Abstract
La destrezza non coincide con la semplice rapidità del furto, né con l’occasione offerta dalla distrazione altrui. Secondo le Sezioni Unite, occorre una modalità esecutiva dotata di particolare abilità, astuzia o avvedutezza, capace di sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene. Questa distinzione, già decisiva per riconoscere l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 4, c.p., assume un peso ulteriore dopo la riforma del 2026: la sottrazione con destrezza, direttamente rivolta a determinati beni, è ora prevista anche dall’art. 624-bis c.p. come autonoma ipotesi di furto, punita più severamente e procedibile d’ufficio. Il contributo esamina il confine tra le fattispecie, la rilevanza dell’oggetto sottratto, la querela, il tentativo e la particolare tenuità del fatto alla luce della giurisprudenza più recente.
La stessa parola, tre qualificazioni diverse
Un telefono viene sfilato dalla tasca di un passeggero senza che questi se ne accorga. Una borsa, al cui interno si trova un telefono, viene invece prelevata da una sedia mentre il proprietario si è allontanato. La perdita può apparire analoga a chi la subisce, ma la qualificazione penale dei due fatti dipende da elementi che non si esauriscono nel valore della refurtiva. Occorre ricostruire come l’autore abbia agito, su quale bene sia intervenuta la sua condotta e quando il fatto sia stato commesso.
Il furto semplice, disciplinato dall’art. 624 c.p., consiste nell’impossessamento di una cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la detiene, con il fine di trarne profitto per sé o per altri. L’art. 625, primo comma, n. 4, c.p. aggrava quel delitto quando il fatto è commesso con destrezza. La destrezza, in questa costruzione, è una circostanza del furto: qualifica il modo in cui si realizza una fattispecie già completa nei suoi elementi essenziali.
Dal 2026 la stessa nozione compare anche nell’art. 624-bis c.p. La legge 24 aprile 2026, n. 54, convertendo con modificazioni il d.l. n. 23 del 2026, ha inserito nel secondo comma un’ulteriore ipotesi di furto con destrezza «in casi particolari». Quando ne ricorrono tutti gli elementi, la destrezza non opera soltanto come aggravante dell’art. 624: entra nella descrizione di un distinto delitto. La distinzione non è nominalistica. Cambiano la pena prevista dalla legge, il regime di procedibilità e il modo di impostare l’accertamento del fatto.
Questa novità non ha cancellato l’art. 625, n. 4. I due percorsi convivono. La questione centrale è dunque individuare la condotta che giustifica la parola «destrezza», per poi stabilire se il bene e le modalità della sottrazione rientrino nella previsione speciale del 2026.
La destrezza richiede qualcosa di più della sottrazione
L’art. 625 c.p. non definisce la destrezza. Per lungo tempo una parte della giurisprudenza l’ha riconosciuta anche nella prontezza di chi coglie un momento favorevole: il titolare del bene è distratto, si volta o si allontana, e il ladro ne approfitta. L’orientamento opposto richiedeva invece un contributo dell’autore capace di incidere sulla sorveglianza, distinto dalla normale azione necessaria a sottrarre la cosa.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 aprile 2017, n. 34090, Quarticelli, depositata il 12 luglio 2017 e approfondita nel Massimario della Corte di cassazione. Il principio enunciato dalla Corte delimita sia ciò che integra l’aggravante, sia ciò che ne resta fuori:
«La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa».
La differenza si coglie confrontando due sequenze. Nel primo caso una persona posa il portafoglio sul banco, si allontana e un terzo lo prende senza particolari accorgimenti. L’opportunità preesiste all’azione: il terzo la utilizza, ma non altera con una propria manovra la vigilanza della vittima. Nel secondo caso l’autore induce il proprietario a voltarsi e, mediante un movimento studiato, sottrae il bene. Qui la condotta crea o sfrutta attivamente una riduzione della sorveglianza. Il confine non dipende, dunque, dalla disattenzione in sé, ma dal rapporto fra quella disattenzione e l’abilità impiegata per impossessarsi della cosa.
Le Sezioni Unite hanno spiegato perché il furto aggravato non può essere identificato con qualsiasi furto eseguito senza essere visto:
«la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto».
Il quid pluris richiesto dalla Corte è una qualità verificabile dell’azione, non un giudizio sulla personalità del suo autore. Per questa ragione la sola constatazione che il furto è riuscito o che la vittima non se ne è accorta non dimostra la destrezza. Neppure il riferimento generico a un gesto «repentino» sostituisce la descrizione del movimento, degli accorgimenti adoperati e della sorveglianza che essi erano idonei a superare.
Distrazione provocata, confusione preesistente e «mossa fulminea»
La giurisprudenza successiva rende concreto il criterio delle Sezioni Unite. Nella sentenza 11 novembre 2022, n. 46859, depositata il 12 dicembre 2022, la quinta sezione penale ha esaminato il furto di occhiali in un negozio. L’autore aveva indotto alcuni familiari, ignari del suo intento, a provarne altri paia, distogliendo così l’attenzione dell’esercente dagli scomparti presi di mira. La Corte ha valorizzato una distrazione inserita nel piano dell’autore, anche se realizzata attraverso persone inconsapevoli:
«si è giustificata l'applicazione all'imputato della circostanza aggravante della destrezza nella commissione del furto ascrittogli, valorizzando il dato fattuale dell'essersi egli consapevolmente avvalso dell'opera degli ignari congiunti, indotti a provare degli occhiali al fine di distogliere l'attenzione del titolare dell'esercizio commerciale dagli scomparti in cui erano riposti quelli di cui si era impossessato».
La conclusione muta quando l’ambiente è già confuso e l’autore non aggiunge una propria abilità alla semplice opportunità di sottrarre il bene. La Cassazione, quinta sezione, 10 luglio 2024, n. 32170, depositata il 7 agosto 2024, ha annullato con rinvio una decisione che aveva ravvisato la destrezza nel furto compiuto in un negozio affollato. La motivazione dei giudici di merito, secondo la Corte, si era fermata all’effetto della confusione sull’addetto alla vigilanza:
«i giudici di merito non hanno fatto riferimento a una condotta dell'imputato caratterizzata da particolare abilità ed astuzia ma allo sfruttamento del vantaggio derivante da una obiettiva (e non provocata) situazione di confusione creatasi nel luogo del furto, che ha inciso di per sé sulla attività del soggetto deputato alla vigilanza».
Il rinvio è significativo: la Cassazione non ha negato che il furto fosse avvenuto, ma ha richiesto una motivazione conforme ai requisiti dell’aggravante. Sottrazione del bene e qualificazione della modalità esecutiva sono accertamenti distinti.
Una successiva Cassazione, quinta sezione, 6 maggio 2026, n. 22966, depositata il 22 giugno 2026, affronta un caso ancora più istruttivo. L’autore aveva preso con un bastone uno zaino lasciato da due persone sulla spiaggia. Le persone si erano leggermente allontanate; una continuava a osservare da lontano e aveva visto l’azione. Nei gradi di merito la destrezza era stata ricondotta alla rapidità della sottrazione e all’uso del bastone. La Cassazione ha escluso l’aggravante: la rapidità descriveva il tempo dell’impossessamento e il bastone era, nei fatti accertati, un mezzo materiale per prendere lo zaino, non un artificio capace di eludere la vigilanza. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante e con rinvio per rideterminare la pena.
Questa decisione non contraddice i casi di borseggio nei quali un movimento rapido rivela anche una particolare capacità di intervenire sul bene custodito addosso alla vittima. Mostra piuttosto che la velocità assume rilievo solo se, nel contesto concreto, è parte di una manovra abile, astuta o avveduta. L’aggettivo «fulmineo» non contiene, da solo, la prova di tale manovra.
La riforma del 2026: quali beni fanno cambiare fattispecie
Il testo dell’art. 624-bis c.p. risultante dalla conversione prevede ora, accanto al furto in abitazione e al furto con strappo, un’ipotesi che richiede una condotta con destrezza esercitata direttamente su specifici beni. La norma menziona i mezzi di pagamento, anche elettronici, i documenti di identità, gli strumenti informatici o telematici e i telefoni cellulari. Comprende inoltre somme di denaro o altri beni il cui valore sia tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Per le prime categorie non è richiesto, nel testo della disposizione, che il singolo oggetto abbia un elevato prezzo di mercato. Il legislatore individua beni la cui sottrazione può incidere anche sull’identità, sull’accesso ai servizi o sulla vita digitale della persona. Il riferimento al danno patrimoniale di rilevante gravità riguarda invece le somme di denaro e gli ulteriori beni di valore. Questa differenza impedisce sia di estendere il requisito economico al singolo cellulare, sia di considerare sufficiente, per qualsiasi altra cosa, il mero fatto che venga rubata con abilità.
La parola «direttamente», introdotta nel testo approvato in sede di conversione, costituisce un limite da prendere sul serio. Se il telefono viene sfilato dalla tasca con una manovra che supera la sorveglianza del detentore, la condotta si dirige sul telefono e può integrare la nuova ipotesi. Se viene prelevata una borsa che contiene un cellulare, la qualificazione esige una verifica ulteriore: la presenza del dispositivo al suo interno non trasforma automaticamente il furto della borsa in una sottrazione con destrezza direttamente rivolta al telefono. Questa lettura discende dalla lettera della disposizione; l’esatto confine applicativo dovrà essere precisato dalla giurisprudenza.
Un altro effetto della nuova costruzione riguarda il rapporto fra elemento costitutivo e circostanza aggravante. Quando la destrezza è già necessaria per integrare l’ipotesi speciale dell’art. 624-bis, la medesima modalità esecutiva non può essere nuovamente conteggiata, da sola, come aggravante dell’art. 625, n. 4. Un aumento ulteriore della pena richiede un elemento diverso e autonomamente rilevante. Questa distinzione evita che lo stesso tratto del fatto venga usato due volte: prima per collocare la condotta nella nuova fattispecie, poi per aggravarla.
Il caso dello zaino deciso nel 2026 offre una distinzione utile, senza poter essere trattato come un’applicazione della nuova norma: il fatto risaliva al luglio 2025. Lo zaino conteneva due telefoni, ma la Cassazione ha escluso a monte che fosse dimostrata la destrezza. Per un fatto successivo alla riforma, la presenza di quei telefoni non basterebbe comunque a risolvere il diverso problema della direzione immediata della condotta sui beni indicati dall’art. 624-bis.
La fattispecie introdotta dal decreto-legge è operativa dal 25 febbraio 2026; la legge di conversione n. 54 del 2026, entrata in vigore il 25 aprile, ne ha modificato la formulazione. La disciplina più severa non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Per i fatti collocati fra decreto e conversione occorre considerare la successione delle due formulazioni, anziché leggere il testo attuale come se fosse stato identico sin dall’origine.
Destrezza e strappo: due modalità che non coincidono
L’inserimento della nuova ipotesi nello stesso articolo che disciplina lo scippo non autorizza a confondere le due modalità. Nel furto con strappo l’autore si impossessa della cosa staccandola di mano o di dosso alla persona mediante una forza rivolta immediatamente al bene. La vittima avverte materialmente l’azione violenta sulla cosa. Nel furto con destrezza la manovra si caratterizza invece per l’abilità con cui la sorveglianza viene sorpresa o elusa; la percezione della vittima può anche intervenire durante l’esecuzione, ma la forza dello strappo non ne costituisce l’elemento qualificante.
La Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 2025, n. 171, ricostruendo il furto con strappo, ha richiamato proprio la violenza esercitata sulla cosa e percepita dalla persona che la detiene. Se invece la violenza è impiegata direttamente sulla persona come mezzo per sottrarle il bene, si apre il diverso problema della rapina. Anche per questo non è corretto affidare la qualificazione all’uso colloquiale delle parole «scippo» e «borseggio»: occorre identificare su che cosa si è esercitata la forza e quale ruolo ha avuto la particolare abilità dell’autore.
La riforma del 2026 ha accostato, quanto alla pena base, una specifica forma di destrezza allo strappo. Questa equiparazione legislativa non elimina le differenze strutturali tra le condotte. La nuova previsione attribuisce rilievo anche alla natura del bene sottratto e alla direzione immediata della manovra. Ne deriva che la gravità riconosciuta dal legislatore non può essere ricavata dalla sola impressione che il fatto sia stato «insidioso»: deve trovare riscontro in ciascuno degli elementi scritti nella disposizione.
Pena e querela: perché la qualificazione conta
Quando la destrezza opera come unica aggravante del furto disciplinato dagli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, c.p., la cornice edittale è la reclusione da due a sei anni, oltre alla multa. Il minimo di due anni deriva dalla modifica apportata all’art. 625 dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Per la nuova ipotesi autonoma dell’art. 624-bis, secondo comma, la pena base è invece la reclusione da quattro a sette anni, oltre alla multa da 927 a 1.500 euro. Il terzo comma prevede un ulteriore trattamento sanzionatorio quando concorrono le aggravanti da esso richiamate.
La differenza è particolarmente visibile nella procedibilità. Dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il furto dell’art. 624 è, di regola, punibile a querela della persona offesa anche se aggravato dalla sola destrezza. Si procede d’ufficio quando la persona offesa è incapace per età o infermità, oppure ricorrono le circostanze dell’art. 625, n. 7, con l’eccezione delle cose esposte alla pubblica fede, o del n. 7-bis. Occorre quindi guardare al fatto complessivamente contestato: l’etichetta «furto con destrezza» non esaurisce da sola l’esame della procedibilità.
Nell’ipotesi procedibile a querela, la volontà della persona offesa di chiedere che si proceda è una condizione dell’azione penale, non un elemento del furto. Il termine ordinario previsto dall’art. 124 c.p. è di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce il reato, salvo disposizioni speciali. La qualificazione giuridica può quindi incidere sull’esistenza della condizione di procedibilità, ma non autorizza a presumere che una denuncia contenga sempre una querela valida o, all’opposto, che la mancata identificazione immediata dell’autore impedisca di esprimere tale volontà. Conta il contenuto dell’atto e il momento in cui la persona offesa ha conosciuto il fatto.
L’art. 624-bis segue una regola diversa: il delitto è procedibile d’ufficio. Questo vale anche per la nuova ipotesi del furto con destrezza direttamente rivolto ai beni indicati dal secondo comma. La Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2026, n. 130 ha ritenuto non fondata la questione che sollecitava la procedibilità a querela per il furto in abitazione. La pronuncia riguardava tale specifica ipotesi, e non interpreta direttamente la nuova figura di destrezza; conferma però che l’art. 624-bis non è stato attratto, con la riforma del 2022, nel regime generale di querela previsto per l’art. 624.
La diversa procedibilità spiega perché l’oggetto del furto non è un dettaglio di contorno. Il portafoglio sottratto con una manovra abile e il mezzo di pagamento estratto direttamente da una tasca possono aprire problemi qualificatori diversi. Occorre però evitare di usare la nuova norma per supplire a una prova mancante: se non è dimostrata la destrezza, non basta dimostrare che l’oggetto rubato fosse un telefono o una carta di pagamento. La qualità del bene e la modalità dell’azione sono requisiti distinti, entrambi necessari.
Tentativo e particolare tenuità del fatto
La destrezza può caratterizzare anche un furto rimasto allo stadio del tentativo. L’art. 56 c.p. richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. Nel borseggio, per esempio, l’introduzione della mano nella borsa altrui con modalità capaci di superare la vigilanza può assumere rilievo anche se l’autore viene fermato prima di conseguire la disponibilità della cosa. La Cassazione, quinta sezione, 17 gennaio 2022, n. 16155, depositata il 27 aprile 2022, ha riconosciuto la compatibilità della destrezza con un’azione interrotta prima della consumazione. Il mancato risultato non cancella le caratteristiche già manifestate dagli atti esecutivi; resta tuttavia necessario distinguere il tentativo punibile da una mera preparazione.
Un secondo tema riguarda l’art. 131-bis c.p. La disciplina vigente della particolare tenuità del fatto utilizza, per l’accesso all’istituto, il limite della pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, oltre agli altri requisiti previsti dalla norma. Ne segue che il furto aggravato dalla sola destrezza, il cui minimo è pari a due anni, non è escluso per la sua cornice edittale. L’applicazione richiede comunque una valutazione concreta dell’esiguità dell’offesa, delle modalità della condotta, della non abitualità e delle ulteriori condizioni di legge. Una pronuncia resa quando l’art. 131-bis usava il diverso limite del massimo edittale non può essere trasposta senza aggiornamento nel sistema attuale.
Per l’ipotesi autonoma dell’art. 624-bis il minimo edittale ordinario è invece di quattro anni: la differenza di qualificazione incide anche su questo terreno. Il valore modesto di un oggetto non muta, da solo, la soglia legislativa e non rende automaticamente tenue il fatto. All’opposto, nemmeno l’astratta ammissibilità dell’istituto per il furto monoaggravato comporta un esito favorevole in ogni caso. La sentenza n. 22966 del 2026 mostra, tra l’altro, che l’esclusione della destrezza e la valutazione della particolare tenuità sono questioni differenti.
La prova della destrezza non si ricava dal solo risultato
La qualificazione dipende dalla ricostruzione delle modalità esecutive, e questo determina anche il contenuto della motivazione giudiziale. Non basta accertare che il bene sia scomparso mentre la vittima guardava altrove. Occorre stabilire se la sua attenzione sia stata deviata dall’autore, se vi sia stata una manovra particolarmente accorta sul bene o sulla persona e quale sorveglianza tale manovra abbia concretamente inciso. Le immagini di videosorveglianza, le dichiarazioni dei presenti e la posizione dei soggetti possono fornire elementi per ricostruire la sequenza; il loro significato, tuttavia, dipende da ciò che effettivamente mostrano o descrivono, non dalla sola presenza di un sistema di controllo.
La sentenza n. 32170 del 2024 è esemplare. Il fatto che un addetto alla sicurezza non fosse riuscito a impedire il furto non dimostrava, per ciò solo, l’abilità dell’autore. La difficoltà dell’addetto poteva dipendere dall’affollamento preesistente. Anche nella sentenza n. 22966 del 2026 il bastone e la rapidità erano fatti accertati, ma non erano stati collegati a una manovra di elusione della vigilanza. Il giudizio sulla destrezza richiede perciò un passaggio argomentativo ulteriore: spiegare perché quei gesti, in quella situazione, trascendano la materialità ordinaria della sottrazione.
Nel nuovo art. 624-bis la prova deve affrontare un secondo passaggio autonomo. Va identificato il bene sul quale la condotta si è esercitata direttamente. Le dichiarazioni della persona offesa possono stabilire che il telefono era nella tasca; la ripresa di un gesto sulla borsa può mostrare invece che l’autore ha sottratto il contenitore senza agire immediatamente sul dispositivo. Sono differenze minute nella scena materiale, ma decisive per applicare una norma che lega a esse un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso.
Il punto decisivo: provare la modalità, individuare il bene, collocare il fatto nel tempo
Il nuovo art. 624-bis conferisce alla destrezza un peso che supera la tradizionale aggravante, ma non ne allarga automaticamente la nozione. Il criterio posto dalle Sezioni Unite continua a imporre un accertamento della condotta: quale abilità ha impiegato l’autore, quale vigilanza era concretamente esercitata e in che modo la manovra l’ha sorpresa, attenuata o elusa. Le decisioni del 2024 e del 2026 mostrano che confusione dell’ambiente e rapidità dell’impossessamento, considerate isolatamente, non rispondono a queste domande.
Solo dopo aver accertato la destrezza si può verificare il secondo passaggio introdotto dalla riforma: se l’azione sia stata esercitata direttamente su uno dei beni espressamente indicati dalla legge, oppure su denaro o altri beni di valore tali da provocare un danno patrimoniale di rilevante gravità. L’ultimo passaggio riguarda la data del fatto e la versione della norma applicabile. È da questa sequenza, e non dalla sola parola «borseggio», che dipendono la scelta fra furto semplice, furto aggravato e nuova fattispecie autonoma, con le rispettive conseguenze sulla pena e sulla querela.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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