Abstract
La conclusione senza accordo della composizione negoziata può aprire il percorso verso il concordato preventivo, ma la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale introduce una preclusione specifica. L’art. 40, comma 10, del Codice della crisi consente di superare il termine della prima udienza soltanto alle condizioni previste per la domanda proposta all’esito delle trattative, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il problema riguarda tanto il completamento del percorso negoziale quanto il rapporto fra le soluzioni esplorate e il nuovo progetto. La decisione del Tribunale di Brescia del 27 luglio 2026 offre l’occasione per distinguere continuità funzionale e identità del piano. Il contributo sostiene che la serietà delle trattative e la documentazione delle sopravvenienze debbano orientare il controllo, evitando di trasformare ogni cambiamento della strategia di risanamento in una causa di esclusione.
La prima udienza e il tempo che le trattative non restituiscono
Un’impresa può avere ancora una soluzione economicamente praticabile e incontrare, tuttavia, un ostacolo processuale alla sua presentazione. Quando un creditore o un altro soggetto legittimato ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, il problema del concordato riguarda anche il momento in cui la domanda viene proposta. La disponibilità di nuove risorse, la ricerca di un investitore o il consenso in formazione presso alcuni creditori devono confrontarsi con una scansione che impedisce al debitore di differire indefinitamente la decisione sull’insolvenza.
L’art. 40, comma 10, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 disciplina questa situazione: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza va proposta, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. La disposizione aggiunge che, successivamente, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il termine presidia dunque l’introduzione dello strumento alternativo, anziché limitarsi a ordinare il lavoro del tribunale.
La previsione riguarda la pendenza di un procedimento introdotto da un soggetto diverso dal debitore. Non stabilisce una scadenza generale del concordato per tutte le imprese in difficoltà. Questa delimitazione consente di comprendere il sacrificio imposto: quando è già stata chiesta la liquidazione, il legislatore concentra le iniziative concorrenti e pretende che l’alternativa sia prospettata entro uno snodo riconoscibile. Il debitore conserva lo spazio per contestare la domanda liquidatoria, ma la facoltà di introdurre autonomamente un diverso strumento segue una disciplina distinta.
Il rinvio dell’udienza e la prosecuzione delle interlocuzioni economiche non possono essere assunti, da soli, come restituzione del termine. Una diversa lettura farebbe dipendere la decadenza dalla durata concreta dell’istruttoria, anziché dal momento individuato dalla legge. Anche la priorità di trattazione degli strumenti diversi dalla liquidazione, prevista dall’art. 7 alle condizioni stabilite dal Codice, opera rispetto a domande ritualmente proposte: la preferenza nell’esame non elimina i requisiti per accedervi.
La domanda con riserva, disciplinata dall’art. 44, consente di chiedere un termine per il successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione. Essa sposta in avanti determinati adempimenti, mentre resta soggetta alla verifica della tempestività della domanda iniziale. La distinzione è decisiva: il tempo necessario a elaborare compiutamente la soluzione non coincide con il tempo entro cui deve essere introdotta l’iniziativa che permette di elaborarla sotto il controllo del tribunale.
Su questa regola si innesta la deroga per la composizione negoziata. Essa rende possibile un passaggio ulteriore quando le trattative hanno esaurito la propria funzione senza produrre un accordo sufficiente. La questione è stabilire quali caratteristiche rendano quel passaggio uno sviluppo del percorso compiuto, anziché un nuovo tentativo di ottenere tempo.
Il debitore che invoca la finestra ulteriore deve quindi rendere verificabili i fatti che ne giustificano l’applicazione. La data della relazione, quella del suo inserimento nella piattaforma e quella della comunicazione non vanno sovrapposte: la disposizione richiama quest’ultima. Documentare la sequenza consente di controllare il rispetto del termine e impedisce che una divergenza sulle modalità di chiusura venga confusa con un semplice errore di calcolo. Il contenuto della relazione risponde poi a una domanda diversa, relativa alla funzione del percorso e della successiva iniziativa.
I sessanta giorni e il significato della relazione finale
L’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, esclude l’applicazione del termine ordinario quando la domanda sia proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. La disposizione combina una condizione relativa al percorso e un limite cronologico. L’osservanza dei sessanta giorni non esaurisce quindi l’indagine: occorre identificare l’atto dal quale decorrono e il rapporto della domanda con le trattative concluse.
La relazione finale dell’esperto documenta l’attività svolta e i suoi risultati. La sua comunicazione costituisce il riferimento espressamente scelto per la decorrenza. Una dichiarazione informale sull’impossibilità di proseguire, la richiesta del debitore di archiviare la composizione e l’effettiva comunicazione della relazione hanno contenuti e funzioni differenti. Considerarli equivalenti cancellerebbe il collegamento con un documento che consente anche al giudice di valutare la consistenza del percorso precedente.
L’archiviazione su iniziativa dell’imprenditore non dimostra, in quanto tale, che le trattative siano state compiutamente svolte; specularmente, il mancato accordo non dimostra che siano state inutili. L’esito negativo può far emergere il dissenso decisivo di alcuni creditori, i limiti di un progetto o la necessità di una soluzione concorsuale. La relazione permette di distinguere questo esito dall’interruzione di un’attività ancora incompiuta. Per tale ragione la chiusura del fascicolo amministrativo e la maturazione dei presupposti della deroga richiedono valutazioni coordinate, ma non sovrapponibili.
Il Tribunale di Brescia, nella sentenza deliberata il 27 luglio 2026, richiama Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2026, n. 13997, riportandone il passaggio sul fondamento della finestra successiva alle trattative:
«Ed invero con ordinanza n. 13997 del 13.5.2026 la Sezione I della Corte Suprema di Cassazione, nello specificare la portata dell’esenzione in esame, ha evidenziato – fra l’altro - come in forza di una sua interpretazione sia letterale che teleologica essa debba essere intesa nel senso che “il legislatore non ha voluto premiare una partecipazione purché sia del debitore alla composizione negoziata, cioè sol perché avvenuta, ma ha considerato che il percorso di questa composizione, fatto per intero e non interrotto, può rendere necessario al momento della sua conclusione, il ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza al fine di portare a coronamento le soluzioni che siano emerse o siano prospettabili in ragione della complessiva evoluzione delle trattative”, essendo dunque stata “creata una eccezionale finestra temporale posteriore alla conclusione della composizione negoziata affinché tutte le soluzioni che tale procedura ha stimolato possano sfociare in un istituto ancora interno del procedimento unitario disciplinato dall’art. 40 C.C.I.I.”.»
Il brano, qui nella ricostruzione del giudice di merito, individua la giustificazione della deroga nel percorso effettivamente svolto. L’interesse protetto è la possibilità di dare seguito a quanto le trattative hanno prodotto o reso prospettabile. La loro durata, isolatamente considerata, non misura quel risultato: una procedura protratta può essere rimasta priva di interlocuzioni sostanziali, mentre un percorso più breve può avere chiarito in modo definitivo quale soluzione richieda l’intervento giudiziale.
Da questa funzione deriva anche un limite alla lettura esclusivamente documentale. La presenza della relazione è il riferimento previsto dalla legge, ma il documento non trasforma retroattivamente qualsiasi accesso alla composizione in un percorso utile ai fini della deroga. Il controllo deve investire ciò che esso descrive, mantenendo separati il completamento delle trattative, la loro correttezza e il collegamento con la domanda successiva.
Il caso di Brescia: una domanda tempestiva rispetto alla relazione, tardiva rispetto al procedimento
La vicenda bresciana rende evidente la differenza fra i due termini. La prima udienza del procedimento liquidatorio era stata fissata nel novembre 2025; erano seguiti differimenti in relazione alle misure protettive della composizione negoziata. Nel luglio 2026 la debitrice aveva rinunciato al percorso negoziale, ricevuto la comunicazione della relazione finale il giorno 6 e presentato il ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 il giorno 8. Rispetto alla comunicazione erano trascorsi soltanto due giorni; rispetto alla prima udienza, diversi mesi.
Il tribunale dichiara inammissibile il ricorso prenotativo e apre la liquidazione giudiziale, dopo averne esaminato i presupposti. La motivazione non nega che la relazione sia stata comunicata: il punto controverso è la possibilità di utilizzare la deroga per un’iniziativa ritenuta estranea al progetto sviluppato nella composizione. Il precedente non riguarda quindi la sola mancanza del documento finale. La relazione esiste ed è proprio il suo contenuto a sostenere la valutazione negativa.
Il passaggio teorico sul quale poggia questa conclusione è formulato nei seguenti termini:
«In altri termini, l’esenzione in esame vuole premiare l’imprenditore il quale abbia avuto accesso alla composizione negoziata e che all’esito del percorso delle trattative, com’è noto imperniato sull’operato dell’esperto, intenda convogliare il prodotto dei negoziati, condotti secondo buona fede, correttezza (cfr. art. 4, c. I, C.C.I.I.) e trasparenza (art. 16, c. IV, C.C.I.I.) in uno strumento di regolazione della crisi (cfr. art. 23, c. II, C.C.I.I.) il quale, dal punto di vista contenutistico, deve dunque risultare causalmente connotato, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione. Diversamente, ovverosia se ogni e qualsivoglia domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi potesse essere presentata dall’imprenditore oltre il termine decadenziale ordinario della prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 C.C.I.I. per il solo fatto del previo accesso alla composizione negoziata, ma senza una continuità con i risultati sviluppati ma non ancora effettivamente completati entro detto percorso per cause non imputabili al debitore, la funzione premiale della previsione di cui all’art. 40, c. X, ultimo periodo, C.C.I.I. risulterebbe del tutto svilita e si aprirebbero all’evidenza ampi spazi per condotte dilatorie ed abusive.»
L’argomento più forte della decisione è la necessità di attribuire un significato autonomo alla formula «all’esito». Se ogni precedente composizione negoziata fosse sufficiente, la relazione finirebbe per aprire una nuova finestra indipendentemente dall’attività svolta. La deroga perderebbe il rapporto con la ragione per cui il legislatore l’ha introdotta e premierebbe anche un accesso soltanto strumentale.
Il punto più problematico è invece l’estensione della continuità richiesta. Il riferimento al contenuto potrebbe indicare un collegamento sostanziale verificabile, oppure irrigidirsi nella pretesa di riprodurre il progetto originario. La differenza è rilevante: nel primo caso si controlla la funzione della domanda; nel secondo si selezionano le soluzioni ammissibili in base alla loro somiglianza con un’ipotesi che le trattative potrebbero avere dimostrato impraticabile.
La motivazione offre così un criterio da precisare, anziché una formula da trasferire indistintamente a ogni piano modificato. Per stabilirne la portata occorre tornare ai fatti che hanno persuaso il collegio e distinguere la novità della proposta dalle ulteriori carenze riscontrate nel comportamento della debitrice.
La natura prenotativa del ricorso rende il controllo particolarmente delicato. Se l’imprenditore chiede un termine per completare proposta e piano, il giudice deve verificare tempestività e presupposti della richiesta senza fingere che il progetto definitivo sia già interamente disponibile. Può utilizzare quanto il debitore ha anticipato e confrontarlo con la relazione dell’esperto; pretendere una completa identità di contenuto significherebbe invece assumere come già conclusa un’elaborazione per la quale viene chiesto il termine. Il controllo sul collegamento deve quindi rispettare anche il grado di definizione proprio della domanda presentata.
Questo limite non impone di concedere il termine sulla base di una generica intenzione di risanamento. Richiede che la motivazione identifichi quali elementi disponibili consentano di riconoscere o escludere il nesso con le trattative. Una prospettazione chiaramente estranea può essere valutata per ciò che già dichiara; un progetto che si limita ad adattare risorse e modalità esecutive richiede invece una spiegazione ulteriore prima di essere qualificato come discontinuità impeditiva.
Cambiare il piano non equivale a interrompere il percorso
Nella composizione negoziata la società aveva prospettato la continuità indiretta, attraverso il trasferimento di rami aziendali. Nel ricorso successivo aveva invece indicato la continuità diretta, fondata sulla prosecuzione dell’attività da parte della stessa impresa. Il tribunale ricostruisce le ragioni addotte a sostegno del cambiamento:
«Diversamente, nel formulare il proprio ricorso ai sensi dell’art. 44 C.C.I.I. [la debitrice] ha diffusamente rappresentato la propria diversa volontà di accedere allo strumento del concordato in continuità c.d. diretta, evidenziando per l’appunto come “la scelta del concordato in continuità diretta (…) è frutto di un quadro radicalmente mutato rispetto a quello esistente all’epoca dell’avvio della composizione negoziata” ed in particolare come sia stata determinata da una serie di “sopravvenienze, maturate tra maggio e luglio 2026” (cfr. p. 21 ss.) quali il fallimento delle trattative per la cessione del c.d. ramo d’azienda calcio a un terzo investitore, la riattivazione della matricola federale n. 7810, l’intervento di una nuova cessione di un ex calciatore con potenziale acquisizione del diritto a un ulteriore c.d. contributo di solidarietà, l’ottenimento di un sequestro conservativo ai danni di un preteso debitore, l’archiviazione di un procedimento penale aperto a carico del legale rappresentante.»
Queste circostanze sono riportate come ragioni della nuova prospettazione, non come accertamento giudiziale della sua fattibilità. La distinzione impedisce di dedurre dall’elenco delle sopravvenienze che il concordato fosse necessariamente praticabile. Rimane, tuttavia, il problema interpretativo: un progetto diverso può essere proprio il risultato delle informazioni emerse durante il tentativo precedente.
La continuità funzionale appare, sotto questo profilo, un criterio più adeguato dell’identità progettuale. Le trattative servono a mettere alla prova una soluzione e possono mostrarne la debolezza. Se la cessione ipotizzata non è realizzabile, mantenere l’impresa in esercizio mediante risorse sopravvenute può rispondere allo stesso bisogno di regolazione, pur modificandone il mezzo. Il collegamento va cercato nelle ragioni del mutamento e nel lavoro compiuto, anziché nella permanenza dell’etichetta del piano.
Questa lettura trova un argomento sistematico nell’art. 23, che contempla diversi sbocchi della composizione negoziata. L’accesso a uno strumento giudiziale non presuppone che le trattative abbiano già prodotto l’accordo che quel medesimo strumento dovrà realizzare. Altrimenti la disciplina agevolerebbe soltanto i percorsi già riusciti e restringerebbe proprio la possibilità di gestire un insuccesso negoziale dal quale sia emersa una diversa soluzione.
Nel contributo del 23 ottobre 2026 su Ristrutturazioni Aziendali, Luca Calò, difensore della debitrice nella vicenda, critica l’introduzione di un requisito di derivazione contenutistica ulteriore rispetto al testo dell’art. 40. Il rilievo coglie il rischio di irrigidire una procedura destinata anche a esplorare alternative. La sua forza va però misurata sul significato attribuito alla derivazione: il collegamento con trattative effettive e l’identità del progetto sono requisiti diversi. Contestare il secondo non elimina la necessità di discutere il primo.
La soluzione preferibile richiede, pertanto, una motivazione sul nesso concreto. Una proposta modificata può utilizzare valutazioni, disponibilità creditorie o problemi emersi nella composizione anche quando cambia l’investitore o la modalità della continuità. La domanda completamente indipendente, costruita dopo un percorso solo apparente, pone invece un problema diverso. È questa differenza che il controllo dovrebbe dimostrare, senza ricavarla dalla sola trasformazione del piano.
L’abuso si valuta anche attraverso le trattative realmente svolte
La sentenza bresciana contiene ulteriori rilievi che impediscono di ridurre il caso a un conflitto astratto sulla libertà di cambiare strategia. Il collegio riferisce le risultanze della relazione dell’esperto relative ai doveri informativi e al contenuto delle interlocuzioni:
«In primo luogo, invero, l’esperto ha dato atto di come in diverse occasioni [la debitrice] abbia violato i doveri di informazione di cui agli artt. 21 e 16, cc. IV e VI, C.C.I.I., omettendo viepiù di rispondere alle richieste dell’esperto medesimo o provvedendovi con significativo ritardo ovvero ancora compiendo attività negoziale in sua totale pretermissione (cfr. pp. 67 ss. e 110 ss. della relazione). In secondo luogo, poi, dalla disamina della “Timetable degli eventi rilevanti” (cfr. pp. 4 ss.) emerge che nei fatti lo stesso progetto di piano di risanamento originario, fondato sulla mile stone della continuità c.d. indiretta, non è mai stato sottoposto ad un’autentica trattativa con i creditori posto che le diverse criticità che lo affliggevano sul versante dell’attivo disponibile (cfr. in particolare p. 93) hanno consentito esclusivamente la celebrazione di “interlocuzioni di carattere preliminare” (cfr. p. 109) con questi ultimi, ai quali peraltro risultava da principio astrattamente destinata una proposta di soddisfazione che “prevedeva percentuali inferiori alle soglie minime previste per essere prese in considerazione ovvero particolarmente esigue al punto da minare la credibilità della proposta stessa ab origine” (cfr. p. 107).»
Questi elementi riguardano l’effettività e la correttezza del procedimento negoziale. La loro rilevanza non dipende dal fatto che il nuovo concordato sia diretto o indiretto: investono il presupposto stesso del percorso al quale si vorrebbe collegare la deroga. La sentenza formula anzitutto il giudizio sulla discontinuità, presentandolo come risolutivo, e aggiunge i rilievi sulla condotta. L’interpretazione del requisito generale deve però confrontarsi con entrambi i passaggi, senza attribuire al primo l’intero significato della vicenda.
La migliore obiezione alla lettura funzionale è che essa possa risultare eccessivamente elastica. Ogni debitore potrebbe affermare che il nuovo piano nasce dall’esperienza delle trattative, trasformando il collegamento in una dichiarazione non controllabile. L’obiezione è seria e richiede una risposta probatoria: il nesso deve risultare dalla successione degli atti, dalle proposte sottoposte ai creditori, dalle risposte ricevute e dalle ragioni documentate dell’abbandono di una soluzione.
Occorre poi separare insuccesso e scorrettezza. Il dissenso dei creditori può concludere un confronto trasparente e approfondito; una composizione formalmente ancora aperta può invece accompagnarsi a omissioni informative incompatibili con il ruolo dell’esperto. Il giudizio deve indicare quale condotta riveli l’utilizzazione impropria del percorso e come essa incida sulla pretesa di beneficiare del termine derogatorio. La sola assenza di un accordo non soddisfa questa esigenza.
Un caso ipotetico consente di controllare la distinzione. Un’impresa tratta seriamente la cessione di un ramo, comunica i dati richiesti e documenta il ritiro dell’acquirente; prima della conclusione emerge finanza idonea a sostenere la prosecuzione diretta. Il cambiamento risponde a un ostacolo verificato nel medesimo contesto. Diversa è l’ipotesi di un debitore che non presenti proposte concretamente discutibili, trattenga informazioni e, terminata la protezione, introduca un progetto indipendente. L’identità del nuovo strumento non renderebbe serio il secondo percorso; la diversità non dovrebbe rendere abusivo il primo.
Il criterio funzionale preserva così uno spazio di adattamento senza sottrarre la domanda al controllo. La sua applicazione esige una verifica più precisa dell’alternativa, apparentemente semplice, tra piano uguale e piano diverso.
Anche il giudizio negativo dell’esperto va letto rispetto al suo oggetto. L’insufficienza dell’attivo ipotizzato durante le trattative non risolve da sola il problema di una risorsa successivamente emersa; la mancata risposta a richieste essenziali di informazione investe invece l’attendibilità del percorso. Il tribunale può fondare il proprio apprezzamento sulla relazione, ma deve esplicitare quale risultanza sostenga quale conclusione. Questa corrispondenza rende il controllo discutibile sul piano delle ragioni e impedisce che una valutazione sfavorevole complessiva assorba questioni giuridiche differenti.
Il ritardo dell’esperto e la distinta durata della protezione
Il ritardo nella redazione o nella comunicazione della relazione solleva un problema ulteriore. Il legislatore individua l’atto dal quale decorrono i sessanta giorni, mentre l’art. 17 collega la relazione al termine dell’incarico. L’impresa può così trovarsi nella condizione di aver esaurito le trattative senza disporre ancora dell’atto conclusivo richiesto per documentarne l’esito. Questa situazione deve essere distinta dalla decisione di interrompere anticipatamente un confronto ancora utile.
La mancanza di un termine perentorio breve per il singolo adempimento non attribuisce all’esperto una facoltà di ritardarlo arbitrariamente. L’esigenza di tempestività appartiene alla funzione del documento e alla possibilità di adottare le soluzioni successive. Sul piano interpretativo, tuttavia, da questa esigenza non discende l’automatica sostituzione della comunicazione con una richiesta del debitore. Una tale equivalenza modificherebbe sia il fatto iniziale del termine sia il presidio documentale scelto dalla disposizione.
È più coerente esaminare il comportamento dell’imprenditore e quello dell’esperto separatamente. La richiesta di chiusura può essere diretta a ottenere la formalizzazione di un esito già maturato oppure a sottrarre il percorso al suo completamento. La cronologia, le comunicazioni sull’impossibilità di proseguire e le attività ancora da svolgere consentono di distinguere le due situazioni. Anche quando l’iniziativa proviene dal debitore, resta quindi necessario ricostruire la ragione effettiva della cessazione.
Un diverso termine governa la protezione rispetto alle iniziative dei creditori e alla pronuncia liquidatoria. Le misure previste dagli artt. 18 e 19 hanno presupposti e durata propri; la possibilità di depositare una domanda nei sessanta giorni successivi non implica che quella protezione continui automaticamente per lo stesso periodo. Confondere i due piani significherebbe attribuire alla disposizione processuale un effetto sospensivo che essa non enuncia.
Ne consegue che il periodo utilizzabile per proporre lo strumento e il periodo durante il quale è impedita la pronuncia di apertura possono non coincidere. La cessazione delle misure rende nuovamente attuale la decisione sulla liquidazione, ferma la necessità di esaminare le domande ritualmente introdotte secondo le regole del procedimento unitario. La relazione conclusiva può aprire una possibilità processuale senza assicurare, contemporaneamente, una tregua dalle conseguenze dell’insolvenza.
Per la stessa ragione, la prosecuzione di trattative con il creditore istante richiede una valutazione distinta dal ritiro della domanda liquidatoria. Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2026, n. 24833 distingue la richiesta di rinvio dalla desistenza. La disponibilità del creditore a negoziare non elimina dunque, per il suo solo significato economico, l’iniziativa processuale già assunta. L’autonomia delle due dimensioni spiega perché un progetto ancora discusso possa incontrare una decisione giudiziale ormai matura.
Una continuità da dimostrare, senza immobilizzare il risanamento
La deroga dell’art. 40, comma 10, deve conservare la propria specificità anche rispetto al concordato semplificato. L’art. 25-sexies collega quest’ultimo a presupposti e valutazioni dell’esperto propri dello strumento. La comune provenienza dalla composizione negoziata non consente di trasferire automaticamente tali condizioni al concordato preventivo. Il giudizio sulla tempestività della domanda ordinaria e quello sull’accesso alla soluzione semplificata rispondono a disposizioni differenti, pur utilizzando la relazione come elemento di raccordo.
Il favore per il risanamento, che trova espressione anche nella direttiva (UE) 2019/1023, orienta la lettura del sistema, ma deve confrontarsi con la tutela dei creditori e con la ragionevole durata del procedimento. Esso sostiene la possibilità di adattare la soluzione a un quadro economico mutato, mentre non giustifica un diritto a reiterare iniziative indipendentemente dai termini. Sul versante opposto, la prevenzione dell’abuso richiede un accertamento adeguato e non autorizza a trasformare ogni novità in una presunzione di scorrettezza.
Anche la conseguenza liquidatoria conserva un fondamento autonomo. Nella vicenda bresciana il tribunale verifica le domande dei soggetti legittimati, la soggezione della debitrice alla procedura e l’insolvenza. L’inammissibilità del ricorso prenotativo rimuove l’alternativa proposta, ma non sostituisce tali accertamenti. Questa separazione impedisce di presentare la liquidazione come una sanzione per aver cambiato piano o per non aver raggiunto un accordo.
La distinzione decisiva è allora fra la libertà di individuare uno strumento diverso e la possibilità di presentarlo oltre il termine ordinario. La prima trova spazio nella pluralità delle soluzioni del Codice; la seconda richiede i presupposti specifici della deroga. Un’impresa può avere elaborato una proposta astrattamente seria senza dimostrare perché debba ancora essere ammessa a introdurla nel procedimento già avanzato. L’esame del collegamento funzionale serve precisamente a motivare quel passaggio ulteriore.
La continuità richiesta dovrebbe perciò riguardare l’esperienza negoziale documentata e il bisogno di regolazione che essa ha fatto emergere. Il mutamento della modalità di prosecuzione, delle risorse o dell’investitore assume rilievo attraverso le sue ragioni e i suoi effetti, non come indice autosufficiente di estraneità. Solo in questo modo la composizione può produrre conoscenza utile anche quando la soluzione iniziale fallisce.
Alla domanda su quando sia troppo tardi per il concordato non risponde, dunque, il solo calendario. Dopo la prima udienza occorrono il completamento del percorso, la comunicazione prevista dalla legge e una domanda che possa giustificare il beneficio della deroga. La verifica del loro rapporto deve preservare insieme l’effettività delle trattative e la capacità del risanamento di cambiare forma: il tempo ulteriore si giustifica attraverso il lavoro compiuto, non attraverso la ripetizione del progetto originario.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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