Abstract
La scomparsa dei libri contabili dopo l’apertura di una procedura concorsuale è un fatto grave, ma non basta, da sola, a dimostrare la bancarotta fraudolenta documentale. La qualificazione dipende dalla condotta accertata: sottrazione o distruzione delle scritture, loro mancata formazione, oppure tenuta di una contabilità esistente ma tale da impedire la ricostruzione degli affari. A queste ipotesi corrispondono requisiti soggettivi differenti, mentre l’irregolarità dovuta a negligenza può integrare la bancarotta semplice. La distinzione conserva rilievo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e diventa particolarmente delicata quando i dati sono digitali, la contabilità è affidata a un professionista o più amministratori si sono succeduti nella gestione. La giurisprudenza più recente richiede di provare la condotta e il dolo senza ricavarli automaticamente dal solo risultato dell’accertamento contabile.
Il vuoto nelle scritture e la domanda che apre il processo
All’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve ricostruire che cosa sia accaduto all’impresa: quali beni possedeva, come sono stati impiegati, quali crediti possono essere recuperati e da dove provenga il dissesto. Se la contabilità non viene trovata, quell’attività diventa più difficile. La mancanza dei libri, però, descrive anzitutto una situazione. Non dice ancora chi l’abbia provocata, in quale momento, attraverso quale condotta e con quale intenzione.
Il problema nasce quando dal risultato dell’indagine si passa direttamente alla qualificazione penale. Le scritture non sono disponibili; il curatore non riesce a ricostruire i movimenti; l’amministratore viene quindi accusato di bancarotta fraudolenta documentale. Il passaggio può essere giustificato, ma richiede una dimostrazione che non si esaurisce nella constatazione iniziale. Una contabilità mai istituita non coincide necessariamente con una contabilità formata e poi occultata. Un libro incompleto non coincide con un archivio integralmente falso. La negligenza nella tenuta delle registrazioni non equivale allo scopo di sottrarle ai creditori.
La distinzione non serve ad attenuare il significato dell’obbligo contabile. Serve, al contrario, a individuare il fatto che la legge punisce e a misurare la responsabilità di chi aveva il dovere di documentare la gestione. È in questo rapporto tra condotta, prova e intenzione che si colloca il confine fra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: la norma applicabile
Nel sistema della legge fallimentare, l’art. 216, primo comma, n. 2, del r.d. n. 267 del 1942 disciplinava la bancarotta fraudolenta documentale; l’art. 217, secondo comma, puniva l’omessa, irregolare o incompleta tenuta dei libri prescritti dalla legge come bancarotta semplice. Per i fatti commessi nell’ambito di società, gli artt. 223 e 224 estendevano le rispettive responsabilità ai soggetti indicati dalle norme. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza colloca oggi la bancarotta fraudolenta nell’art. 322 e la bancarotta semplice nell’art. 323; gli artt. 329 e 330 regolano i corrispondenti fatti commessi dagli organi societari.
La previsione documentale dell’art. 322, primo comma, lettera b, conserva la distinzione già presente nell’art. 216. La prima parte riguarda chi ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». La seconda riguarda chi li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Nell’art. 323, secondo comma, la bancarotta semplice documentale concerne invece i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, non tenuti o tenuti irregolarmente o in modo incompleto nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, oppure dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto durata minore.
Il Codice della crisi è entrato in vigore, per queste norme, il 15 luglio 2022. La data non autorizza però una sostituzione meccanica dei riferimenti in ogni processo successivo. L’art. 390 del Codice mantiene la disciplina previgente per le procedure già pendenti e per quelle aperte a seguito di ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del Codice; per i fatti relativi a tali procedure continuano ad applicarsi anche le disposizioni penali della legge fallimentare. Una sentenza di fallimento pronunciata dopo il 15 luglio 2022 può dunque discendere da un ricorso anteriore e rimanere nel regime transitorio. Per individuare la norma applicabile occorre conoscere la storia della procedura, non soltanto la data della decisione o quella della condotta.
I principi elaborati dalla Cassazione sotto l’art. 216 conservano rilievo interpretativo per il corrispondente testo dell’art. 322. La continuità del nucleo della fattispecie non elimina, tuttavia, la necessità di citare correttamente la disposizione applicabile al singolo caso. In particolare, una decisione che giudica un fallimento regolato dalla vecchia legge non diventa, solo perché recente, una pronuncia resa direttamente sull’art. 322.
Due forme di bancarotta fraudolenta documentale
La stessa disposizione contempla modalità alternative di realizzazione del reato. Una riguarda la sottrazione, la distruzione e la falsificazione delle scritture: il materiale contabile viene eliminato, sottratto alla disponibilità della procedura o alterato. L’altra riguarda una contabilità esistente, ma tenuta in modo da impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali e degli affari. La differenza è concreta: nella seconda ipotesi vi sono libri da esaminare, e l’esame rivela il modo in cui sono stati compilati; nella prima si deve accertare che cosa sia accaduto alla documentazione mancante o falsificata.
La Cassazione, nella sentenza 27 ottobre 2023, n. 46495, depositata il 20 novembre 2023, riassume il punto:
«Va ricordato, in premessa, che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico.»
Le due modalità possono presentarsi nella storia della stessa impresa, ma non vanno sovrapposte per colmare una prova incerta. Se un libro non è mai esistito, non è stato “tenuto” in modo fraudolentemente irregolare. Se invece è stato rinvenuto, contiene registrazioni e manca soltanto l’annotazione di determinate operazioni, il problema non è identico alla sua completa sottrazione. Occorre stabilire quali documenti riguardi ciascuna condotta e quale fosse il loro stato nel periodo di gestione contestato.
Questo criterio è stato ulteriormente precisato dalla quinta sezione nella sentenza 7 novembre 2024, n. 42546, depositata il 20 novembre 2024. Secondo la massima ufficiale, l’omessa tenuta, anche parziale, può comprendere sia la mancata istituzione di uno o più libri sia l’esistenza materiale di libri lasciati in bianco: sono situazioni ricondotte alla prima ipotesi, che richiede il dolo specifico. Diversa è l’omessa annotazione di specifiche operazioni in una contabilità altrimenti esistente, per la quale viene in rilievo la forma a dolo generico. La distinzione non dipende dal numero delle pagine mancanti; dipende dal fatto storico, dalla funzione delle scritture e dalla modalità concreta della loro omissione.
L’assenza di un solo libro può essere importante se proprio quel libro impedisce di seguire operazioni decisive. Ma nemmeno la rilevanza del documento sostituisce la prova del requisito soggettivo. È possibile che la stessa omissione materiale ricada nella bancarotta semplice oppure in quella fraudolenta, secondo le circostanze che la accompagnano e lo scopo o la consapevolezza accertati.
Bancarotta semplice: perché anche la colpa conta
L’art. 323, secondo comma, non protegge un interesse marginale. La tenuta dei libri obbligatori consente a soci, creditori e organi della procedura di verificare la gestione. La loro omissione o irregolarità costituisce una violazione che la legge penale considera autonoma. Il trattamento, tuttavia, è diverso da quello riservato alla bancarotta fraudolenta: la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni, mentre l’art. 322 prevede, per la bancarotta fraudolenta, la reclusione da tre a dieci anni.
La bancarotta semplice documentale può essere integrata anche a titolo di colpa. È il caso della tenuta trascurata dei libri obbligatori, quando siano accertati l’obbligo e la violazione ma non la finalità o la consapevolezza richieste per la fattispecie fraudolenta. Può ricorrere anche un’omissione volontaria che non abbia le caratteristiche soggettive della frode. Definire “semplice” questa fattispecie significa distinguerla tecnicamente dalla più grave incriminazione; non significa che l’inadempimento sia lecito o privo di conseguenze.
La distinzione riguarda anche l’oggetto delle scritture. La bancarotta semplice documentale si riferisce ai libri e alle altre scritture prescritti dalla legge. Nella bancarotta fraudolenta possono assumere rilievo anche documenti contabili non obbligatori, quando servano a ricostruire la gestione e siano investiti dalla condotta prevista dalla norma. Perciò non è sufficiente chiamare genericamente “contabilità” ogni documento dell’impresa. Occorre capire quale informazione esso contiene, se ne fosse obbligatoria la tenuta e quale parte della ricostruzione è stata compromessa.
Un ulteriore limite impedisce di trattare i bilanci come se fossero, per ciò solo, i libri e le scritture oggetto della bancarotta documentale. La sentenza n. 46495 del 2023 ricorda che il mancato deposito di due bilanci non può sostituire la prova dell’omissione dei libri specificamente contestati. Il bilancio rappresenta un risultato della rilevazione contabile; proprio per questo le informazioni che espone devono poter essere verificate attraverso le registrazioni sottostanti. Eventuali falsità nel bilancio pongono problemi distinti, anche sul terreno dei reati societari, ma non autorizzano a trasformare automaticamente l’assenza del bilancio nella sottrazione delle scritture contabili.
Il dolo non nasce dal risultato dell’accertamento
La differenza più impegnativa è quella probatoria. Se l’accusa riguarda la sottrazione, la distruzione, la falsificazione o l’omissione equiparata alla sottrazione, deve essere provato il dolo specifico: lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai creditori. Se riguarda la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione, occorre il dolo generico, vale a dire la coscienza e volontà di quella modalità di tenuta, con consapevolezza della sua attitudine a impedire la ricostruzione. In nessuno dei due casi è sufficiente indicare il disordine dei libri e aggiungervi l’aggettivo “fraudolento”.
Nella sentenza 17 gennaio 2020, n. 15811, depositata il 26 maggio 2020, la Cassazione ha censurato proprio la sovrapposizione fra elemento materiale ed elemento soggettivo:
«Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture.»
Il ragionamento conserva forza anche quando i libri siano del tutto scomparsi. L’assenza della documentazione prova che non è disponibile; non dimostra automaticamente che sia stata intenzionalmente sottratta per danneggiare i creditori. La spiegazione può essere inattendibile, ma deve essere valutata alla luce di fatti ulteriori: quando le scritture sono state viste per l’ultima volta, chi poteva accedervi, quali richieste di consegna sono state fatte, quali riscontri esistono della loro formazione e quali operazioni non possono più essere controllate.
La sentenza 18 aprile 2025, n. 26763, depositata il 22 luglio 2025, formula la distinzione in termini particolarmente netti:
«Ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., l'elemento soggettivo del reato può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge ovvero le abbia tenute in maniera irregolare o incompleta, mentre per le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato, alternativamente, nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore ovvero nella finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.»
La Corte precisa inoltre che gli indici del dolo devono consistere in circostanze ulteriori rispetto alla scomparsa dei libri o all’impossibilità di ricostruire gli affari. È una regola essenziale di metodo: non si può usare lo stesso fatto due volte, prima per descrivere la condotta e poi per presumere senza altro la sua intenzionalità. Quando l’omissione riguarda un periodo breve o segue una gestione altrui, l’esigenza di precisare quegli indici diventa ancora più evidente.
Il rapporto con le distrazioni patrimoniali
La prova del dolo può emergere dal contesto della gestione. Se è accertato che beni o somme sono stati distratti dal patrimonio sociale, la mancanza o l’alterazione delle scritture relative a quelle operazioni può acquistare un significato ulteriore: nascondere ai creditori e al curatore la destinazione delle risorse. Il collegamento deve però essere ricostruito, non proclamato. Occorre mostrare quali atti depauperativi risultino provati, quali tracce contabili siano assenti e in che modo l’omissione si rapporti a quegli atti.
La Cassazione, nella sentenza 13 giugno 2025, n. 28636, depositata il 5 agosto 2025, ammette che tale connessione sostenga un’inferenza probatoria:
«Una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi.»
Il presupposto espresso dalla Corte è che i fatti distrattivi siano accertati. Il ragionamento non consente di affermare prima la distrazione perché i libri mancano e poi il dolo documentale perché sarebbe stata commessa una distrazione. Una simile circolarità non aggiungerebbe alcuna prova. Per la stessa ragione, quando non risultino condotte patrimoniali fraudolente, la motivazione sull’intenzione documentale deve misurarsi direttamente con gli elementi disponibili, senza appellarsi a una finalità di occultamento soltanto immaginata.
Neppure la presenza di una distrazione rende inevitabile la bancarotta documentale: la contabilità potrebbe averla registrata, oppure l’irregolarità contestata potrebbe riguardare un periodo o operazioni differenti. La forza dell’indizio nasce dalla relazione specifica fra due fatti, non dalla semplice compresenza di due imputazioni nel processo.
Ricostruire non significa sostituire le scritture
Un’obiezione ricorrente muove dal risultato pratico delle indagini: se il curatore è riuscito comunque a ricostruire i movimenti attraverso estratti conto, fatture, dichiarazioni fiscali o documenti conservati da terzi, si può ancora parlare di bancarotta fraudolenta documentale? La risposta richiede di distinguere la possibilità finale di conoscere alcuni fatti dalla funzione che la contabilità dell’impresa avrebbe dovuto assolvere.
La Cassazione ha affermato che l’interesse protetto comprende una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende economiche. Il delitto può quindi sussistere anche quando gli accertamenti non siano impossibili in senso assoluto, ma risultino ostacolati da difficoltà superabili soltanto con particolare diligenza. Questo principio impedisce di trasformare il lavoro straordinario del curatore in una sanatoria della contabilità mancante. Se per identificare ogni operazione è stato necessario interrogare banche, clienti e fornitori, il recupero successivo delle informazioni non dimostra che i libri fossero regolari o accessibili.
Il principio ha però un limite altrettanto importante. Non ogni ricerca supplementare integra l’impossibilità ricostruttiva richiesta dalla forma fraudolenta a dolo generico. Bisogna descrivere quali passaggi siano rimasti oscuri, quale lavoro sia stato necessario per chiarirli e perché le scritture esistenti non assolvessero alla loro funzione. Una generica affermazione di “difficoltà” non distingue un archivio gravemente compromesso da registrazioni imperfette ma ordinariamente verificabili. La ricostruzione esterna non esclude automaticamente il reato; neppure la sua necessità lo prova automaticamente.
La verifica deve restare ancorata al fatto contestato. Se l’imputazione riguarda la sottrazione di un libro, la disponibilità di estratti conto può mostrare che determinate operazioni sono ricostruibili, ma non dimostra che quel libro sia stato consegnato. Se riguarda la tenuta fraudolentemente irregolare di libri presenti, il loro esame è invece il punto di partenza per valutare la qualità delle registrazioni. Confondere queste prospettive significa confondere anche il dolo che deve essere provato.
Archivi digitali e contabilità affidata a terzi
La documentazione contabile non coincide necessariamente con un insieme di registri cartacei. Sistemi informatici, archivi accessibili con credenziali e documenti conservati da un professionista modificano il modo in cui la prova viene cercata; non cancellano gli obblighi di tenuta e conservazione. La Cassazione, nella sentenza 2022, n. 21473, ha osservato che l’uso di un sistema informatico non esonera l’amministratore dall’aggiornare i libri, garantire la veridicità delle registrazioni e conservarle in modo che possano essere consultate. Nel caso esaminato, l’impossibilità di accedere ai dati per l’assenza di collegamento e di credenziali ha assunto rilievo insieme agli altri elementi del fatto.
Proprio perché i dati possono esistere in forma digitale, il loro mancato rinvenimento in sede non esaurisce l’accertamento. Una decisione del Tribunale di Taranto ha escluso una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in una vicenda nella quale era stata indicata la conservazione informatica delle scritture, ma il curatore non aveva verificato l’accesso ai server. Il caso non stabilisce una regola generale secondo cui l’archivio digitale scusi sempre l’amministratore. Mostra che, prima di attribuire una sottrazione, occorre accertare se la documentazione esista e sia effettivamente consultabile.
Una questione distinta sorge quando la contabilità è affidata al commercialista. L’incarico professionale può spiegare dove siano conservati i dati e chi li abbia materialmente elaborati; non trasferisce automaticamente all’esterno i doveri che la legge pone in capo all’amministratore. Nella sentenza 10 gennaio 2025, n. 8576, depositata il 3 marzo 2025, la Cassazione ribadisce la permanenza dell’obbligo di assicurare la regolare tenuta e la consegna della documentazione. Questo non rende irrilevanti i rapporti con il professionista: corrispondenza, richieste dei file, disponibilità delle credenziali e modalità della cessazione dell’incarico possono essere decisivi per stabilire che cosa l’amministratore potesse conoscere e fare.
La stessa distinzione governa il valore della relazione del curatore. La relazione può descrivere con precisione quali scritture siano state richieste, consegnate e controllate, e quali operazioni restino senza riscontro. Non è, per la sua sola provenienza, la prova conclusiva di una finalità fraudolenta. Il giudizio penale deve valutare gli accertamenti compiuti e le eventuali lacune, tanto più quando il documento potrebbe trovarsi su un supporto digitale o presso un terzo individuato.
Amministratori che si succedono: obblighi distinti, responsabilità individuale
La ricostruzione si complica quando le scritture attraversano più gestioni. L’amministratore subentrante non può ignorare lo stato della contabilità ricevuta: deve verificarne l’effettiva tenuta, cercare di ricostruire ciò che manca e regolarizzare i libri erronei o lacunosi. Lo chiarisce la massima di Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39160, depositata il 25 ottobre 2024, che aggiunge un punto complementare: l’amministratore cessato conserva la responsabilità per il periodo in cui ha ricoperto la carica e per l’eventuale occultamento della documentazione al passaggio di consegne.
I due obblighi non autorizzano, però, una responsabilità indistinta. Occorre stabilire quali libri siano stati effettivamente trasmessi, quali anomalie fossero riconoscibili, quanto tempo e quali strumenti avesse il subentrante per intervenire. Allo stesso modo, per attribuire al predecessore una sottrazione avvenuta dopo la cessazione della carica non basta osservare che durante la sua gestione la contabilità era stata irregolare. La provenienza della lacuna e il periodo di disponibilità dei documenti sono fatti da accertare.
Anche la distinzione fra amministratore di diritto e amministratore di fatto richiede attenzione. Chi esercita stabilmente poteri gestori può rispondere delle condotte connesse alla gestione effettiva; la presenza di un amministratore di fatto non libera automaticamente il titolare formale dai propri doveri. Al tempo stesso, la sola iscrizione della carica o l’accettazione del ruolo non dimostra, senza ulteriori passaggi, il dolo specifico della sottrazione o quello generico della tenuta fraudolentemente irregolare. Responsabilità per l’obbligo contabile e prova della singola fattispecie penale non sono proposizioni identiche.
La sentenza 2020, n. 21025, rende evidente il rilievo del tempo. La Corte ha censurato una motivazione che attribuiva all’amministratore cessato la volontà di impedire la ricostruzione senza confrontarsi adeguatamente con i quasi tre anni trascorsi fra la fine della carica e la dichiarazione di fallimento. Il tempo non estingue da sé la responsabilità per ciò che è stato commesso durante la gestione; può però indebolire un’inferenza formulata sulla sola situazione rinvenuta molto più tardi.
Il criterio da applicare al caso concreto
Si consideri una società per la quale, all’apertura della procedura, il libro degli inventari non viene trovato, mentre esistono registrazioni elettroniche parziali e numerosi estratti bancari. Affermare immediatamente la bancarotta fraudolenta significherebbe saltare i passaggi decisivi. Bisogna verificare se il libro sia stato formato e poi sottratto, se non sia mai stato istituito, se i dati digitali fossero realmente accessibili e quale parte della storia patrimoniale resti ignota. Soltanto dopo si può valutare se vi siano elementi di una finalità di profitto o di pregiudizio ai creditori, oppure una consapevole tenuta delle registrazioni tale da impedire la ricostruzione.
Se emergono pagamenti a soggetti collegati non annotati, trasferimenti di beni senza giustificazione e una cancellazione selettiva dei relativi file poco prima dell’apertura della procedura, il quadro probatorio muta: le omissioni possono spiegarsi in rapporto a operazioni patrimoniali determinate. Se, invece, la documentazione digitale è recuperabile, i libri cartacei non erano aggiornati per incuria e non risultano ulteriori indici di occultamento, il medesimo risultato iniziale — libri non disponibili al primo accesso — può richiedere una diversa qualificazione. Nessuno dei due scenari può essere deciso attraverso una presunzione assoluta.
Può anche mancare la prova di un reato documentale. Ciò accade, per esempio, se la documentazione ritenuta scomparsa era in realtà disponibile su un archivio individuabile e consultabile, oppure se non si riesce ad attribuire la lacuna alla condotta del soggetto accusato. L’obbligo di tenere i libri è un punto di partenza dell’accertamento; la responsabilità penale rimane legata ai requisiti della fattispecie contestata.
Il punto conclusivo torna, dunque, alla domanda iniziale. I libri contabili mancanti impongono un’indagine; non pronunciano da soli il suo esito. La fattispecie fraudolenta richiede che siano identificati la condotta tipica e il dolo corrispondente; la bancarotta semplice conserva spazio quando è provata la violazione degli obblighi contabili, ma non la frode. La qualità della ricostruzione giuridica dipende dalla capacità di tenere separati questi piani anche quando la crisi dell’impresa e la difficoltà del lavoro del curatore rendono comprensibile la tentazione di sovrapporli.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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