Abstract
La sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo l’8 ottobre 2026, esamina una separazione familiare protrattasi nonostante l’annullamento della dichiarazione di adottabilità e ripetuti provvedimenti di riunificazione. La violazione dell’art. 8 CEDU riguarda tanto le garanzie del procedimento iniziale quanto l’ineffettività della tutela successiva. Il problema decisivo è il ruolo del tempo: l’inerzia delle autorità consolida il collocamento e modifica le condizioni sulle quali si fondano le successive valutazioni. La protezione dei legami formatisi con gli affidatari resta necessaria, ma non giustifica retrospettivamente le omissioni. La pronuncia distingue così l’accertamento della violazione dall’individuazione delle misure attuali nell’interesse del minore, richiedendo un riesame tempestivo e interventi capaci di rendere effettiva la tutela familiare.
La dichiarazione annullata e il rapporto familiare mai ricostituito
Una dichiarazione di adottabilità può essere annullata senza che il rapporto tra madre e figlio venga effettivamente ricostituito. È questa la contraddizione al centro di Corte EDU, sez. I, 8 ottobre 2026, L.Z. e D.Z. c. Italia, ricorso n. 27379/24: alla correzione della decisione iniziale non segue l’attuazione del percorso di riavvicinamento, mentre il trascorrere del tempo rende progressivamente più difficile realizzarlo.
Il bambino nasce nel novembre 2020 e viene abbandonato dal padre subito dopo il parto. Dodici giorni dopo la nascita, la madre si presenta alle autorità e dichiara la propria maternità. Il tribunale per i minorenni, tuttavia, lo dichiara adottabile al sedicesimo giorno, sull’erroneo presupposto che i genitori biologici siano sconosciuti. Nella stessa data il minore viene collocato temporaneamente presso una famiglia in vista dell’adozione. L’affidamento preadottivo è disposto nel gennaio 2021.
La distinzione è essenziale: il caso non riguarda un’adozione perfezionata in sedici giorni. Il collocamento iniziale è esposto all’esito del procedimento; l’affidamento preadottivo costituisce un passaggio successivo, distinto dalla pronuncia di adozione. Confondere questi momenti impedisce di comprendere quali effetti producesse la caducazione della dichiarazione di adottabilità e quali obblighi permanessero in capo alle autorità.
L’8 luglio 2021 la corte d’appello di Catania annulla la dichiarazione. Il 13 dicembre 2022 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del tutore, rendendo definitivo quell’annullamento. Il 28 dicembre seguente il tribunale dispone il ritorno del bambino presso la madre entro quattro mesi, con l’intervento dei servizi competenti. Altri provvedimenti ribadiscono il percorso di riunificazione; gli incontri preparatori, però, non vengono realizzati.
La Corte di Strasburgo accerta all’unanimità la violazione dell’art. 8 CEDU. Il suo giudizio investe una sequenza di omissioni: dapprima l’inadeguato coinvolgimento materno, poi il mancato coordinamento degli interventi e l’assenza di un controllo giudiziario efficace. L’annullamento corregge il titolo giuridico, ma lascia sopravvivere la separazione. La tutela familiare richiede quindi di interrogarsi anche su ciò che avviene dopo la decisione favorevole, quando un provvedimento formalmente esistente deve tradursi in relazioni concretamente praticabili.
La celerità dell’adottabilità e le garanzie del genitore
La legge 4 maggio 1983, n. 184 muove dal diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Nell’impianto degli artt. 1 e 8, l’adottabilità presuppone l’accertamento dell’abbandono: la scelta di una diversa famiglia non può dipendere da una generica comparazione tra condizioni educative ritenute migliori e peggiori. Il procedimento deve verificare una situazione giuridicamente qualificata, con le garanzie necessarie per chi rischia di perdere il rapporto genitoriale.
L’art. 11 disciplina anche l’ipotesi nella quale non risulti l’esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui genitorialità sia stata dichiarata giudizialmente. La previsione di una dichiarazione immediata di adottabilità si accompagna alla possibilità, per chi affermi di essere genitore, di chiedere la sospensione per procedere al riconoscimento. La sospensione, soggetta alle condizioni previste dalla disposizione, può durare al massimo due mesi. La mancanza di un riconoscimento formale e la conoscenza dell’esistenza di un genitore biologico sono dunque circostanze diverse, che richiedono risposte processuali coerenti.
L’urgenza della protezione può intanto essere affrontata mediante i provvedimenti temporanei consentiti dall’art. 10. La disponibilità di una tutela provvisoria mostra perché la necessità di accudire subito un neonato non imponga, per ciò solo, di comprimere il tempo necessario a garantire una partecipazione effettiva. Rapidità e contraddittorio devono essere coordinati attraverso strumenti adeguati alla fase del procedimento.
Nella vicenda esaminata, le iniziative materne incontrano anche errori e disfunzioni nelle comunicazioni con lo stato civile. Il riconoscimento diviene così un passaggio ostacolato dalle modalità con cui le autorità trattano l’identificazione del bambino. La disponibilità astratta di un’istanza o di un’impugnazione offre una protezione insufficiente se gli uffici non consentono alla persona interessata di esercitare effettivamente le facoltà previste dalla legge.
Il confronto con Todorova c. Italia, 13 gennaio 2009, ricorso n. 33932/06, riguarda precisamente il rapporto tra celerità e partecipazione. Richiamando quel precedente, relativo a una dichiarazione di adottabilità pronunciata ventisette giorni dopo la nascita, la Corte chiarisce il vizio del procedimento e la portata della successiva correzione giudiziaria. Nei §§ 138–140 di L.Z. e D.Z. osserva:
La Corte ricorda di avere già affermato, in una causa analoga, di non essere convinta che l'esigenza di una procedura rapida, generalmente propria delle cause che coinvolgono gli interessi di un minore, imponesse una misura tanto radicale come la dichiarazione di adottabilità ventisette giorni dopo la nascita del bambino, senza sentire la ricorrente (Todorova, sopra citata, § 80). Nel caso di specie, la Corte riconosce che, sebbene il tribunale si sia adoperato in buona fede per tutelare il benessere del secondo ricorrente, la procedura seguita ha impedito alla prima ricorrente di presentare in modo adeguato ed effettivo i propri argomenti e di tutelare il proprio diritto a condurre una vita familiare con il figlio D.Z. La Corte rileva altresì che D.Z. è stato collocato presso una famiglia affidataria in vista dell'adozione nello stesso termine di sedici giorni dalla nascita (paragrafi 16 e 17 supra). Nel luglio 2021 la corte d'appello, adita dalla ricorrente, ha annullato la dichiarazione di adottabilità sulla base della giurisprudenza della Corte (Todorova, sopra citata). Tale decisione, confermata dalla Corte di cassazione nel dicembre 2022 (paragrafo 46 supra), aveva comportato anche la nullità dell'affidamento preadottivo (paragrafo 61 supra), ma D.Z. è rimasto collocato presso la famiglia affidataria senza che i giudici nazionali abbiano mai indicato su quale fondamento giuridico fosse stata decisa tale permanenza.
La censura non introduce un termine minimo generale prima del quale l’adottabilità sarebbe sempre illegittima. Colpisce il modo in cui la rapidità ha impedito alla madre di far valere la propria posizione, in presenza di una sua tempestiva iniziativa. L’interesse del bambino richiede una decisione fondata su una ricostruzione attendibile e su un procedimento capace di acquisire gli elementi pertinenti.
Un raccordo significativo si trova in Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2025, n. 24214, che ribadisce l’obbligo di informare il genitore biologico della facoltà di chiedere la sospensione prevista dall’art. 11. L’omissione dell’avviso compromette la validità della dichiarazione di adottabilità. Il precedente riguarda un’altra controversia e conduce alla rinnovazione del giudizio: conferma il rilievo autonomo delle garanzie partecipative, senza trasformarne il ripristino in un accertamento positivo delle capacità genitoriali.
L’obbligo informativo e l’accoglimento dell’istanza di sospensione operano infatti su piani distinti. Il primo pone il genitore conosciuto nella condizione di esercitare una facoltà processuale; il secondo richiede di verificare i presupposti della misura richiesta. Subordinare già l’avviso a un giudizio sulle possibilità di recupero della relazione anticiperebbe una valutazione di merito prima che l’interessato abbia potuto parteciparvi. La garanzia protegge proprio l’attendibilità dell’accertamento: consente di acquisire, nel contraddittorio, elementi che una decisione costruita sulla sola situazione inizialmente nota rischierebbe di escludere.
Il diritto alla vita familiare comprende la preparazione dei contatti
Dopo l’annullamento della dichiarazione di adottabilità, il problema cambia oggetto. La tutela non si esaurisce più nella rimozione della decisione viziata: occorre stabilire come rendere possibile il rapporto familiare che il procedimento non ha preservato. L’art. 8 CEDU impone obblighi positivi, attraverso i quali il rispetto della vita familiare diviene anche un compito organizzativo delle autorità.
Questa dimensione emerge dal criterio richiamato in L.Z. e D.Z. sulla scorta di Strand Lobben e altri c. Norvegia, Grande Camera, 10 settembre 2019, ricorso n. 37283/13. Il riferimento alla riunificazione governa l’intera fase della presa in carico temporanea, con una valutazione che comprende tempestività, preparazione e interesse superiore del minore. Il § 131 enuncia il principio nella sua articolazione completa:
I principi generali applicabili sono ben consolidati nella giurisprudenza della Corte e sono stati esposti in dettaglio nella sentenza Strand Lobben e altri (sopra citata, §§ 202-213), alla quale si rinvia. Ai fini della presente analisi, la Corte ricorda che, in caso di separazione, l'unità familiare e la riunificazione della famiglia sono considerazioni insite nel diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 8 della Convenzione. Di conseguenza, ogni autorità pubblica che disponga una presa in carico avente l'effetto di limitare la vita familiare è soggetta all'obbligo positivo di adottare misure per agevolare la riunificazione della famiglia non appena ciò sia realmente possibile. Inoltre, ogni atto di esecuzione della presa in carico temporanea deve essere coerente con un obiettivo finale: riunire il genitore biologico e il figlio. L'obbligo positivo di adottare misure volte ad agevolare la riunificazione della famiglia non appena ciò sia realmente possibile si impone alle autorità competenti fin dall'inizio del periodo di presa in carico e con forza crescente, ma deve sempre essere bilanciato con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore. In questo genere di cause l'adeguatezza di una misura si valuta in base alla rapidità della sua attuazione, poiché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irreparabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui. Inoltre, i legami tra i membri di una famiglia e le possibilità di una riunificazione riuscita risulteranno inevitabilmente indeboliti se vengono frapposti ostacoli che impediscono incontri agevoli e regolari tra gli interessati (Strand Lobben e altri, sopra citata, §§ 205 e 208).
L’obbligo di preparare i contatti precede logicamente il loro svolgimento. Individuare uno spazio per gli incontri, coordinare gli operatori, fornire sostegno alla madre e predisporre un percorso compatibile con le condizioni del bambino sono attività che rendono possibile la valutazione successiva. Se tali attività mancano, l’assenza di una relazione non descrive necessariamente un’impossibilità originaria: può essere anche il risultato di una relazione che non si è consentito di costruire.
Il criterio temporale ha, perciò, una funzione sostanziale. Un rinvio incide sulla possibilità di conoscere il genitore, sulla familiarità con la sua presenza e sulla praticabilità di un cambiamento. La tempestività deve essere misurata rispetto a questi effetti, non soltanto attraverso la successione delle udienze o il numero degli atti adottati. Un procedimento può produrre molti provvedimenti e lasciare immutata la situazione che dovrebbe modificare.
La finalità di riunificazione resta sottoposta al vaglio dell’interesse del minore. La Corte non prescrive un risultato da ottenere indipendentemente dalle sue condizioni, ma esige interventi appropriati e tempestivi per verificare e preparare una soluzione familiare. Il margine di apprezzamento riguarda la scelta delle misure; non rende indifferente l’assenza di un percorso concretamente attuato.
Da ciò deriva anche un limite nella valutazione dell’inadempimento. L’insuccesso di un progetto, considerato da solo, non dimostra la violazione: occorre esaminare quali misure fossero ragionevolmente esigibili, se siano state adottate e perché non abbiano funzionato. Nella vicenda, la censura trova fondamento in omissioni riconoscibili, quali l’assenza di informazioni e di coordinamento indispensabili agli incontri. La verifica non si risolve dunque nel confrontare il risultato con il desiderio del genitore, ma riguarda l’adeguatezza della condotta pubblica rispetto alla tutela concretamente possibile.
Chi deve attuare la decisione e chi deve controllarne l’esecuzione
Nella fase successiva all’annullamento, la permanenza del bambino presso gli affidatari solleva anche una questione di titolo: secondo la Corte, i giudici nazionali non avevano spiegato su quale fondamento giuridico fosse proseguita, una volta venuto meno l’affidamento preadottivo. La durata del collocamento non poteva sostituire la necessaria valutazione giudiziaria delle sue condizioni e finalità.
Questo rilievo non implica che la caducazione del precedente affidamento imponesse un trasferimento materiale immediato. La protezione del bambino poteva richiedere provvedimenti temporanei e una preparazione del cambiamento. Proprio per questo occorreva una decisione che rendesse comprensibili le ragioni della permanenza, la sua funzione nel percorso e le verifiche previste. Il titolo provvisorio deve rispondere a un bisogno attuale di tutela e restare sottoposto al controllo del giudice; il semplice protrarsi dell’accudimento non può assolvere, da sé, questa funzione giustificativa.
Sul piano operativo, uno spazio neutro era stato individuato, ma i servizi non disponevano delle informazioni necessarie a organizzare gli incontri. Il tutore aveva rifiutato di comunicare dati essenziali e i recapiti del servizio competente. La famiglia affidataria si era inoltre trasferita dalla Sicilia al Lazio, a oltre seicento chilometri di distanza, senza che il tribunale fosse intervenuto efficacemente sull’ostacolo così creato.
La Corte collega il dovere di preparazione alla concreta mancata collaborazione tra i soggetti coinvolti. Nei §§ 144–145 afferma:
La Corte ricorda che l'adeguatezza di una misura si valuta in base alla rapidità della sua attuazione (Strand Lobben e altri, sopra citata, § 208) e che gli obblighi positivi non si limitano ad assicurare che il minore possa raggiungere il genitore o avere contatti con lui: comprendono anche tutte le misure preparatorie che consentono di conseguire tale risultato. Nel caso di specie la Corte constata una mancanza di collaborazione tra le autorità competenti. In più occasioni, in un contesto caratterizzato da disfunzioni amministrative e da un difetto di coordinamento tra le diverse autorità competenti, queste hanno chiesto altro tempo anziché eseguire le decisioni del tribunale (paragrafi 56 e 65 supra). Rileva inoltre che i giudici nazionali hanno respinto la richiesta della prima ricorrente di sostituire il tutore (paragrafo 62 supra): la ricorrente ne denunciava l'atteggiamento poco collaborativo, poiché il tutore aveva rifiutato di procurarsi e fornire le informazioni essenziali, quali i recapiti del servizio di neuropsichiatria competente o l'identità della famiglia affidataria, necessarie a organizzare gli incontri (paragrafi 49 e 50 supra), e di rispondere alle ingiunzioni del tribunale volte a predisporre un calendario degli incontri (paragrafo 53 supra). Al riguardo il tutore aveva segnalato tardivamente «difficoltà di comunicazione» (paragrafo 54 supra), senza tuttavia intraprendere azioni concrete.
La distribuzione dei compiti non dissolve l’obbligo di rendere effettiva la tutela. Ai servizi spettano gli interventi assegnati e il coordinamento necessario; al tutore le attività connesse alla protezione e alla rappresentanza del minore, senza frapporre ostacoli all’attuazione dei provvedimenti. Il giudice conserva il compito di verificare se gli incarichi abbiano prodotto gli effetti richiesti e di reagire alle omissioni accertate.
Una richiesta di ulteriore tempo deve quindi essere valutata rispetto alle attività effettivamente svolte, alle ragioni dell’impedimento e alle conseguenze per il bambino. Ripetere un invito alla collaborazione, senza verificare l’avvio dei contatti e le responsabilità organizzative, lascia che il contenuto concreto della decisione venga determinato dalle condotte di chi dovrebbe eseguirla.
Si comprende così il richiamo a Terna c. Italia, 14 gennaio 2021, ricorso n. 21052/18. Nel § 175 la sentenza L.Z. e D.Z. ricorda il problema sistemico già rilevato riguardo all’insufficienza degli sforzi per attuare le decisioni sui contatti familiari. L’affidamento di attività ai servizi sociali richiede un controllo giudiziario capace di seguire gli esiti degli interventi. Il nuovo caso rende evidente il nesso tra questa esigenza e la preparazione del ritorno nella famiglia d’origine.
L’accertamento europeo riguarda la responsabilità dello Stato per la tutela mancata. Le critiche ai diversi soggetti spiegano come si è prodotta la violazione; non equivalgono, per ciascuno di essi, a una distinta condanna penale o risarcitoria. La precisione nell’attribuzione delle omissioni consente di individuare il difetto del sistema senza trasformare il commento della sentenza in un giudizio su responsabilità estranee al suo oggetto.
Quando il tempo modifica le perizie e consolida il collocamento
Il passaggio più incisivo della motivazione riguarda il mutamento delle valutazioni tecniche. La prima perizia prospettava un recupero del rapporto attraverso un percorso prudente e sostenuto dai servizi. Le valutazioni successive attribuiscono un peso crescente al tempo trascorso e al legame ormai consolidato con gli affidatari, fino a rendere il riavvicinamento difficilmente realizzabile nel breve periodo.
La diversa conclusione degli esperti non può essere letta isolatamente dal percorso che l’ha preceduta. Il tempo non si limita ad aggiungere un dato esterno alla valutazione: modifica la condizione relazionale che gli esperti devono esaminare. Il controllo giudiziario deve pertanto ricostruire perché gli incontri non siano avvenuti e quali effetti abbia avuto tale mancata attuazione sulla possibilità stessa di riunificazione.
Nel § 152 la Corte considera anche il deterioramento del benessere materno, senza escludere che possa essere collegato alla separazione forzata, alla mancata collaborazione degli intervenienti e all’assenza di sostegno psicologico pubblico. La formulazione esprime una possibilità causale, senza stabilire una causa clinica certa né sostituire una diagnosi con un’altra. Impone invece di valutare il contesto nel quale le condizioni della persona sono state rilevate. Una difficoltà osservata dopo anni di separazione non dimostra, per il solo fatto di essere attuale, che fosse già presente e ostativa quando il riavvicinamento avrebbe dovuto iniziare.
Nei §§ 153–155 la Corte tiene insieme le conseguenze dell’inerzia, l’obbligo di diligenza e la prudenza necessaria nella situazione attuale:
Alla luce di quanto precede, la Corte constata che la mancata collaborazione dei servizi coinvolti, della famiglia affidataria e del tutore ha determinato un ritardo sostanziale, che ha profondamente influenzato le successive valutazioni degli esperti: mentre le prime perizie raccomandavano una riunificazione graduale, quelle successive hanno ritenuto che, a causa del tempo trascorso e del legame consolidato con la famiglia affidataria, la riunificazione fosse divenuta difficile, se non impossibile nel breve periodo. La Corte constata pertanto che le autorità hanno lasciato consolidare, per un certo tempo, una situazione di fatto instauratasi in violazione delle decisioni giudiziarie, senza considerare gli effetti a lungo termine di tale situazione, suscettibili di derivare da una separazione permanente tra il minore interessato e la ricorrente. In tali circostanze la Corte ritiene che le autorità non abbiano dimostrato la diligenza richiesta nel caso di specie e siano rimaste al di sotto di quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da esse. Ritiene in particolare che i servizi sociali, i servizi di neuropsichiatria e il tutore non abbiano adottato le misure appropriate per creare le condizioni necessarie al pieno esercizio del diritto di visita della ricorrente e alla riunificazione della famiglia (si vedano, mutatis mutandis, in materia di mancata esecuzione del diritto di visita, Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, § 81, 17 novembre 2015, e Strumia, sopra citata, § 122). Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano adempiuto agli obblighi positivi imposti dall'articolo 8 della Convenzione di assicurare il mantenimento del legame familiare che univa la prima ricorrente al figlio. La Corte riconosce che, se è vero che in questo tipo di procedimento occorre agire con prudenza per non affrettare un riavvicinamento che potrebbe non corrispondere all'interesse superiore del minore (Neves Caratão Pinto c. Portogallo, n. 28443/19, § 135, 13 luglio 2021), nel caso di specie proprio il trascorrere del tempo ha finito per costituire l'elemento a favore della permanenza del bambino nella famiglia affidataria, a scapito del ritorno presso la ricorrente. Tale fattore è dunque all'origine di un fatto compiuto: la rottura del legame familiare tra la ricorrente e il figlio (si vedano, a titolo di confronto, K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 179, Görgülü c. Germania, n. 74969/01, § 46, 26 febbraio 2004, e Neves Caratão Pinto, sopra citata, § 135).
L’argomento distingue due giudizi. Il primo riguarda la condotta delle autorità durante il periodo in cui avrebbero dovuto rendere praticabili i contatti. Il secondo concerne le misure oggi appropriate, quando il bambino ha sviluppato legami e abitudini che incidono sul suo benessere. Il bisogno attuale di protezione non cancella la valutazione del percorso precedente; l’accertamento delle omissioni, a sua volta, non autorizza a ignorare quel bisogno.
L’obiezione più seria alla riunificazione è proprio il possibile pregiudizio provocato da un cambiamento dopo anni di accudimento presso un’altra famiglia. La risposta convenzionale conserva il peso di tale rischio. Gli affidatari possono rappresentare una figura essenziale nella vita del bambino, indipendentemente dai difetti della gestione giudiziaria. L’interesse del minore non coincide con l’esigenza di ristabilire meccanicamente una situazione anteriore, né può essere utilizzato per compensare la lesione subita dal genitore.
Anche la disciplina italiana della continuità affettiva offre un criterio coerente. Nell’ambito dell’affidamento familiare, l’art. 4, comma 5-ter, della legge n. 184/1983, introdotto dalla legge n. 173/2015, tutela, se rispondenti all’interesse del minore, le positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento anche quando egli ritorni nella famiglia d’origine. Il rilievo di queste relazioni non comporta dunque, in sé, che il loro mantenimento richieda necessariamente la permanenza presso la stessa famiglia.
Questa previsione non rende intercambiabili affidamento familiare e affidamento preadottivo, ma mostra una ragione sistematica importante: conservazione di una relazione e conservazione di un collocamento rispondono a domande diverse. Il progetto di tutela deve esaminare entrambe, verificando come proteggere i legami significativi nella concreta situazione del bambino.
La distinzione può essere controllata attraverso due ipotesi. In entrambe il minore vive da anni presso affidatari e il rapporto con la famiglia d’origine è debole. Nella prima, i contatti sono stati sospesi per rischi documentati, sottoposti a verifiche tempestive; nella seconda, non sono mai iniziati per mancato coordinamento e inosservanza dei provvedimenti. La situazione attuale può richiedere in entrambi i casi cautele analoghe, ma la giustificazione della separazione e il giudizio sull’operato delle autorità restano differenti.
In L.Z. e D.Z. è decisiva questa verifica causale. La fragilità del rapporto non viene assunta come un dato autosufficiente: è ricondotta anche alle condizioni nelle quali le autorità hanno impedito che si sviluppasse. La valutazione tecnica offre gli elementi per apprezzare bisogni e rischi, mentre la scelta delle misure e il controllo sulla loro esecuzione appartengono al giudice.
Il risarcimento riconosciuto e il riesame richiesto all’Italia
Sul piano dell’art. 41 CEDU, la Corte riconosce 40.000 euro alla madre e 20.000 euro al figlio per il danno non patrimoniale, oltre a 30.000 euro per le spese. La domanda relativa al danno patrimoniale viene respinta per mancanza di nesso causale. L’equa soddisfazione risponde alla lesione accertata; l’individuazione delle misure per affrontare la situazione familiare appartiene al distinto piano dell’art. 46.
La separata attribuzione delle somme rende visibile anche l’autonomia della posizione del bambino. Il suo diritto alla vita familiare non è soltanto una componente della pretesa materna: la mancata possibilità di sviluppare il rapporto incide su una sfera protetta che gli appartiene. La riparazione economica considera questa lesione individuale, mentre la valutazione delle misure future deve prendere in esame tutti i rapporti che oggi concorrono al suo benessere.
La distinzione è esplicita nei §§ 173–174. La Corte delimita il proprio intervento sulla richiesta individuale e indica il contenuto del riesame:
Quanto alla domanda della prima ricorrente volta alla ripresa dei contatti con il secondo ricorrente, la Corte ritiene che, nelle particolari circostanze della causa, non le spetti dar seguito, in quanto tale, a questa pretesa. Ricorda che lo Stato convenuto rimane in linea di principio libero, sotto il controllo del Comitato dei ministri, di scegliere i mezzi con cui adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 46 § 1 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (Scozzari e Giunta, sopra citata, § 249, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, § 88, 30 giugno 2009, Ferré Gisbert c. Spagna, n. 39590/05, § 46, 13 ottobre 2009, e Bondavalli, sopra citata, § 91). Tuttavia, tenuto conto delle particolari circostanze della presente causa, del fatto che la procedura di adozione del secondo ricorrente è stata annullata e dell'urgente necessità di porre fine alla violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare, la Corte invita le autorità interne a riesaminare entro breve termine la situazione dei due ricorrenti alla luce della presente sentenza e ad adottare misure appropriate nell'interesse superiore del minore (Ageyevy c. Russia, n. 7075/10, § 244, 18 aprile 2013, Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, § 130, 16 febbraio 2016, e Omorefe c. Spagna, n. 69339/16, §§ 70-71, 23 giugno 2020).
La pronuncia non contiene quindi un comando di riconsegna immediata. Richiede alle autorità un riesame tempestivo, condotto alla luce della violazione accertata e dell’interesse superiore del minore. Il suo contenuto esige una nuova valutazione capace di confrontarsi con le ragioni del fallimento precedente e con le misure concretamente praticabili nella situazione attuale.
La libertà dello Stato nella scelta dei mezzi opera sotto la sorveglianza del Comitato dei ministri e deve rispettare le conclusioni della sentenza. Non consente di ricominciare una sequenza di rinvii che lasci invariata la separazione senza una valutazione effettiva delle possibilità di intervento. Il riesame deve incidere sul problema accertato, spiegando quali attività siano necessarie e come se ne assicuri l’attuazione.
Il tema dell’effettività emerge anche sul piano processuale. La Corte respinge l’eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni, considerando le iniziative già intraprese dinanzi al tribunale e il carattere modificabile dei provvedimenti sui contatti. Nelle circostanze della causa, l’attesa di un’ulteriore decisione definitiva non poteva essere imposta senza considerare l’urgenza familiare. Ciò non elimina in generale il requisito dell’esaurimento: ne applica la funzione alla tutela richiesta.
Quanto all’art. 13, la Corte ritiene che non occorra un esame separato dopo l’accertamento della violazione dell’art. 8. Da questa scelta non discende un’autonoma pronuncia sul merito della doglianza relativa al ricorso effettivo. La decisione europea è una sentenza di Camera, la cui definitività segue le condizioni dell’art. 44 § 2 CEDU; va distinta dall’annullamento dell’adottabilità divenuto definitivo nel giudizio italiano.
Un problema di controllo che supera il singolo procedimento
Il rilievo sistemico individuato dalla Corte riguarda l’esecuzione entro tempi ragionevoli dei provvedimenti minorili e l’insufficiente controllo giudiziario sull’attività dei servizi e degli altri organismi competenti. Il caso mostra come una pluralità di interventi formalmente disposti possa convivere con l’assenza di cambiamenti nella vita del bambino.
Le indicazioni formulate ai sensi dell’art. 46 investono l’attuazione della riforma Cartabia, la disciplina e il controllo dei servizi sociali, la formazione degli operatori e le garanzie dei procedimenti di collocamento e adozione. La Corte prospetta una più chiara individuazione di competenze e responsabilità, termini e verifiche e misure dirette a evitare che gli affidamenti a rischio giuridico alimentino aspettative incompatibili con il loro carattere provvisorio. Sono indicazioni per l’esecuzione della sentenza, da distinguere da norme nazionali già operanti.
Il controllo richiesto deve consentire al giudice di conoscere gli ostacoli, valutare le ragioni dei rinvii e verificare gli effetti degli incarichi affidati. Una nuova perizia può essere necessaria; la sua disposizione deve inserirsi in un procedimento che conservi una direzione e non trasferisca agli esperti la decisione giuridica sulla tutela dei rapporti.
L’indicazione di termini e di responsabilità assume rilievo soprattutto quando il progetto incontra difficoltà. Un percorso familiare può esigere adattamenti, ma ciascun adattamento deve restare collegato a un’esigenza identificata e a una verifica successiva. In questa prospettiva, il controllo sulla durata serve a distinguere il tempo necessario a preparare una misura dal tempo trascorso senza attuarla. È una distinzione che la sola introduzione di nuove regole organizzative non assicura: deve trovare riscontro nel modo in cui gli uffici dirigono e seguono il singolo procedimento.
L’annullamento della dichiarazione di adottabilità tutela realmente la vita familiare quando è seguito da decisioni motivate e da interventi capaci di preservare o ricostruire i rapporti, secondo le condizioni del minore. Se l’attuazione viene rinviata fino a quando il tempo modifica quelle condizioni, la situazione sopravvenuta deve essere affrontata senza trasformarla nella giustificazione delle omissioni che hanno contribuito a produrla.
Nota alle citazioni: gli estratti di L.Z. e D.Z. c. Italia sono riportati in traduzione italiana non ufficiale, con riferimento ai paragrafi della sentenza. Il testo autentico è in lingua francese.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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Sentenza CEDU in traduzione italiana
L.Z. e D.Z. c. Italia, ricorso n. 27379/24, 8 ottobre 2026. Traduzione italiana non ufficiale; il testo autentico è in lingua francese.