Abstract
Il pagamento tardivo dei contributi può consentire al lavoratore autonomo di ottenere la pensione senza recuperare i ratei riferiti al periodo precedente alla regolarizzazione. La conseguenza riguarda, tuttavia, le omissioni determinanti per il perfezionamento del diritto: quando il requisito contributivo era già raggiunto, il versamento successivo incide sulla misura del trattamento, conservandone la decorrenza originaria. Il messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026 precisa questa distinzione e delimita il rapporto tra omissioni pregresse, rateizzazioni, contribuzione corrente e saldi ancora da determinare. Attraverso il confronto con la giurisprudenza, emerge un criterio che coordina effettività dei versamenti e tutela della domanda già presentata, evitando di assimilare il mancato pagamento di contributi scaduti al versamento eseguito regolarmente dopo la domanda.
Il pagamento del debito non garantisce il recupero dei mesi precedenti
La regolarizzazione della posizione contributiva può risolvere il problema dell’accesso alla pensione e lasciare irrisolto quello dei mesi trascorsi senza assegno. Per il lavoratore autonomo che paga dopo aver presentato la domanda, la questione decisiva è se quel versamento abbia completato un requisito ancora mancante oppure abbia soltanto aumentato una contribuzione già sufficiente. Dalla risposta dipende la possibilità di ottenere gli arretrati, oltre al trattamento futuro.
L’obbligo di contribuire e il diritto alla prestazione sono collegati, ma operano su piani differenti. Il contributo può essere dovuto per un’attività svolta anni prima; ciò non significa che il suo pagamento tardivo renda necessariamente dovuta la pensione per tutti i mesi intercorsi. L’imputazione del versamento al periodo assicurativo cui si riferisce e la decorrenza della prestazione rispondono a regole distinte.
La ragione di questa separazione emerge dal diverso assetto dell’assicurazione dei lavoratori subordinati e di quella degli autonomi. L’art. 2116 c.c. pone il principio dell’automaticità delle prestazioni, nei limiti stabiliti dalla disciplina previdenziale: il lavoratore dipendente non deve subire integralmente le conseguenze dell’inadempimento contributivo del datore. Nelle gestioni degli autonomi, invece, il beneficiario della pensione è anche il soggetto tenuto al versamento. Il mancato pagamento incide quindi sul perfezionamento del requisito, salvo specifiche disposizioni contrarie.
Il Tribunale di Novara, nella sentenza 21 maggio 2024, n. 131, richiama sul punto la motivazione di Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2003, n. 7602:
il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione, invece, nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni […] Nè può sfuggirne la ragionevolezza, ove si consideri che - nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore - autonomo, appunto - al quale compete il diritto alle prestazioni e, perciò, subisce - ragionevolmente, appunto - le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento
La diversità di trattamento si fonda dunque sulla titolarità dell’obbligazione. Il sistema protegge il dipendente dall’omissione altrui; per l’autonomo tenuto in proprio al pagamento, attribuisce rilievo all’effettivo adempimento. Questa distinzione giustifica la regola sulla decorrenza, ma ne delimita anche l’applicazione: occorre accertare quali contributi mancassero e quale funzione avessero nella formazione del diritto.
Il messaggio INPS n. 3113/2026 indica tra i destinatari artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali e iscritti alla Gestione separata. Quest’ultima comprende posizioni differenti: il versamento del professionista titolare di partita IVA e quello dovuto dal committente per un collaboratore non presentano la stessa distribuzione degli obblighi. La giustificazione appena esaminata riguarda anzitutto l’autonomo debitore della propria contribuzione; il regime di una collaborazione richiede di considerare la disciplina specificamente applicabile.
Perché i contributi riferiti al passato non producono sempre una pensione retroattiva
La retrodatazione dei contributi e quella della pensione vengono talvolta sovrapposte perché il pagamento riguarda periodi anteriori alla domanda. Si potrebbe sostenere che, una volta accreditati quei periodi, l’anzianità richiesta debba considerarsi presente sin dall’origine. L’argomento valorizza la collocazione temporale della contribuzione, ma trascura la funzione costitutiva del pagamento nei rapporti nei quali non opera l’automaticità.
Se quei contributi erano indispensabili, la posizione assicurativa utile per ottenere la prestazione diviene completa con il versamento. L’attribuzione al periodo pregresso serve a determinare l’anzianità riconoscibile; non elimina il fatto che, sino al pagamento, mancasse un presupposto del trattamento. È su questa distinzione che si fonda l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza di merito, anche in relazione a Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 2004, n. 19017.
Un’applicazione del criterio è contenuta in Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2006, n. 15399, relativa all’assegno ordinario di invalidità e al completamento del requisito mediante contribuzione volontaria. La Corte accoglie il ricorso dell’INPS, che contestava la decorrenza riconosciuta dai giudici di merito, e sviluppa il ragionamento nei seguenti termini:
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione degli artt. 1 e 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e vizio della motivazione, per avere il Tribunale erroneamente fissato la decorrenza della prestazione al 1° dicembre 1994, sebbene fosse stato accertato che il requisito contributivo si era perfezionato soltanto con il versamento effettuato a titolo di contribuzione volontaria in data 2 gennaio 2003, cosicché l’assegno di invalidità doveva essere riconosciuto solo con decorrenza 1° febbraio 2003. Il motivo è manifestamente fondato. Nell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, allorché non operi la regola dell’automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti e non pagati dal debitore- datore di lavoro (come per i versamenti effettuati a seguito di ammissione alla contribuzione volontaria), in caso di versamento di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con il detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, è solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che può decorrere la prestazione stessa (cfr. Cass. 16 febbraio 2004, n. 2913; 22 settembre 2004, n. 19017).
La decisione riguarda versamenti volontari, dunque una fattispecie distinta dall’omissione di contributi obbligatori dell’autonomo. Il raccordo tra le due ipotesi è espresso dalla stessa Corte attraverso il richiamo ai precedenti: quando manca l’automaticità e soltanto il pagamento completa il requisito, il periodo cui i contributi si riferiscono non coincide necessariamente con il momento dal quale la prestazione spetta. La sentenza dispone la cassazione con rinvio per gli accertamenti sulla data del versamento; non liquida direttamente gli arretrati.
Il principio trova un temperamento nella possibilità di perfezionare i requisiti dopo la domanda, durante il procedimento. L’art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, coordina la domanda con il sopravvenuto conseguimento dei presupposti. La circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022 ricostruisce l’estensione di tale meccanismo alla pensione anticipata e alle prestazioni di invalidità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 355/1989 e della successiva prassi amministrativa.
Questa apertura evita che ogni requisito sopravvenuto renda inutilizzabile l’istanza originaria. Il suo effetto, però, è consentire la prestazione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non riconoscere come già esistenti requisiti mancanti. Salvaguardia della domanda e retroattività della pensione rimangono perciò questioni autonome. Confonderle trasformerebbe una tutela contro la necessità di ripetere il procedimento in una sanatoria patrimoniale che la regola non prevede.
I contributi che danno diritto alla pensione e quelli che aumentano soltanto l’importo
Il criterio dello slittamento deve essere applicato dopo la ricostruzione del conto assicurativo. La presenza di un debito, da sola, non dimostra che il lavoratore fosse privo del requisito. Occorre verificare se, escludendo i contributi regolarizzati dopo la domanda, l’anzianità minima richiesta per quello specifico trattamento risultasse già raggiunta.
Il messaggio n. 3113/2026, al paragrafo 3, lettera a), enuncia espressamente la conseguenza per la contribuzione non determinante:
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica nei casi in cui la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione. Il maggiore importo derivante dalla ricostituzione contributiva successiva alla regolarizzazione dell’omissione contributiva decorre dalla decorrenza originaria della pensione, nel rispetto dei termini prescrizionali.
Questa precisazione consente di circoscrivere la regola attraverso una verifica concreta. Due commercianti possono avere presentato la domanda nello stesso mese e pagare entrambi contributi arretrati ad agosto, senza che la pensione debba decorrere dalla stessa data. Se il primo aveva già un’anzianità sufficiente, il pagamento può giustificare la ricostituzione dell’importo dalla decorrenza originaria. Se il secondo raggiunge il requisito soltanto con quei contributi, il trattamento dipende dalla regolarizzazione, ferme le altre condizioni di accesso.
La diversa soluzione non dipende dall’entità complessiva del debito né dalla maggiore o minore durata del ritardo. Un’omissione limitata può essere decisiva se riguarda l’ultimo periodo necessario; un debito più ampio può risultare ininfluente sull’esistenza del diritto se l’anzianità utile era già sufficiente. Il nesso da accertare è tra contribuzione mancante e requisito della prestazione richiesta.
Da questo punto di vista, il differimento non costituisce una sanzione aggiuntiva per qualunque morosità. È l’effetto del mancato completamento di un presupposto. Per la medesima ragione, quando tale presupposto era già presente, il recupero del contributo e delle eventuali sanzioni può proseguire senza rinviare la decorrenza della pensione.
La ricostituzione contributiva deve poi essere distinta dal supplemento. Nel primo caso viene rideterminato un trattamento sulla base di contribuzione valorizzabile secondo le regole applicabili; il supplemento ha una propria disciplina per la contribuzione utilizzabile a tale titolo. Il messaggio del 2026 precisa che l’omissione non impedisce di liquidare il supplemento sulla contribuzione regolarmente versata e che la successiva regolarizzazione ne consente la ricostituzione, con maggiore importo dalla decorrenza originaria del supplemento e nei limiti della prescrizione.
La qualificazione della contribuzione determina quindi sia il rimedio sia il periodo recuperabile. La domanda di un importo maggiore non equivale alla domanda di una pensione prima inesistente; il riconoscimento di una decorrenza anteriore richiede, a sua volta, che fossero presenti i presupposti per attribuirla. Gli arretrati non seguono indistintamente ogni pagamento tardivo, ma la specifica funzione del versamento nella posizione assicurativa.
Rateizzazioni, contributi ancora da scadere e saldi da determinare
La rateizzazione agevola il pagamento del debito, ma il piano di rientro non equivale all’avvenuto versamento della contribuzione necessaria. Il messaggio n. 3113/2026, paragrafo 2, considera espressamente tanto le dilazioni amministrative quanto quelle presso l’agente della riscossione:
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione - amministrativa o tramite l’Agente della riscossione - e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico. In tali casi, poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta; su istanza di riesame dell’interessato, la decorrenza del trattamento deve essere fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari per il diritto alla pensione. Se, invece, l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, non si deve procedere al rigetto della medesima.
Il passaggio identifica l’adempimento rilevante: il pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari per il diritto. La sola concessione della dilazione non completa il requisito; allo stesso tempo, non si può trasformare il riferimento alle rate determinanti nell’obbligo generalizzato di estinguere ogni debito presente nell’estratto conto, anche se estraneo alla maturazione della pensione.
Non è decisiva neppure la ricezione di un avviso bonario, di un avviso di addebito o di una cartella. Il messaggio del 2026 separa l’accertamento della contribuzione necessaria dall’iniziativa di riscossione: l’omissione di contributi già scaduti può impedire il perfezionamento del requisito anche se l’Istituto non ne abbia ancora formalmente richiesto il pagamento. L’assenza di una richiesta di recupero non rende tempestivo un versamento tardivo.
La distinzione è confermata dalla precisazione sulle sanzioni civili. Garantita l’integralità della sorte capitale secondo le regole di accredito applicabili, il messaggio afferma che la presenza di debiti per sole sanzioni non impedisce l’accredito né la liquidazione, restando ferma l’azione di recupero. Il pagamento della contribuzione e quello degli accessori producono, dunque, effetti differenti sulla prestazione.
Per le gestioni agricole occorre inoltre considerare la non frazionabilità del contributo annuo dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Il completamento dell’annualità richiede il versamento dell’intero contributo dovuto: il pagamento di una parte delle rate può lasciare indisponibile, ai fini pensionistici, anche il periodo necessario per raggiungere il requisito. Gli eventuali esoneri incidono sull’importo effettivamente dovuto, come mostrano le sentenze del Tribunale di Oristano 16 gennaio 2025, nn. 16 e 17.
Diversa è la contribuzione corrente la cui scadenza cade dopo la domanda. In questa ipotesi il versamento successivo non rappresenta, per ciò solo, una regolarizzazione tardiva. Assimilarlo al pagamento di un contributo già scaduto finirebbe per penalizzare l’adempimento conforme al calendario stabilito dalla legge.
Il paragrafo 3, lettera b), del messaggio dispone che la domanda sia tenuta in evidenza e che il pagamento entro il termine legale conservi la decorrenza prevista dalla disciplina generale. Il criterio si applica anche quando esistano omissioni pregresse, ma il requisito venga comunque raggiunto attraverso il tempestivo versamento della contribuzione corrente. La morosità rimane rilevante sul piano del recupero, mentre viene meno la sua funzione determinante per l’accesso al trattamento.
Un esempio proposto dall’INPS rende riconoscibile il confine. Un coltivatore diretto presenta domanda il 1° gennaio 2026 e necessita dell’annualità 2025, la cui quarta rata scade il 16 gennaio. Il pagamento entro tale termine conserva la decorrenza ordinaria; il versamento dopo la scadenza la sposta al mese successivo all’effettivo pagamento. Per questa specifica annualità non frazionabile, il rispetto dell’ultima scadenza utile evita lo slittamento, mentre il ritardo nelle scadenze intermedie conserva rilievo sanzionatorio.
Un terzo regime riguarda i saldi ancora da determinare perché non sono noti i redditi dell’anno di liquidazione. Il paragrafo 3, lettera c), consente, nei casi disciplinati, una liquidazione provvisoria. Se le successive verifiche fanno emergere contribuzione residua determinante, l’INPS deve comunicarne l’importo e richiederne il versamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. Il mancato pagamento comporta l’annullamento della concessione provvisoria dalla decorrenza originaria e il recupero delle somme erogate.
Qui l’esistenza di un trattamento già liquidato non rende irrilevante il saldo: l’erogazione è provvisoria proprio perché il presupposto contributivo deve essere definitivamente verificato. Le tre situazioni richiedono quindi risposte differenti: l’omissione di contributi scaduti può rinviare l’accesso; il pagamento tempestivo di contributi correnti conserva la decorrenza; il saldo necessario dopo una liquidazione provvisoria condiziona la conservazione del trattamento.
Le diverse prestazioni e il rapporto con la finestra di accesso
La decorrenza dipende anche dal trattamento richiesto. Nella pensione anticipata devono essere coordinati domanda, requisito contributivo e finestra prevista dalla disciplina applicabile, ossia il periodo di attesa prima dell’accesso alla prestazione. La circolare n. 110/2022, al paragrafo 2, distingue il completamento della regolarizzazione dal riferimento temporale utilizzato per la finestra:
In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra. Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.
La precisazione esclude che il pagamento tardivo imponga sempre di far partire nuovamente l’intero periodo di attesa. Devono essere individuate la data di maturazione rilevante per la finestra e quella del pagamento che rende utilizzabili i periodi determinanti. La decorrenza richiede che entrambe le condizioni siano soddisfatte: se la finestra è già aperta, resta decisiva la regolarizzazione; se deve ancora aprirsi, il versamento non consente di anticiparla.
Neppure la data del primo accredito bancario risolve questa verifica. Il pagamento materiale può avvenire dopo il momento dal quale la pensione spetta, generando ratei arretrati. Il ritardo della liquidazione, quando i presupposti erano già presenti, è quindi diverso dal rinvio della decorrenza determinato dall’assenza di un requisito. Nel primo caso si discute dell’erogazione di somme dovute; nel secondo, della loro stessa spettanza per il periodo contestato.
Per l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità regolati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, la regolarizzazione deve essere coordinata con i requisiti sanitari e le altre condizioni della prestazione. La circolare n. 110/2022 ammette il perfezionamento contributivo sopravvenuto nei limiti temporali previsti e mantiene riferita alla domanda la verifica della contribuzione richiesta nel quinquennio precedente. Il successivo pagamento non consente di ignorare questi distinti presupposti.
La pensione di vecchiaia segue invece l’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155. La decorrenza è collegata al compimento dell’età pensionabile oppure, se a quella data l’anzianità assicurativa e contributiva non è sufficiente, al successivo raggiungimento dei requisiti. Resta la facoltà di richiedere la decorrenza dal mese successivo alla domanda nei termini indicati dalla disposizione. Anche qui il pagamento di contributi indispensabili può rendere decisiva una data successiva, ma il fondamento è la disciplina propria della vecchiaia.
Un’ulteriore differenza emerge per i superstiti. Il messaggio del 2026 distingue la pensione non perfezionata in capo al lavoratore prima del decesso dal diritto autonomo alla pensione indiretta. Se i contributi del defunto non sono prescritti, i superstiti possono versarli per conseguire quest’ultima, ove ne ricorrano i presupposti, con la decorrenza stabilita dalla disciplina generale. Il versamento non trasforma retroattivamente in una pensione già acquisita dal defunto il trattamento che, per carenza contributiva, non era sorto.
Il cambiamento della prassi e l’affidamento nella decorrenza precedente
La disciplina della regolarizzazione ha generato controversie anche per il rapporto tra due indicazioni amministrative. Il messaggio INPS n. 29901 dell’11 dicembre 2007 attribuiva ai contributi pagati a posteriori la collocazione nel periodo cui si riferivano, richiamando effetti giuridici e patrimoniali come se fossero stati tempestivamente acquisiti. La circolare n. 110/2022 ha precisato il rinvio alle norme comuni contenuto in quel messaggio, collegando la decorrenza alla regolarizzazione dei contributi determinanti.
L’obiezione fondata sull’affidamento è comprensibile: chi aveva regolato la propria condotta sulla precedente formulazione può percepire il nuovo criterio come un aggravamento sopravvenuto. Il Tribunale di Udine, nella sentenza 6 maggio 2025, n. 200, valorizza il mutamento di prassi anche ai fini della compensazione delle spese. La Corte d’appello di Bologna, sez. lav., nella sentenza pubblicata il 5 gennaio 2026, n. 660, legge invece il criterio del 2022 in continuità con le norme sulla necessaria presenza dei requisiti e rigetta l’appello fondato sull’affidamento:
E' poi condivisibile la replica di [INPS] quanto alla linearità dell'applicazione normativa, che onera il contribuente degli accessori "punitivi" per il pagamento in ritardo di quanto sarebbe stato comunque dovuto, senza evidentemente premiare la condotta con una liquidazione della prestazione anteriore al momento in cui tutti i presupposti della stessa sono presenti. […] Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.
Il punto decisivo è il valore degli atti amministrativi. Una circolare orienta l’attività dell’Istituto, ma non sostituisce la disciplina legislativa né vincola il giudice. Per questo la controversia non può essere risolta soltanto applicando alla circolare il principio di irretroattività delle leggi. Come rileva anche il Tribunale di Verona, nella sentenza 14 novembre 2024, n. 713, occorre interpretare le disposizioni che regolano il trattamento.
L’affidamento nella prassi precedente e il diritto a una decorrenza anteriore non coincidono. Il primo può spiegare la genesi della controversia; il secondo richiede un fondamento nella disciplina della prestazione. La tesi favorevole alla retrodatazione deve quindi dimostrare che i contributi, pur pagati dopo, fossero utilizzabili per riconoscere il trattamento sin dalla data richiesta. Il mero richiamo a un indirizzo amministrativo non supera l’assenza di un requisito costitutivo.
L’argomento delle conseguenze punitive del ritardo va, peraltro, circoscritto. La mancata attribuzione dei mesi precedenti non è sostenibile quale pena supplementare per il contribuente: il suo fondamento resta il momento di completamento del diritto. È proprio questa ragione a imporre il diverso esito quando l’omissione riguardi contributi non determinanti. In tale situazione, rinviare comunque la pensione convertirebbe impropriamente una regola sui presupposti in una sanzione per la morosità.
Il riesame della domanda e i mesi che possono ancora essere recuperati
Una volta regolarizzati i contributi necessari, rimane da stabilire come ottenere la liquidazione. Questo passaggio ha un effetto economico autonomo: presentare una nuova domanda, quando sarebbe sufficiente riattivare quella precedente, può spostare ulteriormente il riferimento temporale del trattamento. Il paragrafo 5 del messaggio n. 3113/2026 chiarisce la funzione dell’istanza di riesame:
Una volta effettuato il versamento dei contributi determinanti per la maturazione del diritto alla pensione, l’interessato, a cui la domanda di pensione è stata precedentemente respinta per mancanza del requisito contributivo, può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico mediante presentazione di un’istanza di riesame. In via generale, tale istanza è sufficiente anche se presentata in data successiva alla regolarizzazione contributiva e consente alla Struttura territorialmente competente dell’INPS di liquidare il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento contributivo determinante per la maturazione del diritto alla pensione. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di pensione, salvo il caso in cui la regolarizzazione contributiva intervenga oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, come indicato al paragrafo 3, lettera f), del presente messaggio. La presentazione di una nuova domanda comporterebbe, infatti, il riconoscimento del trattamento solo dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza.
Il riesame permette di valorizzare il pagamento sopravvenuto senza rendere la decorrenza dipendente dalla data della successiva istanza. Nell’ipotesi ordinaria disciplinata dal messaggio, un pagamento determinante eseguito ad agosto e un riesame richiesto a novembre consentono di considerare la decorrenza da settembre, ove siano soddisfatte le altre condizioni. I mesi così recuperabili sono successivi alla regolarizzazione; non sono quelli anteriori, durante i quali il requisito mancava.
La distinzione spiega perché il riesame non sia una richiesta di retroattività del pagamento. Esso consente di liquidare la prestazione dalla data già giustificata dall’avvenuto perfezionamento, evitando un ulteriore rinvio legato alla ripetizione della domanda. Il messaggio precisa inoltre che, per ottenere tale liquidazione, non è necessario proporre ricorso amministrativo; se questo viene presentato, la struttura competente provvede in autotutela.
Rimane il limite della regolarizzazione intervenuta oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria: in quel caso l’INPS richiede una nuova domanda, alla quale viene ancorata la decorrenza, ferma la verifica degli altri requisiti. Il riesame non può dunque essere considerato un meccanismo senza limiti temporali. La data del pagamento, la sequenza dei provvedimenti e lo stato della domanda originaria devono essere valutati insieme.
Diversa è l’ipotesi in cui una nuova domanda sia già stata presentata e il lavoratore rivendichi un periodo anteriore ancora tutelabile. Il Tribunale di Oristano, nella sentenza 16 gennaio 2025, n. 16, esclude che la sola ripetizione dell’istanza equivalga a rinuncia:
La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che sussista comunque l'interesse ad ottenere giudizialmente la prestazione per il periodo antecedente (in tal senso v. Cass. civ., Sez. Lav., sent. del 20.01.2021, n. 960; nella giurisprudenza di merito v. Corte d'App. Roma, sent. 346/2024 pubbl. il 30.01.2024).
La permanenza dell’interesse ad agire non dimostra, però, la spettanza di ogni rateo richiesto. Il giudizio deve accertare quale decorrenza fosse giustificata dai requisiti e quali somme siano ancora recuperabili. Se il diritto si era perfezionato con il pagamento prima della nuova domanda, può esistere un periodo intermedio da riconoscere; se la contribuzione era già sufficiente all’origine, la controversia può riguardare una ricostituzione con decorrenza precedente.
Sul piano dell’accertamento, assumono rilievo sia l’imputazione del pagamento ai periodi necessari sia la data in cui è stato eseguito. Il paragrafo 4 del messaggio identifica la regolarizzazione con il versamento determinante, non con il successivo aggiornamento dell’estratto conto. La ricevuta e la ricostruzione della posizione assicurativa permettono quindi di verificare il presupposto temporale della decorrenza, distinguendolo dai tempi tecnici della registrazione.
Quando la decisione dell’Istituto viene contestata, devono essere rispettati i presupposti della tutela amministrativa e giudiziaria. L’art. 443 c.p.c. disciplina la procedibilità dell’azione previdenziale; l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prevede la decadenza triennale per le controversie pensionistiche secondo le decorrenze stabilite dalla disposizione. La prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, disciplinata dall’art. 47-bis del medesimo decreto, incide invece sulle singole somme dovute. Il riesame consente di riattivare la valutazione della domanda, ma non rimuove una decadenza già maturata né rende recuperabili ratei prescritti.
La tutela dei mesi di pensione passa, in definitiva, per l’esatta qualificazione del versamento e della domanda. Occorre individuare se il contributo fosse scaduto, se fosse indispensabile e quando il pagamento lo abbia reso utilizzabile; soltanto dopo può essere determinato il periodo recuperabile. Questo criterio preserva la decorrenza quando il requisito era già presente o l’adempimento era tempestivo, e consente di riconoscere i mesi successivi alla regolarizzazione senza aggiungere il ritardo di una nuova istanza non necessaria.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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