Abstract
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada impedisce che la mancata identificazione del veicolo responsabile o l'assenza della copertura assicurativa lascino necessariamente il danneggiato privo di tutela. Le due fattispecie presentano, tuttavia, presupposti e limiti differenti. Nel sinistro causato da veicolo sconosciuto, la questione centrale riguarda la prova dell'accaduto e le circostanze della mancata identificazione, rispetto alle quali assumono rilievo la denuncia, la condotta della vittima e la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Il confronto tra gli orientamenti della Cassazione consente di distinguere questi profili dalle condizioni di proponibilità dell'azione. Completano il quadro la disciplina dei danni alle cose, la diversa posizione del veicolo non assicurato e gli adempimenti che precedono il giudizio contro l'impresa designata.
La tutela risarcitoria quando manca l'assicuratore del responsabile
Un veicolo provoca un incidente e si allontana prima che sia possibile identificarlo. Oppure viene identificato, ma risulta privo di assicurazione. Per la vittima, il problema non consiste soltanto nell'accertare la responsabilità: occorre individuare un soggetto dal quale ottenere il risarcimento, quando il normale meccanismo dell'assicurazione obbligatoria non può operare.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risponde a questa esigenza. La sua funzione, tuttavia, non coincide con una garanzia generale contro qualsiasi danno verificatosi durante la circolazione. La tutela presuppone un fatto generatore di responsabilità civile e una delle situazioni previste dalla legge. L'assenza dell'assicuratore ordinario giustifica l'intervento del sistema di garanzia; non sostituisce la dimostrazione dei presupposti della pretesa.
L'art. 283, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 distingue, per quanto qui interessa, il sinistro cagionato da veicolo non identificato, alla lettera a), da quello provocato da veicolo non coperto da assicurazione, alla lettera b). La distinzione incide sull'oggetto della prova, sull'estensione del risarcimento e sulla composizione del giudizio. Non si tratta di due formulazioni equivalenti del medesimo problema.
Nel primo caso manca la possibilità di risalire al mezzo responsabile e, attraverso di esso, alla relativa posizione assicurativa. Nel secondo il veicolo è conosciuto, mentre difetta la copertura del rischio. La fuga del conducente, pertanto, non basta a collocare il sinistro nell'una o nell'altra fattispecie: un mezzo del quale sia stata rilevata la targa può essere identificato anche se chi lo guidava si è allontanato.
Il Fondo è amministrato da Consap, mentre l'accertamento e la liquidazione del danno competono all'impresa assicuratrice designata. È nei confronti di quest'ultima che viene esercitata l'azione prevista dal Codice delle assicurazioni. La distinzione tra gestione del Fondo e liquidazione del sinistro spiega anche perché la richiesta risarcitoria debba coinvolgere entrambi i destinatari, secondo la disciplina dell'art. 287.
Il veicolo sconosciuto e la prova del fatto costitutivo
Nel sinistro da veicolo non identificato la prova presenta una difficoltà concreta: il mezzo antagonista non è disponibile per gli accertamenti e il suo conducente, normalmente, non partecipa alla ricostruzione dell'accaduto. Questa difficoltà non modifica, di per sé, lo standard probatorio del processo civile. Impone, invece, di precisare ciò che deve essere dimostrato.
La vittima deve provare il coinvolgimento del veicolo rimasto sconosciuto, il suo ruolo causale nella produzione del sinistro e i danni che ne sono derivati. Deve inoltre dimostrare la ricorrenza del presupposto speciale della garanzia, costituito dalla mancata identificazione del mezzo. La sola esistenza di lesioni o di un veicolo danneggiato non dimostra che l'evento sia riconducibile alla condotta di un altro conducente.
Nell'ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4213, la terza sezione civile della Cassazione richiama il principio enunciato da Cass. n. 10540/2023:
«In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.»
Cass. civ., sez. III, ord. 15 febbraio 2024, n. 4213, § 2.1.
Il riferimento alla responsabilità esclusiva o concorrente chiarisce che la garanzia non è riservata ai soli casi nei quali la vittima sia del tutto estranea alla causazione dell'incidente. L'eventuale concorso colposo del danneggiato incide sulla misura del risarcimento secondo le regole ordinarie; non esclude automaticamente l'intervento del Fondo.
Restano applicabili anche le regole dell'art. 2054 c.c., comprese le presunzioni di responsabilità nei rispettivi ambiti. Esse, però, non consentono di presumere l'esistenza stessa di un veicolo antagonista sulla base del solo danno. Occorre prima accertare il fatto storico al quale la presunzione può essere applicata. In particolare, la presunzione di pari concorso nello scontro tra veicoli non supplisce alla mancata prova che quello scontro sia avvenuto.
La distinzione evita due errori opposti: pretendere sempre una prova diretta e completa della colpa altrui, ignorando le presunzioni legali, oppure considerare il Fondo tenuto al pagamento ogni volta che il danneggiato attribuisca l'incidente a un mezzo sconosciuto.
La separazione dei diversi fatti da provare ha una conseguenza ulteriore. Una documentazione completa sull'entità delle lesioni non risolve necessariamente l'incertezza sulla loro origine; allo stesso modo, una ricostruzione convincente dell'incidente non dimostra da sola l'importo di ogni voce di danno richiesta. L'accertamento deve collegare condotta, evento e singole conseguenze pregiudizievoli, evitando che la solidità della prova su un punto venga estesa automaticamente agli altri.
Identificazione del conducente e identificazione del veicolo
L'ordinanza n. 4213/2024 affronta un caso particolarmente significativo. Un ciclista, coinvolto in un sinistro a Lecce, aveva chiesto il risarcimento all'impresa designata allegando la responsabilità di uno scooter non identificato. Il giudice d'appello aveva respinto la domanda valorizzando la conoscenza dell'identità del conducente prima dell'inizio della causa.
La Cassazione corregge questa impostazione. La disposizione si riferisce al veicolo, sicché l'identificazione della persona che lo conduceva non equivale necessariamente all'identificazione del mezzo. Il dato decisivo non è la conoscenza di un nominativo, ma la possibilità di ricondurre l'incidente a un determinato veicolo e di verificarne la posizione assicurativa.
La precisazione, tuttavia, non conduce all'accoglimento del ricorso. La Corte lo rigetta, correggendo la motivazione della decisione impugnata, perché non risultavano tentativi del danneggiato di identificare il veicolo prima di agire. Il precedente non può dunque essere letto come affermazione incondizionata del diritto al risarcimento quando sia noto il conducente ma non la targa.
La portata della decisione emerge dal rapporto tra i due passaggi. La conoscenza del conducente non esclude da sola la fattispecie del veicolo sconosciuto; può però offrire un elemento concretamente utilizzabile per identificarlo. Il giudizio deve allora considerare se il mezzo sia rimasto effettivamente ignoto e quale significato attribuire alle iniziative possibili nel caso concreto.
La stessa ordinanza richiama Cass. n. 15367/2011, che esclude l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse quando la denuncia e gli accertamenti delle autorità abbiano avuto esito negativo, in presenza di una condotta diligente del danneggiato. Il sistema non richiede alla vittima di sostituirsi agli organi investigativi. Resta da chiarire, però, come questa valorizzazione della diligenza si coordini con la giurisprudenza che nega alla denuncia il carattere di requisito necessario.
La denuncia contro ignoti e la condotta esigibile dalla vittima
La denuncia non costituisce una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'impresa designata. Né la sua presentazione prova automaticamente che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze riferite. Sono proposizioni distinte: la prima riguarda l'accesso alla tutela giudiziaria, la seconda il valore del materiale sul quale il giudice forma il proprio convincimento.
La Cassazione ha chiarito questa distinzione nell'ordinanza 12 luglio 2022, n. 21983, richiamando Cass. n. 9873/2021:
«In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.»
Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 luglio 2022, n. 21983, § 5, nel richiamo a Cass. n. 9873/2021.
La decisione censura il ragionamento del giudice di merito che, pur escludendo formalmente la necessità della querela, aveva ritenuto superfluo esaminare la dinamica del sinistro in mancanza della prova di una minima diligenza nell'individuazione del responsabile. Il comportamento della vittima era così divenuto un filtro preliminare, capace di assorbire l'accertamento del fatto.
Il confronto con l'ordinanza n. 4213/2024 rivela una differenza di accento che non deve essere nascosta. Quest'ultima valorizza l'attivazione del danneggiato; il precedente del 2022 ammonisce a non trasformare tale valutazione in un autonomo requisito ostativo. Una lettura coordinata richiede di riferire il comportamento della vittima alle circostanze dell'incidente e all'effettiva possibilità di identificare il veicolo, senza ricavarne un obbligo investigativo generale.
La mancata annotazione della targa assume un significato diverso quando il mezzo si allontani repentinamente, quando la vittima abbia bisogno di soccorso o quando disponga di elementi immediatamente utilizzabili che trascura senza spiegazione. Non può pretendersi la stessa capacità di osservazione da chi assista all'evento e da chi ne subisca direttamente le conseguenze fisiche. D'altra parte, l'allegazione della fuga non rende irrilevante ogni ulteriore circostanza.
La denuncia tempestiva può favorire l'acquisizione di prove e documentare che una determinata versione è stata riferita nell'immediatezza. Rimane, tuttavia, una dichiarazione da confrontare con le altre risultanze. Simmetricamente, la sua assenza richiede una valutazione motivata: non autorizza da sola il rigetto, né impedisce che il sinistro e la mancata identificazione siano dimostrati altrimenti.
Va inoltre tenuta distinta la condotta successiva all'incidente dall'eventuale contributo della vittima alla sua causazione. Non annotare una targa non equivale ad aver concorso a provocare l'urto. Il primo comportamento può rilevare nell'accertamento del presupposto della mancata identificazione; il secondo attiene all'imputazione del danno e alla sua eventuale riduzione. Una generica valutazione di negligenza, che non chiarisca quale fatto riguardi e quale conseguenza ne faccia derivare, rischia di confondere questioni sostanzialmente differenti.
La ricostruzione del sinistro attraverso le prove
Il problema probatorio non si risolve contando i documenti disponibili. Una testimonianza precisa può risultare decisiva; numerosi documenti che riproducono la medesima dichiarazione del danneggiato possono invece non offrire riscontri autonomi. Ciò che conta è il contenuto di ciascun elemento e il rapporto con gli altri.
La testimonianza deve essere valutata considerando ciò che il teste ha effettivamente percepito, la posizione dalla quale osservava, le condizioni di visibilità e la coerenza del racconto. La mancata rilevazione della targa non rende necessariamente inattendibile chi abbia assistito alla manovra: percepire una condotta pericolosa e memorizzare una sequenza alfanumerica sono operazioni differenti, soprattutto durante un evento improvviso.
Anche la documentazione sanitaria ha una funzione specifica. Può attestare le lesioni riscontrate e la prossimità temporale dell'accesso alle cure, ma la dinamica riferita dal paziente non acquista, per il solo inserimento nel referto, il valore di un fatto direttamente constatato dal sanitario. Il raccordo tra lesioni, manovra descritta e danni materiali richiede una valutazione ulteriore.
Fotografie, riprese video e rilievi possono confermare oppure contraddire quella ricostruzione. La collocazione delle tracce d'urto, la posizione dei mezzi e le caratteristiche del luogo acquistano significato se consentono di verificare una concreta ipotesi causale. L'accertamento tecnico può chiarirne la compatibilità, ma non colmare qualsiasi lacuna nella dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 17 aprile 2026, n. 6285 valorizza la convergenza tra testimonianza, referto e accertamento tecnico; Trib. Salerno, 12 maggio 2026, n. 2911 attribuisce invece rilievo all'incompatibilità tra la dinamica allegata e le fotografie. L'esito differente non dimostra, da solo, un contrasto sui principi: può dipendere dalla diversa consistenza della prova.
L'esigenza di prevenire richieste infondate non giustifica l'introduzione di una prova privilegiata o di requisiti documentali estranei alla legge. La ricostruzione deve essere persuasiva secondo le regole del processo civile, senza esigere una certezza assoluta né considerare sufficiente la mera plausibilità del racconto.
Neppure l'assenza di un verbale redatto sul luogo può essere equiparata all'assenza del sinistro. L'intervento delle autorità può assicurare la conservazione di elementi destinati altrimenti a disperdersi, ma il valore del verbale dipende anche dalla distinzione tra quanto direttamente osservato e quanto riferito dai presenti. La medesima attenzione deve guidare la lettura dei documenti formati successivamente: la data della loro redazione, la provenienza e la possibilità di confrontarli con elementi indipendenti concorrono a definirne l'effettiva capacità dimostrativa.
Danni alla persona e alle cose: la diversa estensione della garanzia
La distinzione tra veicolo sconosciuto e veicolo non assicurato produce conseguenze particolarmente nette sul danno risarcibile. Per il primo, l'art. 283, comma 2, ammette il risarcimento dei danni alla persona; estende la tutela ai danni alle cose soltanto in presenza di danni gravi alla persona e per la parte eccedente 500 euro.
La franchigia non costituisce quindi una soglia oltre la quale qualsiasi danno materiale diventa risarcibile. Occorre prima che ricorra il danno grave alla persona. Un'automobile danneggiata da un mezzo rimasto sconosciuto, in assenza di lesioni personali, non rientra nella garanzia per il solo fatto che la riparazione abbia un costo elevato.
La nozione di gravità è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 aprile 2019, n. 98. Nel ricostruire l'interpretazione accolta da Cass. n. 24214/2015, la Corte osserva:
«In sintesi, il legislatore nazionale ha operato l'estensione della tutela risarcitoria assicurata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada anche al danno alle cose, come richiesto dalla normativa europea, ma l'ha limitata all'ipotesi della contestuale sussistenza di un danno grave alla persona, da intendersi, secondo la giurisprudenza, come conseguente a lesioni di non lieve entità (art. 138 cod. assicurazioni private) e quindi tale da aver determinato un'invalidità superiore al 9 per cento, che costituisce il limite per le lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139 cod. assicurazioni private.»
Corte cost., sent. 18 aprile 2019, n. 98, § 6 del Considerato in diritto.
La soglia superiore al nove per cento appartiene dunque alla ricostruzione giurisprudenziale della nozione, non al testo dell'art. 283. Il collegamento con le lesioni di non lieve entità mira a contenere il rischio di frodi nelle ipotesi nelle quali il veicolo responsabile non sia identificabile. La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della limitazione.
Il ragionamento non ignora i limiti del criterio. La sentenza riconosce che anche lesioni con postumi inferiori possono essere oggettivamente riscontrabili e difficilmente simulabili. La scelta della soglia risponde a una valutazione generale di coerenza del sistema, senza escludere uno spazio per una più puntuale delimitazione della tutela.
Occorre soprattutto evitare di trasferire questa soglia al risarcimento delle lesioni personali. Il danno grave costituisce il presupposto per ottenere anche il ristoro dei danni alle cose; non è la condizione per risarcire il danno alla persona in quanto tale. Le lesioni di minore entità restano risarcibili quando siano dimostrati gli altri presupposti.
Questa delimitazione non può essere superata attraverso una prova particolarmente convincente del danno materiale. Anche quando la responsabilità del mezzo sconosciuto e il costo della riparazione siano pienamente dimostrati, l'assenza del presupposto personale richiesto dalla norma impedisce di estendere la garanzia alle cose. Il limite riguarda l'ampiezza della protezione sostanziale. Viceversa, la presenza di lesioni gravi rende astrattamente risarcibile anche il danno materiale, ma non ne dimostra automaticamente l'esistenza, l'entità o la riconducibilità allo stesso incidente.
In entrambe le fattispecie la garanzia incontra i limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina assicurativa. L'accertamento del danno complessivo e l'individuazione dell'importo esigibile dall'impresa designata costituiscono quindi operazioni distinte, da compiere tenendo conto dei massimali applicabili al sinistro.
Il veicolo identificato ma privo di assicurazione
Quando il mezzo è identificato, il presupposto speciale dell'intervento del Fondo riguarda la mancanza di copertura assicurativa alla data dell'incidente. Tale circostanza deve essere distinta dalla semplice mancata esibizione dei documenti o dalla difficoltà iniziale di individuare la compagnia: ciò che rileva è l'effettiva assenza della garanzia per quel sinistro.
L'art. 283, comma 2, riconosce in questa ipotesi il risarcimento sia dei danni alla persona sia dei danni alle cose. Non operano il requisito delle lesioni gravi e la franchigia di 500 euro propri del veicolo non identificato. Un sinistro con soli danni materiali può pertanto rientrare nella tutela, se il mezzo responsabile è individuato e non assicurato.
La mancanza della polizza non dimostra, però, la responsabilità dell'incidente. La violazione dell'obbligo assicurativo e la condotta che ha causato il danno appartengono a piani diversi: la prima fonda il ricorso al meccanismo di garanzia, mentre la seconda deve essere accertata secondo le regole della responsabilità da circolazione.
Anche il giudizio presenta una struttura diversa. Ai sensi dell'art. 287, comma 4, oltre all'impresa designata deve essere convenuto il responsabile del danno. Consap può intervenire nel processo, ma non sostituisce l'impresa quale destinataria dell'azione diretta.
Il pagamento non libera economicamente il responsabile nei rapporti con il sistema di garanzia. L'art. 292 disciplina il regresso dell'impresa designata per il recupero dell'indennizzo e delle spese nelle ipotesi previste. La protezione del danneggiato non si traduce, pertanto, in un beneficio definitivo per chi abbia causato il sinistro senza la necessaria copertura.
La richiesta risarcitoria e l'accesso al giudizio
Per entrambe le fattispecie, l'art. 287 richiede che la domanda di risarcimento sia preventivamente indirizzata all'impresa designata, con copia contestuale a Consap. L'azione può essere proposta dopo il decorso di sessanta giorni. Il termine costituisce una condizione di proponibilità e non una promessa di pagamento entro quella scadenza.
La richiesta deve consentire un'effettiva istruttoria. Il danneggiato deve mettere il destinatario nella condizione di comprendere dove, quando e come sia avvenuto il sinistro, quale sia il presupposto dell'intervento del Fondo e quali pregiudizi vengano fatti valere, fornendo le indicazioni e la documentazione pertinenti al tipo di danno.
Con riferimento al veicolo non assicurato, la massima ufficiale di Cass. civ., sez. III, ord. 28 gennaio 2025, n. 1971, Rv. 673740-01, precisa:
«Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.»
Corte di cassazione, Rassegna mensile della giurisprudenza civile, gennaio 2025, massima relativa all'ordinanza n. 1971/2025.
La fase stragiudiziale non si esaurisce, quindi, in un invio destinato soltanto a far decorrere il tempo. La completezza della richiesta va considerata in rapporto alla possibilità di accertare responsabilità e danno. Il richiamo alle procedure risarcitorie ordinarie non cancella, per le ipotesi qui esaminate, il termine speciale dell'art. 287.
Il contenuto necessario varia con la pretesa. Per un danno al veicolo assumono rilievo gli elementi che ne consentano l'esame e la valutazione; per le lesioni personali, la documentazione medica e le informazioni richieste dalla disciplina applicabile. La collaborazione comprende la possibilità di svolgere gli accertamenti pertinenti. Non va però confusa con un potere dell'impresa di imporre qualsiasi adempimento: la rilevanza di un'omissione deve essere valutata rispetto alle prescrizioni normative e alla funzione concretamente ostacolata.
La duplice trasmissione risponde inoltre alla diversa funzione dell'impresa designata e di Consap. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 180/2014, ha escluso l'illegittimità di tale adempimento, riconducendolo all'organizzazione del sistema di garanzia e alla posizione del gestore del Fondo. Corte cost., ord. n. 180/2014.
Resta distinto l'esperimento della negoziazione assistita previsto, salve le eccezioni di legge, per le controversie risarcitorie da circolazione. La relativa condizione di procedibilità non coincide con la preventiva richiesta assicurativa. Confondere i due adempimenti significa sovrapporre istituti che hanno presupposti e conseguenze processuali differenti. Art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge n. 162/2014.
Prescrizione e limiti temporali della tutela
Il termine di sessanta giorni non deve essere confuso neppure con la prescrizione. Il primo stabilisce quando l'azione può essere introdotta; la seconda riguarda la conservazione del diritto nel tempo.
L'art. 290 del Codice delle assicurazioni assoggetta l'azione contro l'impresa designata, nelle ipotesi considerate, allo stesso termine prescrizionale dell'azione verso il responsabile. Il riferimento ordinario è il biennio previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c. per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.
Quando il fatto integri un reato per il quale sia prevista una prescrizione più lunga, opera la disciplina del terzo comma dell'art. 2947, con le ulteriori regole relative all'estinzione del reato e alla sentenza penale irrevocabile. L'applicazione del termine maggiore richiede l'accertamento dei relativi presupposti: non discende dalla sola presentazione di una denuncia.
Allo stesso modo, la pendenza delle trattative non comporta di per sé la sospensione della prescrizione. La richiesta e le successive comunicazioni devono essere valutate anche per la loro efficacia interruttiva. L'attività di liquidazione e la conservazione del diritto procedono su piani collegati, ma non coincidenti.
La mancata identificazione come fatto da accertare
Il sistema di garanzia protegge la vittima dall'assenza del normale referente assicurativo entro un perimetro definito. La diversa estensione del danno risarcibile e le condizioni che precedono il giudizio ne costituiscono parte integrante; non sono aspetti accessori da considerare soltanto dopo la ricostruzione del sinistro.
Nel caso del veicolo sconosciuto, il punto più delicato rimane il rapporto tra mancata identificazione e comportamento del danneggiato. La denuncia può sostenere la prova, senza sostituirla. La diligenza può assumere rilievo nelle circostanze concrete, senza diventare una condizione formale aggiunta alla legge. L'assenza del responsabile rende più difficile l'accertamento, senza legittimare l'introduzione di uno standard probatorio diverso da quello civile.
Il Fondo può così intervenire anche quando non sia possibile attribuire un nome al responsabile o una targa al suo veicolo. Occorre però che siano dimostrati il ruolo di quel mezzo nella produzione del danno e le circostanze che ne hanno impedito l'identificazione. È in questa distinzione tra identità ignota e fatto provato che si realizza la tutela prevista dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 283, 285, 286, 287, 290 e 292; artt. 1227, 2054, 2056, 2697 e 2947 c.c.; art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Codice delle assicurazioni private.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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