Abstract
L'impiego dell'intelligenza artificiale nel processo penale modifica le condizioni nelle quali vengono ricercate le fonti, ricostruiti i fatti ed elaborati i risultati tecnici. La riserva della decisione al magistrato e la responsabilità del difensore richiedono un controllo che investa le premesse dell'elaborazione, oltre al suo esito. Le recenti pronunce della Cassazione sui richiami giurisprudenziali errati e sulle consulenze foniche consentono di distinguere verifica professionale, affidabilità scientifica e novità della prova ai fini della revisione. A questi controlli si aggiungono le condizioni legali dell'acquisizione biometrica, la cui violazione può determinare un espresso divieto di utilizzazione. Il criterio proposto collega ogni impiego alla funzione effettivamente svolta e ogni errore al rimedio pertinente, evitando sia l'accettazione dell'output come autorità autosufficiente sia una generale equiparazione tra uso dell'IA e invalidità processuale.
La decisione umana comincia dalle premesse
Un ricorso può citare una sentenza realmente esistente e attribuirle un principio che non ha mai affermato. Una consulenza può annunciare l'impiego di una tecnologia più evoluta senza spiegare quali nuovi dati abbia ricavato. Una sintesi del fascicolo può essere linguisticamente convincente e omettere proprio la dichiarazione che contraddice l'ipotesi accusatoria. In queste situazioni il risultato appare utilizzabile prima che ne siano state controllate le premesse. Il processo penale deve invece stabilire quale contributo sia stato effettivamente prodotto, attraverso quale percorso e con quali conseguenze sul giudizio.
L'art. 15, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 individua il limite centrale:
Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
La riserva comprende le operazioni che formano la decisione. Sarebbe quindi riduttivo intenderla come obbligo di apporre una firma dopo che il sistema abbia selezionato i fatti rilevanti, attribuito credibilità alle dichiarazioni e risolto la questione giuridica. La sottoscrizione identifica l'autore del provvedimento; l'autonomia del giudizio richiede che le ragioni siano riconducibili alla sua valutazione e possano essere esposte nel contraddittorio e nella motivazione.
Questa lettura trova fondamento nell'art. 111 Cost.: l'obbligo di motivare consente di conoscere e contestare il percorso che giustifica il provvedimento. Il controllo umano assume perciò un contenuto processuale quando rende possibile verificare perché un elemento sia stato accolto, un altro disatteso e una conclusione preferita alle alternative. L'affermazione che il magistrato abbia approvato il risultato lascia irrisolta la questione se le ragioni siano state realmente vagliate.
Si consideri, come ipotesi, un programma che ordini cronologicamente i verbali. Il riscontro delle date e degli atti permette di controllare una funzione ricostruttiva. Se lo stesso programma elimina le dichiarazioni giudicate incoerenti, il risultato incorpora già una valutazione della prova. Il passaggio decisivo è la selezione secondo attendibilità: presentare entrambe le attività come semplice organizzazione documentale nasconderebbe l'incidenza della seconda sul convincimento. La verifica deve dunque seguire la funzione svolta, anche quando l'interfaccia e il nome commerciale restano identici.
Gli ausili al lavoro giudiziario e i limiti della supervisione
La riserva della valutazione al magistrato si coordina con i commi 2 e 3 dell'art. 15, che affidano al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi organizzativi e, nel periodo previsto dalla disposizione, l'autorizzazione della sperimentazione e dell'uso negli uffici giudiziari. L'autonomia della funzione giudiziaria opera pertanto insieme a una competenza organizzativa: il singolo magistrato mantiene il giudizio, ma l'impiego dello strumento deve avvenire entro il perimetro istituzionale consentito.
L'aggiornamento delle Raccomandazioni del CSM del 22 luglio 2026 permette di precisare quel perimetro. Per Microsoft 365 Copilot, nell'ambiente istituzionale del Ministero, sono contemplate attività analitiche e ricostruttive sugli atti, entro condizioni cumulative. Il documento mantiene esclusi gli usi che si traducano nell'adozione o predisposizione di provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione autonoma delle prove o nella formazione del convincimento. La possibilità di estrarre informazioni da un fascicolo resta circoscritta alla fase analitica e ricostruttiva, senza incidere sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali.
Le garanzie considerate dal CSM riguardano, fra l'altro, la collocazione e l'isolamento dei dati, il mancato impiego degli atti giudiziari per addestrare i modelli, la formazione dell'utilizzatore e una supervisione obbligatoria, capace di arrestare il flusso senza validazione. Il documento vieta, nel perimetro esaminato, le versioni destinate al pubblico e gli altri sistemi generativi non autorizzati dal Ministero. Queste condizioni si riferiscono a un ambiente e a un impiego individuati: non costituiscono un'attestazione indistinta dell'idoneità di qualsiasi prodotto con la stessa denominazione.
La protezione dei dati e la correttezza informativa rispondono inoltre a problemi differenti. Un ambiente che impedisca la diffusione degli atti può comunque generare un'informazione priva di riscontro. Le Raccomandazioni descrivono proprio questa eventualità, anche su insiemi documentali chiusi. Ne deriva che l'isolamento tecnico non dispensa dal confronto tra il risultato e l'atto originario. Il collegamento verificabile alla fonte serve a controllare il contenuto; la segregazione dei dati protegge il trattamento. Nessuna delle due garanzie assorbe l'altra.
Sul piano europeo, il regolamento (UE) 2024/1689, o AI Act, distingue gli usi secondo rischio e destinazione. L'allegato III comprende specifici sistemi per il contrasto dei reati e per l'amministrazione della giustizia. Il calendario va però letto nel testo modificato dal regolamento (UE) 2026/1744: le sezioni 1–3 del capo III, con l'eccezione dell'art. 6, paragrafo 5, si applicano ai sistemi dell'art. 6, paragrafo 2, dal 2 dicembre 2027. Questa decorrenza non sospende la riserva nazionale del giudizio umano né le garanzie costituzionali già operanti.
Quando l'elaborazione entra nella motivazione, l'errore deve essere esaminato rispetto al suo peso. Un riferimento inesatto, estraneo alla ragione decisiva, non ha la stessa incidenza di un fatto inventato sul quale sia costruita la condanna. La mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione seguono i requisiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; l'errore nell'applicazione della legge segue il diverso motivo previsto dalla lett. b). La provenienza tecnologica aiuta a ricostruire il difetto, ma non sostituisce la dimostrazione del vizio processualmente rilevante.
Precedenti esistenti, principi inventati: il controllo dell'atto difensivo
Per il difensore, l'impiego dell'IA si inserisce nella prestazione professionale. L'art. 13 della legge n. 132 del 2025 lo finalizza ad attività strumentali e di supporto, mantenendo la prevalenza del lavoro intellettuale. Prevede inoltre che le informazioni sui sistemi utilizzati siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La decisione di servirsi di uno strumento resta quindi accompagnata dalla responsabilità di determinarne l'impiego e di controllare ciò che viene introdotto nell'atto.
La Cassazione ha affrontato il problema nell'ordinanza della settima sezione, ud. 27 febbraio 2026, dep. 26 marzo 2026, n. 11431. Il ricorso riguardava una condanna per concorso nello spaccio e riproponeva censure di merito senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata. La Corte rilevava anche l'errata attribuzione di principi e sezioni ai precedenti richiamati:
rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l'unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n. 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6);
Il punto documentato è l'alterazione del rapporto tra riferimento e contenuto. Un numero di sentenza corretto può rendere più plausibile l'affermazione falsa e superare una verifica limitata all'esistenza del provvedimento. La pertinenza richiede invece di accertare quale questione sia stata decisa, quali fatti ne governino la soluzione e quale principio possa essere trasferito alla censura proposta. Questo controllo appartiene al lavoro interpretativo del professionista.
La Corte qualifica come probabile l'origine informatica dell'errore: l'ordinanza non identifica definitivamente il sistema impiegato. L'inammissibilità riguarda inoltre un ricorso affetto da difetti propri, fra i quali la riproposizione di questioni di merito. La decisione mostra quindi come un errore nelle fonti si inserisca nella valutazione dell'atto; non stabilisce che ogni ricorso assistito dall'IA sia inammissibile.
La terza sezione ha sviluppato il tema nella sentenza ud. 11 giugno 2026, dep. 22 giugno 2026, n. 23006, relativa all'impugnazione di un provvedimento nell'esecuzione di un ordine di demolizione. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte distingue la debolezza di un argomento dall'introduzione di giurisprudenza inventata:
5.2. Proprio in questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a una patologia dell'atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l'allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l'inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell'atto. In tale situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l'area dell'errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000. 5.3. Il punto decisivo è che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell'atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore – o la parte che dell'atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli non versa in una situazione assimilabile all'incolpevole errore oggettivamente inevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. Perciò non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, secondo la formula della Consulta.
L'argomento è condivisibile perché impedisce di trasferire al sistema un controllo che resta esigibile dal sottoscrittore. L'avvocato può servirsi di un programma per individuare precedenti; deve poi assumere personalmente la scelta di utilizzarli. L'informazione al cliente, pur dovuta, non sana l'inesattezza della fonte e non trasforma il consenso all'ausilio tecnologico in accettazione di un atto privo del necessario rigore.
La colpa processuale e la responsabilità del professionista
La sentenza n. 23006 del 2026 collega il mancato controllo alla graduazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende. Il ricorrente viene condannato alle spese e al pagamento di cinquemila euro. La motivazione individua il rapporto tra causa dell'inammissibilità e intensità della colpa:
5.4. Sotto il profilo funzionale, poi, una sanzione più elevata trova giustificazione nella stessa ratio deterrente dell'art. 616 cod. proc. pen. La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del 2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo conto della causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare la risposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazione incompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna in misura più alta. 5.5. Né può sostenersi che l'impiego dell'intelligenza artificiale introduca una zona franca di deresponsabilizzazione. La sentenza n. 186/2000 protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l'ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l'errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l'ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L'assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità.
Il richiamo a Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186 preserva il limite dell'incolpevolezza: la conseguenza economica non discende dalla sola dichiarazione d'inammissibilità in modo indifferente alla sua causa. Nella lettura della Cassazione, l'affidamento acritico a fonti inventate rende l'errore prevenibile e consente una risposta più severa. Il criterio è l'omissione di una verifica esigibile, non la novità dello strumento impiegato.
Questa precisazione consente anche di delimitare la portata della pronuncia. Un refuso materiale nel numero di una sentenza, il cui testo e principio siano correttamente ricostruiti, non presenta lo stesso difetto di un precedente inesistente posto a sostegno della censura. La differenza riguarda la sostanza del controllo e l'incidenza sull'atto. Assimilare entrambe le ipotesi perché contengono un riferimento errato cancellerebbe proprio il giudizio sulla causa dell'inammissibilità richiesto dall'art. 616 c.p.p.
La somma alla Cassa delle ammende è posta a carico del ricorrente; non costituisce una sanzione disciplinare inflitta personalmente al difensore né un risarcimento riconosciuto al cliente. L'eventuale responsabilità professionale segue un accertamento distinto. In sede civile assumono rilievo l'inadempimento, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., il danno e il nesso causale. L'esito sfavorevole del processo non prova, da solo, che una condotta corretta avrebbe evitato il pregiudizio lamentato.
Anche l'affermazione della responsabilità del magistrato per il provvedimento deve essere intesa anzitutto come permanenza della titolarità del giudizio. Il vizio della decisione, l'eventuale illecito disciplinare e i presupposti della responsabilità civile disciplinata dalla legge n. 117 del 1988 appartengono a verifiche differenti. La firma non rende legittima una valutazione delegata al sistema, ma neppure consente di dedurre da qualsiasi inesattezza una responsabilità risarcitoria personale.
L'uso dell'IA non risolve inoltre il problema della riservatezza. Il rapporto professionale impone di valutare quali dati vengano inseriti, chi possa trattarli e per quali finalità. L'idoneità dello strumento va accertata rispetto all'atto concreto: la semplice rimozione del nome può lasciare riconoscibile una persona attraverso fatti, luoghi o circostanze. Il controllo delle fonti e quello sul trattamento dei dati restano entrambi necessari, pur proteggendo interessi diversi.
Una prova elaborata dall'IA deve poter essere discussa
Quando il sistema viene impiegato per confrontare una voce, riconoscere un'immagine o individuare relazioni fra dati, il problema cambia. La fonte non è più soltanto una decisione da citare: è un'elaborazione che pretende di contribuire all'accertamento del fatto. La sua attendibilità deve essere valutata attraverso il metodo, la qualità dei dati e la possibilità di sottoporre il risultato a critica tecnica.
La categoria generale di intelligenza artificiale comprende operazioni differenti. Il modello che produce un testo e quello che effettua un confronto biometrico possono presentare rischi diversi; l'errore di uno non dimostra l'inattendibilità dell'altro. Simmetricamente, il buon funzionamento osservato in un ambito non prova l'affidabilità nell'impiego processuale proposto. È necessario conoscere che cosa il sistema abbia misurato e quale inferenza colleghi quella misura al fatto da dimostrare.
Il contraddittorio, tutelato dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, richiede che l'apporto tecnico possa essere effettivamente contestato. In questa prospettiva, la descrizione dei dati utilizzati, delle condizioni del confronto e dei limiti del metodo permette di formulare obiezioni pertinenti. Un punteggio di somiglianza, isolato dalle condizioni che lo hanno prodotto, può suggerire una corrispondenza senza consentire di comprenderne la forza dimostrativa. Spetta alla valutazione giudiziaria stabilire quale significato probatorio abbia nel quadro complessivo.
Il significato di quel punteggio va poi mantenuto entro l'oggetto dell'esame. Un'elevata somiglianza fra campioni vocali, anche se scientificamente attendibile, non esprime una probabilità equivalente di colpevolezza: restano da accertare il contenuto della conversazione e il suo rapporto con la condotta contestata. La distinzione impedisce di trasferire una misura tecnica alla conclusione giuridica senza dimostrare i passaggi intermedi. Il giudizio sulla responsabilità riguarda il fatto di reato attribuito alla persona e richiede il confronto con le ricostruzioni alternative sostenute dagli elementi del processo.
La conoscibilità utile alla difesa non coincide necessariamente con la disponibilità indiscriminata di ogni componente informatica. Deve però consentire di esaminare le premesse che incidono sul risultato e le alternative tecnicamente plausibili. Se una conclusione dipende dalla scelta dei campioni, tale scelta deve poter essere discussa; se dipende dalla qualità della registrazione, questa qualità deve entrare nel confronto. L'etichetta commerciale e la dichiarazione di affidabilità del produttore non sostituiscono questi elementi.
Francesco Trapella, in «Introduzione ad una ricerca su indagini preliminari, intelligenza artificiale e bias del ragionamento», Archivio Penale, 2025, n. 3, mette in relazione la prospettiva dell'indagine con le distorsioni del ragionamento. Il rischio individuato è che una selezione iniziale orientata verso l'accusa venga riprodotta e rafforzata dall'elaborazione. L'osservazione offre un argomento per controllare anche gli elementi esclusi: il dovere del pubblico ministero di svolgere accertamenti su fatti favorevoli all'indagato, previsto dall'art. 358 c.p.p., mantiene rilievo quando gli strumenti cambiano.
Da questa impostazione deriva una verifica ulteriore rispetto all'accuratezza del singolo risultato. Anche un'elaborazione tecnicamente corretta può rispondere a una domanda costruita su dati incompleti. La difesa deve poter contestare sia il risultato sia la scelta delle informazioni che lo hanno reso possibile. L'autonomia del giudizio si conserva quando questi passaggi rimangono aperti al confronto e la conclusione tecnica non viene trattata come accertamento definitivo della responsabilità.
Le consulenze foniche e la prova nuova nella revisione
La sentenza della sesta sezione, ud. 20 maggio 2026, dep. 30 luglio 2026, n. 29015 affronta una particolare applicazione del problema. La richiesta di revisione riguardava una condanna irrevocabile per falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Due consulenze foniche miravano a escludere che una voce intercettata appartenesse al condannato; la difesa valorizzava strumenti di confronto basati sull'IA e su dati biometrici.
La revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., può fondarsi su prove nuove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Il problema non si esaurisce pertanto nell'utilità di un nuovo esame: riguarda la novità del suo apporto e la capacità di incidere sulla condanna. La motivazione della sentenza n. 29015 riprende, a questo proposito, il criterio di Cass. pen., sez. VI, ud. 14 febbraio 2017, n. 13930, Rv. 269460-01:
Con riferimento specifico al tema delle perizie, è vero che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l'istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità del metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest'ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità del metodo tecnico osservato)
La vicenda descritta nella parentesi appartiene al precedente richiamato. Il criterio che viene applicato nel 2026 riguarda la capacità del metodo evoluto di far emergere dati obiettivi nuovi. L'aggiornamento tecnologico assume quindi rilievo attraverso ciò che permette di conoscere: un risultato differente non dimostra ancora che l'esame abbia introdotto una novità probatoria, se restano ignote le ragioni della differenza.
Passando alle allegazioni del ricorrente, la Corte afferma:
Nel caso che occupa, le indicazioni del ricorrente sono del tutto vaghe, siccome prive di un reale contenuto informativo sia in ordine alle metodologie effettivamente adoperate ed alla loro affidabilità scientifica, (essendosi fatto riferimento a metodiche che "sfruttano l'intelligenza artificiale"), che al loro carattere realmente innovativo quanto alla comparazione di dati biometrici.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. L'insufficienza delle allegazioni sul metodo si accompagna alla mancata capacità di incidere sul quadro probatorio complessivo: l'identificazione contestata riguardava una conversazione, mentre la ricostruzione della partecipazione del condannato poggiava anche su ulteriori elementi. Il vaglio preliminare deve confrontare il nuovo apporto con le ragioni della condanna senza anticipare l'intero giudizio di revisione.
La decisione non esclude le consulenze basate sull'IA. Richiede che la novità invocata venga spiegata e collegata a una conseguenza dimostrativa. Se, come ipotesi, un metodo affidabile consentisse di estrarre da una registrazione un dato prima non rilevabile, capace di incidere sul quadro della responsabilità, il criterio enunciato imporrebbe di valutarne l'apporto. La generica dichiarazione di aver adoperato un programma più recente lascia invece indimostrato proprio quel passaggio.
Questo requisito va mantenuto entro il procedimento cui appartiene. Nel giudizio ordinario l'affidabilità di una tecnica non dipende dal fatto che sia nuova: un metodo consolidato può offrire un valido contributo. Nella revisione, alla sua affidabilità si aggiunge la necessità di individuare una prova nuova rilevante rispetto al giudicato. Confondere le due condizioni trasformerebbe una regola dell'impugnazione straordinaria in una preferenza generale per tecnologie innovative.
Il riconoscimento biometrico e il divieto di utilizzazione
L'affidabilità tecnica riguarda la qualità del risultato; la legalità dell'acquisizione riguarda le condizioni nelle quali esso può essere ottenuto e utilizzato. Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, rende particolarmente visibile questa distinzione per l'identificazione biometrica remota in tempo reale. Il suo art. 13 introduce l'art. 359-ter c.p.p., che disciplina impieghi individuati nel procedimento penale.
La disposizione consente, entro i presupposti previsti, la conferma dell'identificazione o la ricerca mirata di persone indiziate di determinati delitti, la localizzazione di latitanti e la ricerca di specifiche vittime. Per la prima categoria richiede sufficienti indizi relativi ai delitti indicati nell'allegato II dell'AI Act, puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari; il decreto delimita persone, area e durata, con il regime di urgenza e convalida previsto dal comma 7.
Il comma 3 limita inoltre la banca dati di confronto ai dati pertinenti alla finalità autorizzata e vieta banche alimentate mediante raccolta indiscriminata di immagini o costituite in violazione della disciplina sui dati personali. Il controllo investe quindi la formazione del materiale di confronto, oltre all'esecuzione della ricerca. Una corrispondenza esatta non rende lecita una banca dati formata secondo modalità vietate.
Il comma 8 stabilisce la conseguenza per gli impieghi fuori dai casi consentiti o in violazione delle condizioni richiamate:
I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.
Qui il difetto produce un espresso divieto di utilizzazione, anziché una minore persuasività del risultato. Se la ricerca fosse svolta fuori dai casi ammessi, l'eventuale precisione dell'identificazione non sanerebbe la violazione. Il giudizio sull'attendibilità diventa rilevante entro un impiego legalmente consentito; non prende il posto dell'autorizzazione e delle condizioni stabilite dalla disposizione.
Diverso è il regime preventivo dell'art. 8 del decreto, che disciplina ulteriori finalità e attribuisce l'autorizzazione al pubblico ministero competente secondo le regole lì previste. Il comma 8 contiene proprie conseguenze per le violazioni; il comma 9 richiama l'art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p., con i limiti all'utilizzazione nel procedimento penale dei risultati dell'attività preventiva. La regolarità dell'impiego preventivo non equivale dunque alla disponibilità del risultato come prova della colpevolezza.
Queste disposizioni riguardano una tecnica e funzioni determinate. Non si estendono indistintamente a ogni confronto biometrico successivo su materiale già acquisito né a ogni consulenza che adoperi l'IA. Il confine dipende dalla fattispecie legale. Ne consegue che la censura deve identificare la condizione violata e il divieto pertinente, mentre la critica scientifica deve dimostrare il difetto del metodo: le due contestazioni possono concorrere, ma producono effetti sulla base di ragioni diverse.
Il tempo risparmiato e il giudizio che resta da compiere
L'obiezione più seria a un'impostazione fondata sui controlli riguarda il costo della verifica. Se ogni elaborazione deve essere riscontrata, l'ausilio potrebbe sembrare incapace di ridurre il lavoro. Cesare Parodi e Mario Nicolini, in «Intelligenza artificiale e giurisdizione: il rischio di discutere il futuro dimenticando il presente», del 4 luglio 2026, valorizzano invece il contributo degli impieghi controllati alle esigenze attuali degli uffici. Il loro argomento è pertinente: una ricostruzione documentale corretta può restituire tempo alle valutazioni che esigono attenzione umana.
La risposta richiede di collocare il risparmio nella funzione appropriata. Individuare rapidamente gli atti nei quali compare un dato, mantenendo il riferimento consultabile, può agevolare la lettura. Accettare una conclusione sulla responsabilità perché esposta in forma ordinata trasferisce invece al sistema il passaggio valutativo. Il controllo proporzionato alla funzione permette di beneficiare della prima attività senza considerare superflua la seconda.
Anche la riflessione di Siro De Flammineis, in «Logica e senso comune nelle motivazioni del p.m. al tempo dell'intelligenza artificiale», del 20 febbraio 2025, illumina questo limite: il supporto alla ricerca delle inferenze può essere utile, mentre il ragionamento giuridico conserva il problema del significato dei fatti e delle alternative. Il contributo precede la legge n. 132 del 2025, ma offre una ragione per interpretare la riserva umana come esercizio effettivo del giudizio.
Le pronunce e le disposizioni esaminate convergono su questa esigenza attraverso controlli differenti. La verifica della fonte rende l'argomento attribuibile a una decisione reale; la discussione del metodo rende il risultato tecnico valutabile; il rispetto dell'autorizzazione rende l'acquisizione compatibile con il divieto legale. Chi decide deve poter ricostruire queste premesse e rispondere alle obiezioni che le riguardano. Quando una premessa manca, la conseguenza va ricavata dal vizio dimostrato e dalla regola applicabile: è questo passaggio, affidato agli operatori del processo, che l'elaborazione tecnologica non può compiere al loro posto.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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