervento coercitivo, conseguenze patrimoniali per la famiglia. Le difficoltà vengono spostate sul momento applicativo, quando occorrerà decidere quali elementi superino la presunzione, quale accertamento resti doveroso e che cosa dimostri davvero un'ordinanza prefettizia.
È questo squilibrio a conferire al decreto una marcata funzione propagandistica. La severità si comunica in poche parole; le condizioni che dovrebbero renderla giuridicamente sostenibile vengono lasciate a un lavoro interpretativo assai più impegnativo. La cattiva scrittura legislativa diventa così un problema di garanzie e di effettività, perché accresce il costo necessario per ottenere una decisione corretta.
Capacità presunta: la maturità non si dimostra con la data di nascita
L'art. 1, comma 1, aggiunge all'art. 98 c.p. la previsione secondo cui, per chi abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, «la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria». Non viene abbassata l'età dell'imputabilità: l'art. 97 c.p. continua a escluderla per chi non abbia compiuto quattordici anni al momento del fatto. Anche la diminuzione di pena prevista dall'art. 98 rimane ferma.
La modifica riguarda il modo in cui si affronta una condizione della responsabilità. Nel sistema precedente la capacità doveva essere positivamente accertata; ora il giudizio prende le mosse da una capacità presunta. Restano da provare la condotta, il contributo individuale, il nesso causale e l'elemento soggettivo richiesto dal reato. Presentare la novella come una presunzione di colpevolezza sarebbe inesatto e indebolirebbe la critica proprio sul suo punto più serio: l'arretramento dell'accertamento relativo alla maturità.
Il significato di tale accertamento emerge da Cass. pen., sez. I, ud. 19 marzo 2026, dep. 17 giugno 2026, n. 22437. Nel giudicare la partecipazione di un minorenne a fatti gravissimi, la Corte richiama il principio secondo cui:
«affinché il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" non solo dall'elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 c.p. e cioè dalla capacità del minore di comprendere l'antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere».
La capacità non costituisce, dunque, un premio riservato agli autori di fatti meno gravi, né la sua verifica esprime indulgenza. Consente di stabilire se quel fatto possa essere rimproverato a quel minore. Il rigetto del ricorso nella decisione del 2026 conferma, peraltro, che l'esigenza di individualizzazione è compatibile con l'affermazione della responsabilità.
La medesima pronuncia precisa il contenuto dell'indagine:
«Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell'illecito, inevitabilmente influendo il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell'imputato minorenne».
Il passaggio esclude che l'immaturità possa essere ricondotta esclusivamente a una diagnosi. Il rapporto con gli adulti, il contesto familiare e le condizioni dello sviluppo possono incidere sulla capacità rispetto a una determinata condotta. La presunzione non cancella questi fattori: rende però più importante stabilire quando essi debbano essere approfonditi.
Si considerino due adolescenti della stessa età coinvolti nel medesimo episodio, l'uno capace di comprenderne il disvalore e di scegliere, l'altro condizionato da una documentata situazione di immaturità. La presunzione può offrire un punto di partenza comune, ma la risposta deve poter divergere quando divergano gli elementi pertinenti. L'accertamento serve proprio a rendere giuridicamente visibile questa differenza. Se viene attivato soltanto dopo che la difesa abbia già raccolto una prova completa, il vantaggio della semplificazione viene ottenuto sacrificando la funzione stessa dell'indagine.
La migliore giustificazione della scelta legislativa è la semplificazione dei casi nei quali non emerga alcun indice contrario. Ma il decreto non chiarisce adeguatamente il passaggio dal caso ordinario al caso dubbio. Occorre una prova completa dell'incapacità per attivare l'indagine, oppure bastano elementi seri che rendano la capacità controversa? Esigere già in partenza una dimostrazione conclusiva significherebbe subordinare l'accertamento al risultato che esso dovrebbe consentire di raggiungere. La semplificazione diventerebbe un ostacolo alla conoscenza.
L'accertamento diventa eventuale, ma la personalità resta da conoscere
La modifica dell'art. 98 va letta insieme all'art. 3 del decreto, che interviene sull'art. 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Dal primo comma viene eliminato il riferimento all'accertamento dell'imputabilità; un nuovo comma 1-bis stabilisce che pubblico ministero e giudice «possono altresì acquisire elementi» ai fini del relativo giudizio. La sostituzione dell'accertamento necessario con un potere formulato come eventuale costituisce il raccordo processuale della presunzione.
Non scompare, tuttavia, l'obbligo di acquisire informazioni sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Queste continuano a servire per il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, le misure penali e gli eventuali provvedimenti civili. Il legislatore separa due finalità che rimangono alimentate, in larga misura, dal medesimo materiale conoscitivo.
Per questo la quantità di lavoro effettivamente risparmiata non può essere dedotta dalla sola introduzione della presunzione. Le informazioni educative e sociali devono comunque entrare nel procedimento; quando facciano emergere un problema di capacità, occorrerà valutarlo. Il rischio è di ridurre l'esplicitazione dell'accertamento più che l'attività necessaria a compierlo, facendo dipendere la qualità della decisione dall'attenzione con cui vengano valorizzati dati già presenti.
Il difetto non consiste in una contraddizione logica insuperabile. È possibile distinguere l'indagine generale sulla personalità dall'approfondimento specifico sull'imputabilità. Manca però una disciplina sufficientemente precisa del momento in cui le informazioni già raccolte impongano di passare al secondo accertamento. Una relazione dei servizi che descriva una forte dipendenza da un adulto coinvolto nel reato non può essere significativa per scegliere la misura educativa e irrilevante quando si valuta la capacità di autodeterminazione.
Un caso anteriore alla novella mostra concretamente il rischio dell'abbreviazione anagrafica. Cass. pen., sez. II, dep. 3 marzo 2026, n. 8317 esaminò una condanna per rapina nella quale non era stato adeguatamente affrontato il rapporto fra la maturità del giovane e un precedente accertamento contrario. La motivazione conclude:
«Il collegio di merito ha semplicemente richiamato, in quanto “condivisibili” gli esiti della nuova perizia disposta nei confronti dell’imputato che aveva concluso nel senso di una capacità grandemente scemata, senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine al raggiungimento o meno del grado di maturità (escluso con la precedente sentenza assolutoria) al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era stato sollecitato dalla difesa appellante, limitandosi ad affermare che, all’epoca del fatto, “ egli aveva compiuto 16 anni”. La sentenza impugnata va pertanto annullata».
La decisione non interpreta la nuova presunzione e l'annullamento non equivale a un'assoluzione definitiva. La sua utilità è più circoscritta: dimostra che il compimento di un'età non risponde a un'obiezione fondata su elementi concreti relativi alla maturità. Dopo la riforma il punto di partenza cambia, ma il problema conoscitivo rimane.
Una lettura coerente con gli artt. 24, 27 e 31 Cost. dovrebbe quindi considerare gli indici seri di immaturità come ragione per svolgere l'accertamento e motivarne l'esito, anche quando provengano dagli atti e non da una consulenza difensiva. L'art. 530, comma 2, c.p.p. continua a prevedere l'assoluzione anche quando sia insufficiente o contraddittoria la prova che il reato sia stato commesso da persona imputabile. Il problema è coordinare questa regola con il nuovo punto di partenza presuntivo. La soluzione più rispettosa delle garanzie è che il dubbio concreto, emerso e non superato dopo l'accertamento, conservi efficacia favorevole all'imputato. Questa lettura della novella è una tesi interpretativa, non una conclusione già affermata dai giudici sul decreto. Il raccordo con una regola di giudizio rimasta vigente avrebbe meritato maggiore chiarezza.
Sedici anni, arresto e carcere: il peso delle parole aggiunte in coda
La tecnica legislativa peggiora quando l'art. 3 aggiunge all'art. 19, comma 2, del rito minorile la clausola «salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni». Il periodo immediatamente interessato esclude l'applicazione della disposizione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. La novella introduce quindi un'eccezione a una deroga, mediante un rinvio che il lettore deve ricostruire attraverso più testi.
Il segmento richiamato riguarda la custodia in carcere in presenza di gravi indizi per i delitti degli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p., salvo l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari. È questo specifico meccanismo a essere coinvolto dall'eccezione per chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto non rende obbligatorio il carcere per ogni sedicenne accusato di un reato e non cancella l'intera disciplina minorile.
Resta, in particolare, il dovere di considerare l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Il problema è spiegare come tale esigenza continui a operare quando il rinvio limita la scelta della misura. L'aggiunta in coda trasferisce al giudice un delicato lavoro di coordinamento che avrebbe meritato la riscrittura completa della disposizione e una delimitazione espressa degli effetti.
Il richiamo all'individualizzazione non è estraneo alla giurisprudenza costituzionale. Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263 ha eliminato, nell'esecuzione penale minorile, un automatismo ostativo all'accesso ai benefici, valorizzando gli artt. 27 e 31 Cost. Quella pronuncia riguarda una fase e una disciplina diverse: non decide la legittimità della modifica del 2026, ma impedisce di trattare la specificità del minore come un dettaglio disponibile senza giustificazione.
Il decreto estende inoltre al rito minorile l'art. 382-bis c.p.p. sull'arresto differito. La documentazione deve consentire l'inequivoca individuazione dell'autore del fatto; opera il limite del tempo necessario all'identificazione e, comunque, delle quarantotto ore dal fatto. Il rinvio non trasforma un filmato di gruppo nella prova della responsabilità di ciascun presente. Né arresto, convalida e successiva custodia coincidono. L'inclusione degli artt. 420-bis e 635.1 c.p. nel catalogo dell'art. 23 amplia l'area di ammissibilità della custodia, senza dimostrarne da sola la necessità individuale.
I genitori pagano: una formula efficace, un accertamento molto meno semplice
L'art. 5 applica all'esercente la responsabilità genitoriale una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro quando il minore, anche non imputabile, partecipi ai fatti tassativamente richiamati. Se il minore reitera la condotta, l'importo passa da 1.000 a 2.000 euro. In entrambe le ipotesi è prevista la possibilità di provare di non aver potuto impedire il fatto.
Il genitore non viene, per questo solo titolo, punito penalmente per il reato del figlio. La differenza è sostanziale: la sanzione amministrativa ha propri presupposti e propri rimedi, mentre un'eventuale responsabilità penale personale richiede la dimostrazione di una condotta e dei requisiti del reato. L'autorità deve comunque accertare il fatto tipizzato e la partecipazione del minore. La prova liberatoria non autorizza a presumere l'esistenza dell'episodio o il coinvolgimento del figlio.
La formula legislativa solleva poi una domanda essenziale: quale comportamento avrebbe consentito al genitore di impedire il fatto? Un obbligo educativo non coincide con la sorveglianza fisica ininterrotta di un adolescente. Occorre individuare possibilità concrete di intervento, tenendo conto delle circostanze, dei segnali conoscibili e della posizione effettiva del soggetto chiamato a rispondere. Altrimenti l'esonero resta scritto nella norma, ma diventa praticamente irraggiungibile.
Non è incoerente, di per sé, considerare il minore penalmente capace e conservare doveri in capo ai genitori: autonomia crescente e responsabilità educativa possono coesistere. Diventa invece problematico valorizzare la prima per facilitare la risposta penale e dilatare i secondi fino a una garanzia illimitata contro ogni condotta del figlio. La coerenza richiede di motivare entrambe le valutazioni.
Neppure il principio secondo cui i genitori possono rispondere civilmente del danno costituisce una conquista del decreto. L'art. 2048 c.c. già disciplina, nei propri presupposti, il danno cagionato dai figli minori non emancipati conviventi e contempla la prova liberatoria; l'art. 2047 regola il danno provocato dall'incapace attraverso il dovere di sorveglianza. L'incapacità civile non si ricava meccanicamente dalle soglie penali di età. La novità riguarda dunque sanzioni e strumenti speciali, non la scoperta di una famiglia prima sottratta a ogni responsabilità.
È significativo, infine, che il sostegno educativo compaia come possibile segnalazione prefettizia in occasione della sanzione per reiterazione. Nel segmento qui disciplinato l'intervento di aiuto è eventuale e segue una risposta già aggravata. Il messaggio repressivo dispone di importi immediatamente riconoscibili; il percorso educativo resta affidato a un passaggio ulteriore e discrezionale. Questa diversa precisione è una scelta normativa, prima ancora che comunicativa.
Dal prefetto al risarcimento: l'ordinanza non prova tutto
La parte più esposta alle difficoltà di coordinamento è il collegamento fra sanzione e risarcimento. Quando emette l'ordinanza relativa alla sanzione amministrativa, il prefetto può ordinare al genitore di pagare anche i danni arrecati, in conseguenza dei fatti previsti, a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. La liquidazione avviene sulla base degli atti. Per contestare questa ingiunzione il comma 6 prevede quaranta giorni dalla notifica e il tribunale del luogo di residenza del genitore, con opposizione nei confronti dell'ente beneficiario.
La disciplina individua quindi un rimedio e uno specifico foro di tutela. La critica non può ignorarli. Rimane però da giustificare il passaggio dall'accertamento dell'illecito amministrativo alla quantificazione del debito civile. Il danno richiede l'individuazione del bene, del deterioramento e del collegamento causale con la condotta rilevante. La partecipazione del figlio a un episodio collettivo non consente, da sola, di addossare al genitore qualsiasi spesa sostenuta dopo quell'episodio.
Il problema si accentua nelle violenze di gruppo. Occorre verificare quali danni appartengano al fatto imputabile e quali riguardino altre condotte, nonché i presupposti dell'eventuale responsabilità solidale. Non sarebbe sufficiente sommare i danni di una manifestazione e distribuirne il costo fra le famiglie dei ragazzi identificati. La velocità del recupero non può creare il nesso causale che manca negli atti.
Per il privato danneggiato il meccanismo è diverso. Il prefetto non liquida il suo credito: l'ordinanza sanzionatoria, gli atti su cui si fonda e la consulenza tecnica di parte sulla stima vengono utilizzati nel ricorso per decreto ingiuntivo. La legge attribuisce a tale materiale la qualità di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e prevede la provvisoria esecutività del decreto.
La distinzione fra prova scritta idonea alla fase monitoria e accertamento definitivo del diritto resta decisiva. La consulenza del danneggiato non diventa una perizia imparziale; l'ordinanza amministrativa non si trasforma in giudicato civile; il giudice conserva la verifica dei presupposti della domanda. Il convenuto può contestare, in opposizione, titolo, causalità e ammontare della pretesa. Il legislatore avrebbe dovuto rendere più esplicito il rapporto fra l'agevolazione documentale e la disciplina sostanziale della responsabilità.
Ne deriva anche l'esigenza di coordinare gli esiti dei diversi giudizi. Se viene meno l'ordinanza utilizzata come supporto documentale, occorrerà valutarne l'incidenza sulla domanda civile, senza confondere la perdita di quel supporto con l'automatica inesistenza di ogni possibile credito. Simmetricamente, la conferma della sanzione non rende incontestabile la quantificazione proposta dal danneggiato. La distinzione degli oggetti dovrebbe guidare il coordinamento, mentre il decreto insiste soprattutto sull'utilizzabilità immediata degli atti.
L'esecuzione anticipata rende questa lacuna tutt'altro che accademica. La possibilità di opporsi non cancella gli effetti di una pretesa azionabile prima dell'accertamento pieno, né i costi della difesa e dell'eventuale richiesta di sospensione. La procedura per il danno pubblico, l'opposizione alla sanzione e quella al decreto ingiuntivo rimangono, inoltre, rimedi distinti. La tutela patrimoniale continua a svolgersi fuori dal processo penale minorile, nel quale non è ammessa la costituzione di parte civile. L'accelerazione moltiplica così i raccordi necessari proprio dove promette una soluzione semplice.
Reati di gruppo e prevenzione: la presenza non basta
Anche l'individuazione dei fatti presupposti richiede attenzione. Il nuovo art. 420-bis c.p. riguarda, nella fattispecie di base, condotte realizzate durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'ambito di un gruppo di almeno cinque persone organizzato anche occasionalmente, con impiego o lancio degli strumenti indicati. Sono richiesti un concreto pericolo per le persone e danni alle cose. La congiunzione fra i due risultati delimita il reato: non consente di sostituire un generico clima di tensione alla verifica degli elementi.
L'articolo distingue queste condotte dall'organizzazione, promozione, incitamento o istigazione, anche telematici, ai quali assegna una pena da quattro a dodici anni, rispetto ai due–cinque della fattispecie di base. Una punizione più severa dell'organizzatore può trovare una giustificazione nel suo ruolo. Richiede però di chiarire il contenuto dell'apporto, il rapporto con le condotte programmate e il limite rispetto a comunicazioni prive di effettiva valenza istigatrice. Il semplice uso di una chat non risolve alcuno di questi problemi.
L'art. 635.1 aggiunge, invece, un aumento di pena al danneggiamento quando le condotte siano poste in essere da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone. La collocazione in un articolo nuovo non elimina la necessità di distinguere l'aggravamento dal fatto-base e di coordinare i rinvii che assumono quel numero di articolo come riferimento autonomo. Il decreto avrebbe guadagnato precisione rendendo immediatamente leggibile questo raccordo.
La vicinanza fisica al gruppo non equivale a un contributo al reato. La responsabilità concorsuale può riguardare anche chi non compia materialmente il gesto lesivo, ma occorre dimostrarne il contributo con i requisiti richiesti. Un criterio diverso convertirebbe la dimensione collettiva del disordine in responsabilità per appartenenza occasionale.
Analogamente, l'avviso orale con divieto di radunarsi introdotto dall'art. 6, applicabile anche dai quattordici anni, richiede condotte e precedenti specificamente previsti, luoghi individuati e modalità compatibili con salute, famiglia, studio o lavoro. Non istituisce un generale divieto di aggregazione degli adolescenti. L'efficacia della prevenzione dipenderà dalla precisione della valutazione individuale, non dall'ampiezza dello slogan che l'accompagna.
La conversione deve correggere le regole, non soltanto difenderne il messaggio
Resta infine un problema che la tecnica delle modifiche frammentarie rende più difficile: il diritto intertemporale. La presunzione dell'art. 98 incide su una condizione sostanziale della responsabilità, pur operando attraverso il regime dell'accertamento. Vi sono quindi ragioni forti per escluderne l'applicazione sfavorevole ai fatti anteriori al 23 ottobre 2026, alla luce degli artt. 2 c.p., 25 Cost. e 7 CEDU. Qualificarla come semplice disposizione probatoria immediatamente applicabile rischierebbe di rendere più agevole l'affermazione della responsabilità per fatti già commessi.
Le modifiche strettamente processuali esigono una valutazione distinta, riferita agli atti e agli istituti coinvolti. Il nuovo potere di acquisizione dell'art. 9 non dovrebbe comunque essere utilizzato per svuotare l'accertamento sostanziale richiesto dal regime applicabile al fatto anteriore. Neppure l'etichetta processuale risolve, da sola, ogni questione sulle misure coercitive. Il coordinamento è parte del contenuto della riforma, non un dettaglio affidabile indistintamente alla prassi.
Un processo celebrato dopo il 23 ottobre per un fatto precedente rende immediatamente visibile il problema: applicare la nuova formula dell'art. 9 come esonero dall'accertamento della capacità produrrebbe, attraverso il rito, proprio l'effetto sfavorevole che la lettura sostanziale dell'art. 98 intende escludere. Il tempo della decisione non può sostituirsi senza giustificazione al tempo del fatto quando è in discussione una condizione della responsabilità.
Una disciplina meglio scritta dovrebbe precisare quando gli indici contrari impongano l'approfondimento sull'imputabilità, quale effetto produca il dubbio residuo e come operino i diversi titoli di responsabilità economica. Dovrebbe esplicitare la portata del rinvio cautelare, conservare il controllo individuale e chiarire i rapporti fra prova amministrativa e credito risarcitorio. Queste correzioni renderebbero la risposta alla violenza più verificabile e la tutela della vittima meno esposta a contestazioni.
Il bilancio critico è perciò severo. La riforma ha una resa propagandistica più immediata della propria coerenza giuridica: presenta come soluzione ciò che spesso è soltanto uno spostamento dell'onere e del rischio. Le lacune non rendono il decreto innocuo; ricadono sul minore, sul genitore, sul danneggiato e sul giudice chiamato a ricomporle. La sicurezza richiede accertamenti affidabili. Presumere di più e scrivere peggio può produrre decisioni più rapide, ma non offre, per ciò solo, una giustizia migliore.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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