Abstract

L’assenza di una laurea in scienze motorie non consente, da sola, di stabilire se un personal trainer eserciti abusivamente una professione. La questione richiede di distinguere i requisiti del chinesiologo, le qualifiche dell’istruttore sportivo e le condizioni di organizzazione delle attività in palestra dalle prestazioni riservate alle professioni sanitarie. Gli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 36/2021 devono essere letti nel testo vigente e nel loro reciproco rapporto, senza ricavare dall’espressione commerciale «personal trainer» una qualificazione giuridica automatica. I principi delle Sezioni Unite sull’art. 348 c.p. e la giurisprudenza successiva permettono di individuare i confini dell’allenamento, dei trattamenti terapeutici e delle indicazioni alimentari personalizzate. Ne emerge un criterio di valutazione fondato sul contenuto delle prestazioni, sui titoli richiesti e sulle concrete modalità dell’attività.

La laurea e la prestazione: due questioni da tenere distinte

Una scheda di allenamento, una sequenza di esercizi per chi lamenta dolore alla schiena e un programma alimentare individuale possono essere proposti all’interno della stessa palestra. La vicinanza materiale, tuttavia, non rende queste prestazioni giuridicamente equivalenti. La prima può appartenere all’istruzione motoria; le altre, a seconda del contenuto e della finalità, possono coinvolgere competenze professionali diverse e specificamente regolate.

Da questa distinzione dipende la risposta alla domanda se un personal trainer senza laurea possa incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione. Non basta osservare che svolge un lavoro retribuito e che non possiede un titolo universitario. Occorre identificare quale attività esercita, quale disciplina ne regola l’accesso e se gli atti compiuti appartengano a una professione per la quale l’ordinamento richiede una speciale abilitazione.

Anche l’affermazione opposta, secondo cui il personal training sarebbe sempre libero perché privo di un albo dedicato, semplifica eccessivamente il problema. L’assenza di un albo con questa denominazione non elimina i requisiti previsti per le attività motorie, né permette di esercitare una professione sanitaria utilizzando un nome differente.

Il punto, dunque, non è attribuire valore decisivo alla qualifica riportata sul sito della palestra. È verificare se dietro quella qualifica vi siano allenamento, esercizio di funzioni disciplinate dalla riforma dello sport oppure attività cliniche, riabilitative o nutrizionali. Solo dopo questa ricostruzione assume significato la mancanza del titolo.

Che cosa punisce l’art. 348 del codice penale

L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La disposizione non contiene un catalogo completo delle professioni protette: il suo contenuto deve essere integrato dalla normativa che individua i requisiti di accesso e le attività professionali rilevanti.

Questa struttura impone un accertamento preciso. Prima di discutere l’abusività, deve essere individuata la professione esercitata; prima di valorizzare l’assenza di una laurea, deve essere spiegato perché quel titolo, insieme agli eventuali ulteriori requisiti, sia necessario per la prestazione contestata. La semplice utilità di una preparazione universitaria non equivale alla sua obbligatorietà giuridica.

La tutela penale riguarda l’interesse generale al corretto esercizio delle professioni soggette ad abilitazione. Non è necessario che il cliente abbia subito un danno, che il risultato sia stato insoddisfacente o che l’autore abbia dimostrato incapacità tecnica. Un trattamento eseguito efficacemente può restare abusivo quando sia compiuto senza il titolo richiesto.

Per converso, una prestazione inadeguata non integra necessariamente questo reato. Possono venire in rilievo responsabilità contrattuali, risarcitorie o altri illeciti, ma l’art. 348 c.p. richiede i propri specifici presupposti. La distinzione impedisce di trasformarlo in una sanzione generale per ogni irregolarità del lavoro in palestra.

Il medesimo rigore vale quando una legge descrive attività professionali con formule ampie. Il riferimento al benessere fisico, comune a molte pratiche, non autorizza a includere indiscriminatamente nella fattispecie penale qualunque intervento sul corpo. Il principio di tassatività richiede di collegare la condotta a competenze individuate dalla disciplina applicabile.

Il chinesiologo e il testo vigente della riforma dello sport

L’art. 41 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 distingue il chinesiologo di base, il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate e il chinesiologo sportivo. Per queste figure richiede, rispettivamente, la laurea della classe L-22, la laurea magistrale LM-67 e la laurea magistrale LM-68. Non sono titoli intercambiabili: le attività preventive e adattate devono essere distinte dalla preparazione agonistica.

Un passaggio della successione normativa merita particolare attenzione. Il testo originario del comma 2, lettera b), menzionava espressamente le attività di personal training e di preparazione atletica non agonistica. Il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 ha sostituito quella previsione. Il testo vigente descrive attività motorie dirette a migliorare la qualità della vita attraverso l’esercizio fisico, in funzione della prevenzione e del benessere psicofisico.

L’argomento secondo cui ogni personal trainer sarebbe oggi nominativamente ricompreso in quella disposizione non può quindi fondarsi sulla formulazione precedente. La modifica, però, non dimostra neppure che tutte le attività commercialmente denominate personal training siano sottratte alla disciplina del chinesiologo. La descrizione vigente conserva un contenuto sostanziale, da confrontare con le funzioni effettivamente svolte.

La lettura più coerente richiede di raccordare l’art. 41 con l’art. 42, che considera anche l’istruttore di specifica disciplina. L’esistenza di questa diversa figura impedisce di trattare ogni istruttore come un chinesiologo; non consente, invece, di considerare ogni attestato privato equivalente al titolo previsto per quest’ultimo.

Sul piano penale rimane necessario un ulteriore passaggio: la disciplina della figura professionale deve essere collegata ai presupposti dell’art. 348 c.p. Non è sufficiente constatare una somiglianza fra due prestazioni. Devono essere individuati la professione protetta, il requisito mancante e gli atti attraverso i quali essa sarebbe stata esercitata. Né la sola assenza di un albo né la sola previsione di una laurea risolvono autonomamente questo accertamento.

Coordinamento dei corsi, qualifiche sportive e attestati privati

L’art. 42 del d.lgs. n. 36/2021 regola l’assistenza nelle attività motorie e sportive. Per i corsi a pagamento nelle strutture sportive prevede il coordinamento di un chinesiologo oppure di un istruttore di specifica disciplina con equipollente abilitazione professionale, da rendere pubblicamente individuabile.

Per l’istruttore richiama i requisiti abilitanti stabiliti dagli organismi sportivi riconosciuti indicati dalla norma. Il titolo deve quindi essere valutato rispetto all’attività cui si riferisce. Un documento denominato «diploma di personal trainer» non permette, per il solo nome, di stabilire la sua efficacia; devono essere considerati il soggetto che lo rilascia e l’ambito della qualifica.

La disposizione contempla esenzioni dall’obbligo di coordinamento e sanziona amministrativamente la violazione del comma 1. Non si può ricavare dalle esenzioni un’esenzione generale da qualsiasi requisito, né dalla sanzione amministrativa un’automatica esclusione del reato: quest’ultimo richiede l’accertamento dei suoi autonomi elementi.

Il coordinamento dei corsi, inoltre, non coincide con l’abilitazione individuale a tutte le prestazioni eseguibili nella struttura. La presenza di un responsabile qualificato non trasferisce agli altri operatori le sue competenze professionali. Il contesto organizzativo deve essere regolare, ma ciascuno resta soggetto ai limiti della propria attività.

La conseguenza interpretativa è rilevante. Un’attività può violare una regola sull’organizzazione della palestra senza costituire esercizio abusivo di una professione; può anche svolgersi in una struttura formalmente regolare e comprendere prestazioni individuali abusive. Confondere i due piani impedisce di identificare tanto la condotta quanto il soggetto cui essa deve essere imputata.

Il ruolo della disciplina regionale: l’esempio della Puglia

Alle disposizioni nazionali si affianca la disciplina regionale delle strutture sportive. In Puglia l’art. 10 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 prevede, per le strutture rientranti nel suo ambito, almeno un responsabile tecnico laureato in scienze motorie o con titolo equipollente, cui è assegnata la responsabilità dei programmi. Per gli altri istruttori richiede qualificazione e brevetti o titoli degli organismi sportivi riconosciuti indicati dalla legge.

La disposizione distingue quindi il responsabile tecnico dagli altri istruttori e contempla specifiche esclusioni. Non impone indistintamente lo stesso titolo universitario a ogni persona che opera nella struttura.

Questa differenziazione non equivale a riconoscere la sufficienza di qualsiasi corso privato. Dimostra, piuttosto, che i requisiti vanno riferiti al ruolo concretamente assunto e all’attività organizzata.

Sul versante penale, una violazione della disciplina regionale non può essere semplicemente rinominata esercizio abusivo della professione. Occorre verificare se il fatto integri anche l’art. 348 c.p., attraverso la disciplina della professione interessata. La regolarità della struttura e la legittimità delle singole prestazioni conservano oggetti e criteri di accertamento differenti.

Atti riservati e atti caratteristici: il criterio delle Sezioni Unite

Il principale riferimento interpretativo resta Cass. pen., Sez. Unite, 23 marzo 2012, n. 11545, deliberata il 15 dicembre 2011. La decisione distingue gli atti attribuiti in via esclusiva a una professione dagli atti che, pur non esclusivi, ne costituiscono una specifica espressione.

Per gli atti esclusivamente riservati può bastare una singola prestazione compiuta senza il titolo necessario. Non è quindi corretto affermare che il reato richieda sempre una pratica abituale, uno studio organizzato o una pluralità di clienti.

Per gli atti non esclusivi, invece, assume rilievo il modo in cui l’attività viene esercitata. Le Sezioni Unite spiegano:

«L'interpretazione estensiva proposta [...] è invece da condividere in riferimento a quelle attività che, pur quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però qualificate nelle singole discipline, con previsione, beninteso, puntuale e non generica (in rispetto, quindi, del principio di tassatività), come di specifica o particolare competenza di una data professione (...). È innegabile, infatti, che quando tali attività siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscano espressione tipica della relativa professione e ne realizzino quindi i presupposti dell'abusivo esercizio.»

Il principio opera in entrambe le direzioni. Impedisce di sottrarre alla tutela penale un’attività professionale soltanto perché i suoi singoli atti non sono esclusivi; impone, al tempo stesso, di individuare una competenza professionale puntualmente descritta. La continuità e la remunerazione non sostituiscono questa premessa.

Applicato al personal trainer, il criterio non permette di concludere che una normale attività di allenamento divenga abusiva per il solo fatto di essere stabile e retribuita. Deve essere dimostrato che, per contenuto e modalità, l’operatore esercita una determinata professione protetta senza averne i requisiti.

La distinzione è particolarmente utile quando l’offerta comprende valutazioni individuali, trattamenti e prescrizioni. Il singolo esercizio può sembrare comune, ma una sequenza sistematica di interventi può assumere il significato di una presa in carico professionale. Il giudizio deve riguardare il servizio effettivamente reso, senza isolare artificiosamente ogni gesto dal suo contesto.

Allenamento, dolore e recupero funzionale

L’allenamento può essere personalizzato senza trasformarsi, per questo soltanto, in una prestazione sanitaria. Adattare carichi e progressioni alla preparazione di una persona è cosa diversa dal formulare una diagnosi o stabilire un trattamento per una patologia. Il termine «personalizzato» descrive il rapporto con il destinatario; non identifica una riserva professionale.

Il confine diviene più delicato quando l’operatore attribuisce agli esercizi una funzione terapeutica. Un programma diretto a migliorare la condizione fisica non può essere equiparato automaticamente al trattamento di una lesione. Al tempo stesso, denominare «allenamento» un intervento rivolto a curare un disturbo non ne modifica la natura.

Conta la prestazione nel suo insieme: il motivo per cui viene richiesta, le valutazioni preliminari, le indicazioni impartite, le tecniche utilizzate e il risultato promesso. La presenza di dolore non rende ogni movimento un atto sanitario; una diagnosi e un trattamento riabilitativo, invece, non diventano attività libera perché vengono eseguiti fra gli attrezzi di una palestra.

La distinzione trova riscontro anche nella disciplina del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate. L’art. 41 contempla il recupero funzionale successivo alla riabilitazione e l’attività adattata in condizioni di salute controllate e stabilizzate. Il raccordo con i professionisti sanitari non comporta la sovrapposizione delle rispettive competenze. La laurea in scienze motorie, quindi, non costituisce un’abilitazione generale alla fisioterapia.

Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2022, n. 7089, deliberata l’8 febbraio 2022, affronta il confine fra massaggio terapeutico e pratica destinata al benessere. La Corte richiede di chiarire la natura dei trattamenti, distinguendo la finalità terapeutica dalla cura del corpo priva di tale funzione.

La pronuncia riguarda un sequestro preventivo e un problema di motivazione: non stabilisce che qualsiasi massaggio effettuato in palestra sia lecito, né che la semplice dichiarazione dell’operatore ne escluda la finalità terapeutica. Il suo significato è più preciso: l’inquadramento della prestazione richiede un accertamento concreto e non può dipendere dal luogo in cui viene svolta.

Anche le espressioni «rieducazione posturale» e «recupero» richiedono attenzione. Possono designare interventi differenti, che vanno ricondotti alle competenze effettivamente esercitate. Il linguaggio commerciale non deve diventare né una prova automatica del reato né uno strumento per eludere una riserva professionale.

Consigli alimentari e programmi individuali: il limite dell’allenatore

L’alimentazione rappresenta un’altra area nella quale l’allenamento può sconfinare in prestazioni diverse. Un’informazione generale sulle abitudini alimentari non coincide con la formulazione di un programma individuale basato sulle caratteristiche fisiche del cliente, con indicazioni puntuali su alimenti, quantità e assunzioni.

Quando l’operatore assume stabilmente il compito di valutare i bisogni nutrizionali e prescrivere un regime personalizzato, la qualifica di allenatore non è sufficiente a legittimare l’attività. Le competenze in materia devono essere individuate secondo la disciplina delle professioni interessate, senza confondere nutrizione, diagnosi e trattamento di patologie.

Un riscontro recente è offerto da Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2026, n. 12640, deliberata il 10 febbraio 2026 e successivamente corretta sul piano materiale. Nel valutare le contestazioni relative a persone che seguivano frequentatori di palestra, la Corte ha valorizzato la sistematicità delle prescrizioni e l’apparenza di una competenza professionale qualificata.

La motivazione richiama Cass. pen., sez. VI, n. 20281/2017 per le indicazioni alimentari personalizzate prive del necessario titolo. Il caso del 2026 comprendeva anche prescrizioni farmacologiche e non riguardava la semplice predisposizione di allenamenti da parte di un soggetto senza laurea.

Il precedente mostra perché il compenso possa avere significato probatorio senza essere, da solo, decisivo: il pagamento va letto insieme al contenuto della prestazione e alle modalità della presa in carico. Non esiste una generale competenza nutrizionale che discenda dall’esperienza nell’allenamento, dal successo sportivo o dalla conoscenza degli integratori.

Nemmeno l’uso di formule attenuate, come «consigli» o «suggerimenti», risolve il problema. Un piano individuale non perde il proprio contenuto prescrittivo perché viene presentato con un’espressione meno impegnativa. Vale, anche qui, il criterio della sostanza dell’attività.

Farmaci e doping: responsabilità distinte dall’attività motoria

Lo sconfinamento è ancora più evidente quando l’allenatore decide dosaggi, durata o combinazioni di trattamenti farmacologici. La dimestichezza con gli effetti di una sostanza non attribuisce una competenza clinica, così come la sua disponibilità sul mercato non autorizza chiunque a dirigere un trattamento individuale.

Nella sentenza n. 12640/2026 la Cassazione ha considerato anche le indicazioni sistematiche sull’assunzione e sul bilanciamento di sostanze dopanti. La richiesta degli allenati di essere guidati in quel percorso è stata valutata come indice del riconoscimento di una competenza tecnica qualificata in capo all’operatore. L’apparenza professionale può dunque emergere dal rapporto concreto anche senza l’esplicita spendita di un titolo sanitario.

L’esercizio abusivo e i reati in materia di doping conservano, però, presupposti distinti. Non ogni indicazione su un integratore costituisce automaticamente prescrizione medica; non ogni fatto relativo a una sostanza integra automaticamente l’art. 586-bis c.p. La qualificazione richiede di accertare prodotto, condotta e finalità secondo le rispettive disposizioni.

Anche Cass. pen., sez. III, 30 giugno 2026, n. 23917, deliberata il 28 gennaio 2026, si colloca in un procedimento relativo a sostanze dopanti e prestazioni mediche contestate. La decisione riguarda un sequestro preventivo: non può essere utilizzata come se contenesse un accertamento definitivo di responsabilità, né come prova di un obbligo universitario generalizzato per tutti gli allenatori.

Il rilievo di questi casi consiste nello sconfinamento dell’offerta sportiva verso attività di altra natura. La responsabilità va riferita alle prestazioni contestate, senza trasferirla indistintamente al settore del personal training.

Esperienza, consenso e presentazione professionale

L’esperienza assume valore nella preparazione tecnica, ma non sostituisce il titolo quando questo è giuridicamente necessario. Cass. pen., sez. VI, 23 dicembre 2025, n. 41238, deliberata il 22 ottobre 2025, ribadisce, in un diverso settore professionale, che:

«ad onta della natura del reato, sul piano oggettivo esso è sempre configurabile, là dove l'esercizio della professione protetta avvenga in mancanza del titolo abilitativo, e ciò a prescindere dalla maturata esperienza nel settore e dalle sicure capacità del soggetto agente.»

Il principio presuppone che sia stata individuata una professione protetta. Non autorizza a richiedere titoli ulteriori per qualsiasi attività; esclude che l’abilità dimostrata possa sanare l’assenza dell’abilitazione effettivamente dovuta.

Un problema diverso riguarda la presentazione del servizio. Per gli atti non esclusivi, la trasparenza sui titoli posseduti può incidere sull’apparenza di un esercizio professionale abilitato. Le Sezioni Unite n. 11545/2012 precisano:

«quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 cod. pen. Tale valutazione va compiuta peraltro, in conformità all'interesse protetto dal reato, su un piano generale e oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante del consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva.»

Il passaggio non attribuisce efficacia liberatoria a una clausola contrattuale. Dichiarare di non essere medico non consente di effettuare un atto riservato al medico. Per gli atti caratteristici, inoltre, l’informazione deve essere confrontata con il servizio realmente offerto: una dichiarazione formale può essere contraddetta da una pratica che simula sistematicamente la presa in carico sanitaria.

La consapevolezza del cliente è questione distinta. L’eventuale accettazione della mancanza del titolo non rende disponibile l’interesse generale tutelato dalla norma. Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2022, n. 29662, deliberata il 20 maggio 2022, chiarisce:

«la ratio dell'art. 348 cod. pen. risiede, infatti, nella necessità di tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una specifica abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge con la conseguenza che l'eventuale consenso del privato destinatario della professione non può avere un valore scriminante.»

Il consenso alla prestazione e l’abilitazione dell’operatore svolgono dunque funzioni differenti. Anche la richiesta spontanea del cliente di ricevere una dieta o un trattamento non modifica i requisiti professionali necessari.

La ricostruzione del servizio e la prova della condotta

Il criterio sostanziale non esaurisce il problema: deve essere applicato a fatti sufficientemente determinati. Una contestazione di esercizio abusivo non può limitarsi a indicare che l’operatore era privo di laurea e riceveva compensi. Deve chiarire quali prestazioni abbia svolto e per quale ragione esse rientrino nella professione di cui si assume l’esercizio abusivo.

Una prima ipotesi è quella dell’istruttore che segue l’esecuzione di esercizi, corregge la tecnica e imposta progressioni. L’accertamento riguarda anzitutto la disciplina dell’attività, la qualifica posseduta e le funzioni assunte nella struttura. Non è corretto sovrapporre a questa descrizione una prestazione sanitaria soltanto perché il programma è individuale o il cliente vuole migliorare il proprio benessere.

Diversa è l’ipotesi dell’operatore che interpreta sintomi, attribuisce loro una causa patologica e propone un trattamento diretto a rimuoverla. Qui la ricostruzione deve considerare il contenuto delle valutazioni e degli interventi, senza arrestarsi alla loro presentazione come esercizi. La verifica della professione esercitata precede quella del titolo mancante; una competenza sportiva non risolve la questione sanitaria.

Un’ulteriore ipotesi riguarda l’offerta che combina allenamento, dieta e indicazioni farmacologiche. Ciascuna componente conserva una propria qualificazione. La liceità dell’allenamento non si estende automaticamente agli altri servizi, così come la possibile abusività di questi ultimi non dimostra che ogni attività motoria svolta dall’operatore fosse vietata.

Schede, messaggi e comunicazioni pubblicitarie possono contribuire a ricostruire il servizio. La singola espressione deve però essere letta nel suo contesto: promettere un miglioramento della forma fisica non equivale, di per sé, a formulare una diagnosi; utilizzare formule prudenti non esclude una prescrizione quando il contenuto delle indicazioni sia puntuale e individuale. La corrispondenza fra ciò che viene offerto e ciò che viene effettivamente eseguito resta decisiva.

Questa valutazione riguarda anche le prestazioni a distanza. La consegna di un programma attraverso messaggi o piattaforme non ne modifica da sola la natura. Il mezzo utilizzato può documentare continuità, organizzazione e contenuto delle indicazioni, ma non sostituisce l’identificazione dell’attività professionale.

La responsabilità penale, infine, richiede anche l’accertamento dell’elemento soggettivo. Non può essere desunta automaticamente dal possesso di un attestato insufficiente o dalla genericità di una pubblicità. Occorre valutare la consapevolezza e la volontà della condotta secondo la struttura del reato, tenendo distinti il fatto compiuto, la disciplina che lo regola e il convincimento dell’operatore sui propri requisiti.

La precisione della contestazione tutela entrambe le esigenze sottese alla materia: evitare l’esercizio senza titolo di professioni protette e impedire che un’attività sportiva venga criminalizzata attraverso formule indistinte. Il riferimento alla salute dei praticanti non consente di attenuare il rigore dell’accertamento; rende ancora più importante riconoscere la funzione realmente svolta.

Il confine dipende dalle funzioni effettivamente esercitate

La domanda iniziale non ammette una risposta costruita sul solo titolo universitario. La mancanza di laurea non prova automaticamente l’esercizio abusivo; la denominazione personal trainer non garantisce automaticamente la liceità delle prestazioni.

L’accertamento deve collegare il ruolo assunto ai requisiti previsti, distinguere l’istruzione sportiva dall’attività del chinesiologo e individuare eventuali atti appartenenti alle professioni sanitarie. Quando vengono in rilievo atti non esclusivi, deve considerare anche continuità, remunerazione, organizzazione e apparenza professionale secondo il criterio delle Sezioni Unite.

Questo metodo evita due errori speculari: dedurre il reato da ogni assenza di laurea e riconoscere una libertà generale di diagnosi, trattamento o prescrizione a chi opera nel settore del fitness. Una qualifica sportiva può essere pertinente all’allenamento senza attribuire competenze sanitarie; una laurea in scienze motorie può legittimare determinate funzioni senza abilitare alla fisioterapia o alla medicina.

La tutela dei praticanti dipende proprio dalla riconoscibilità di questi confini. Il titolo conta per le attività cui la legge lo collega; l’attività conta per ciò che concretamente realizza. È nella relazione fra questi due elementi, e non nel nome commerciale del servizio, che deve essere ricercata la possibile rilevanza penale della condotta.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

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