Abstract

Il rifiuto della vittima di partecipare a un programma di giustizia riparativa non esclude ogni possibilità di accesso dell'autore né ogni valutazione favorevole della sua condotta. Impone, tuttavia, di distinguere il consenso alla partecipazione, l'utilità di un percorso con altri soggetti e i presupposti degli effetti sulla pena o sulla procedibilità. La giurisprudenza recente chiarisce il controllo sul diniego giudiziale, l'onere di prospettare un'alternativa concretamente utile e i limiti alla sospensione del processo. Più controversa è la valorizzazione, anche ai fini dell'attenuante, di un programma rimasto senza esito per cause indipendenti dall'autore. Il coordinamento tra queste decisioni richiede di preservare la libertà della vittima e la dimensione relazionale del percorso, distinguendo la valutazione della condotta successiva al reato dall'attribuzione dei singoli benefici previsti dalla legge.

Il rifiuto della vittima e la funzione del percorso riparativo

Una persona condannata chiede di intraprendere un percorso riparativo; la vittima dichiara di non volerla incontrare. La possibilità che quella richiesta influisca sulla pena sembra allora porre un conflitto immediato: riconoscere l'iniziativa dell'autore potrebbe apparire come una svalutazione del rifiuto di chi ha subito il reato. Il problema cambia, però, a seconda che si discuta dell'incontro con quella vittima, dell'accesso a un diverso programma o della considerazione giudiziale di attività già svolte. È su questi passaggi che si misura la portata delle pronunce più recenti.

Il titolo IV del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 configura la giustizia riparativa come un'esperienza fondata sulla partecipazione libera e consapevole, assistita da mediatori esperti. Gli obiettivi indicati dall'art. 43 comprendono il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità. Il riferimento alla persona «indicata» come autore permette al programma di affiancare anche un procedimento ancora pendente, senza anticiparne l'accertamento di responsabilità.

Questa collocazione spiega perché il percorso possa contribuire alla risposta al reato pur conservando una funzione distinta dall'accertamento e dalla punizione. La riparazione riguarda gli effetti dell'offesa e il loro significato per le persone coinvolte. Un pagamento può farne parte, ma anche un riconoscimento della sofferenza, un impegno concordato o una ricomposizione dei rapporti possono costituire un esito simbolico ai sensi dell'art. 56. La sola disponibilità economica dell'autore non descrive, dunque, il contenuto dell'istituto.

La rilevanza per il trattamento sanzionatorio nasce dal collegamento stabilito dalla legge tra questa esperienza e il processo. Il mediatore conduce il programma e ne comunica lo svolgimento e l'esito; il giudice attribuisce a quei dati gli effetti consentiti dalle disposizioni applicabili. La libertà di partecipare resta un presupposto del percorso, mentre il beneficio penale è una conseguenza eventuale, valutata in una sede diversa. La sovrapposizione dei due momenti rischierebbe di trasformare la vittima nel soggetto dal quale pretendere una collaborazione funzionale alla pena dell'autore.

Consenso, utilità e fattibilità: tre valutazioni distinte

Il consenso alla partecipazione è personale, libero, consapevole, informato e revocabile, secondo l'art. 48 del d.lgs. n. 150 del 2022. L'invio al Centro disposto dall'autorità giudiziaria non sostituisce questa volontà. La vittima può rifiutare l'incontro o interrompere la partecipazione; tale scelta non richiede che venga riconosciuta una ragione sufficientemente meritevole dall'imputato o dal giudice. L'equa considerazione degli interessi prevista dall'art. 43 protegge anche questa libertà.

Quando è pendente un procedimento penale, l'art. 129-bis c.p.p. affida all'autorità giudiziaria un controllo sull'utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal fatto e sull'assenza di pericoli concreti per gli interessati e per l'accertamento. È un giudizio preliminare sulla compatibilità dell'invio con il procedimento e sulle sue possibili finalità. La concreta fattibilità, la scelta del programma e la raccolta dei consensi appartengono invece ai mediatori, attraverso le attività preparatorie previste dall'art. 54.

La distinzione è sviluppata da Cass. pen., Sez. Unite, ud. 30 ottobre 2025, dep. 9 febbraio 2026, n. 5166. La decisione nasce da un procedimento per atti persecutori nel quale la richiesta di invio era stata respinta senza motivazione. Nel precisare i criteri del filtro giudiziale, la Corte afferma:

La nozione di "utilità" del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022). Dunque, il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l'accesso ai programmi di giustizia riparativa «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato, considerato che l'art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l'incontro possa avvenire tra l'autore e la vittima cd. "aspecifica", ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla "fattibilità" del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, d.lgs. 150 del 2022).

Il criterio evita che la prognosi diventi un accertamento anticipato di colpevolezza o una selezione astratta dei reati ammessi. Le modalità dell'offesa e le condizioni delle persone restano rilevanti quando permettono di individuare un'utilità o un rischio effettivo. La gravità del titolo di reato, da sola, non costituisce la preclusione che l'art. 44 ha espressamente escluso.

Il riconoscimento dei fatti essenziali, considerato dall'art. 12 della direttiva 2012/29/UE tra le garanzie per la vittima, va coordinato con la presunzione di innocenza. Può assumere rilievo per comprendere se esista lo spazio per un dialogo che riconosca l'offesa; non autorizza a imporre una confessione processuale come condizione generale dell'invio. La valutazione deve riguardare la concreta possibilità del confronto, senza convertire il programma in una fonte di prova.

La riservatezza contribuisce a rendere effettiva questa separazione. Gli artt. 50–52 del decreto proteggono dichiarazioni e informazioni raccolte nel programma, con le eccezioni espressamente previste, anche per prevenire reati imminenti o gravi. L'inutilizzabilità nel procedimento penale e nell'esecuzione incontra i limiti stabiliti dalla legge e si coordina con la relazione finale dell'art. 57. Questa contiene la descrizione delle attività e dell'esito; ulteriori informazioni possono essere trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. Il raccordo con il giudice non comporta quindi la consegna indiscriminata del contenuto del dialogo. La protezione consente di affrontare l'offesa senza far dipendere la libertà del confronto dal timore che ogni dichiarazione venga successivamente utilizzata per provare la responsabilità.

La vittima di un diverso reato e il limite degli automatismi

L'art. 53 ammette, tra i programmi, la mediazione tra l'autore e la vittima anche di un reato diverso da quello per cui si procede. Questa possibilità spiega perché il rifiuto della vittima diretta non esaurisca la valutazione dell'accesso. L'incontro con una persona che abbia subito un'offesa diversa può consentire di comprenderne le conseguenze e di assumere responsabilità verso altri, pur senza ricostituire il rapporto con la persona offesa nel procedimento.

L'espressione «vittima surrogata» o «aspecifica», utilizzata nella giurisprudenza, non implica che quella persona possa disporre dei diritti della vittima diretta. Si tratta di un'altra partecipante, con una propria esperienza e un proprio interesse al percorso. Il consenso di quest'ultima non vale come perdono della prima, non rimette la sua querela e non soddisfa, per semplice equivalenza, ogni requisito di un beneficio penale.

Il coinvolgimento dei familiari richiede a sua volta una qualificazione precisa. L'art. 42 include nella definizione di vittima il familiare della persona morta in conseguenza del reato, quando abbia subito un danno per quella morte. In altre situazioni i familiari possono partecipare secondo la disciplina del programma senza assumere per ciò solo la posizione della vittima diretta. L'estensione soggettiva dell'incontro deve essere valutata rispetto alle finalità effettivamente perseguibili.

Cass. pen., sez. III, ud. 30 giugno 2026, dep. 20 luglio 2026, n. 27216 affronta queste questioni in un procedimento per violenza sessuale commessa da un medico-psicoterapeuta ai danni di una minore. La richiesta prospettava anche il ricorso a una vittima di diverso reato e richiamava condotte successive dell'imputato. La Corte censura il diniego fondato su argomenti estranei o apodittici e indica il criterio di contemperamento:

Un'accettabile contemperazione degli interessi in conflitto deve, quindi, prescindere da automatismi conseguenziali che escludano l'accesso alla giustizia riparativa in caso di indisponibilità della vittima diretta o, all'opposto, al ricorso alla vittima surrogata come inevitabile rimedio all'indisponibilità della vittima diretta. La richiesta di invio alla giustizia ripartiva, pertanto, impone al giudice di procedere a valutare, sul fronte della vittima, le caratteristiche personologiche della medesima e delle altre persone coinvolte, i rischi di vittimizzazione secondaria e di manipolazione, e, dall'altra parte, la disponibilità effettiva della persona indicata quale autore del reato all'assunzione di quella che la relazione al d.lgs. definisce "la responsabilizzazione verso l'altro", obiettivo il cui raggiungimento ha nella comprensione del precetto violato e nella consapevolezza dell'esperienza esistenziale della vittima del reato, passaggi obbligati.

La motivazione attribuisce rilievo agli interessi di tutte le persone che potrebbero partecipare. La diversa vittima non può essere coinvolta soltanto per completare un percorso utile all'imputato: anche per lei devono esistere uno spazio di riconoscimento e condizioni che evitino manipolazione o riattivazione del trauma. La finalità rieducativa dell'autore si coordina con questa reciprocità.

Nei reati di violenza la libertà formale del consenso deve essere valutata insieme alle condizioni nelle quali si esprime. Dipendenza, timore e asimmetrie possono compromettere un dialogo apparentemente volontario. L'art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso obbligatorio alla mediazione e alla conciliazione per le forme di violenza comprese nella Convenzione; non introduce un divieto indistinto di ogni esperienza volontaria. Il filtro concreto e la possibilità di sottrarsi al percorso restano quindi decisivi. La sentenza n. 27216 annulla il diniego e rinvia la valutazione: non dispone direttamente l'ammissione e non assegna una riduzione della pena.

Dal programma al trattamento sanzionatorio

Il valore penale del percorso deve essere individuato attraverso la disposizione che lo disciplina. L'art. 58 del d.lgs. n. 150 del 2022 impone all'autorità giudiziaria di valutare lo svolgimento del programma e, anche ai fini dell'art. 133 c.p., l'eventuale esito riparativo. Questa previsione consente di considerare la condotta successiva al reato nella determinazione della pena. Lo stesso articolo impedisce che mancata effettuazione, interruzione o mancato raggiungimento dell'esito producano effetti sfavorevoli per la persona indicata come autore.

La protezione dall'effetto negativo e la valorizzazione positiva rispondono però a regole diverse. Il fallimento non può diventare un aggravamento della posizione dell'autore; la presenza di una condotta meritevole richiede invece un apprezzamento motivato. È il contenuto delle attività, e non la sola domanda presentata, a fornire un elemento per la valutazione del comportamento successivo all'offesa.

L'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. descrive un'ipotesi più specifica: l'avere partecipato a un programma «con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo». Quando l'esito comporta impegni comportamentali, l'attenuante è valutata soltanto dopo il loro rispetto. La formulazione differenzia questa fattispecie dalle altre condotte riparatorie contemplate nello stesso numero e pone il problema del percorso con una vittima diversa o rimasto incompleto.

Anche la sospensione condizionale prevista dall'art. 163, quarto comma, c.p. ha condizioni proprie. Per una pena non superiore a un anno, il programma concluso con esito riparativo prima della sentenza di primo grado può consentire al giudice di sospendere l'esecuzione per il termine di un anno, nel quadro dei requisiti del beneficio. La disposizione non riproduce il riferimento dell'art. 62 alla partecipazione «con la vittima del reato», ma richiede un esito e un momento determinato. La comune finalità riparativa non rende intercambiabili queste formulazioni.

Su quest'ultimo punto interviene Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2025, dep. 19 dicembre 2025, n. 40791, Rv. 288952-01. In un procedimento per violenza sessuale di gruppo, la Corte afferma che, ai fini dell'attenuante e della determinazione della pena, deve essere considerato anche il programma non concluso con esito riparativo per un fatto indipendente dalla volontà dell'autore. La vicenda riguardava un percorso ostacolato dall'indisponibilità della vittima e dal mancato reperimento di una vittima alternativa. L'annullamento parziale con rinvio impone una nuova valutazione; non equivale alla concessione definitiva dell'attenuante.

L'argomento favorevole all'apertura è consistente: subordinare ogni apprezzamento alla collaborazione altrui potrebbe rendere irrilevante un'attività di responsabilizzazione effettiva per una ragione che l'autore non controlla. La finalità rieducativa della pena e il richiamo dell'art. 58 alla valutazione dello svolgimento sostengono la considerazione della condotta concretamente tenuta.

L'obiezione riguarda però il passaggio dalla valutazione della condotta all'integrazione dell'attenuante. Il legislatore ha richiesto un esito e una partecipazione con la vittima del reato: la mancanza non imputabile di questi elementi non coincide, sul piano testuale, con la loro realizzazione. La critica alla perdita della dimensione relazionale del programma è stata formulata anche da F. Parisi nel contributo «Un'attenuante senza vittima e senza “esito riparativo”?», pubblicato nel Foro italiano nel 2026.

Una lettura che preservi la differenza tra gli istituti trova nell'art. 133 c.p. la sede per valorizzare condotte significative anche senza equipararle a un esito concluso. La sentenza n. 40791 estende la considerazione anche al piano circostanziale: questa apertura interpretativa deve restare riconoscibile come tale, con il suo fondamento e la sua tensione rispetto alla fattispecie legislativa. Non permette di ricavare dalla semplice indisponibilità della vittima un titolo alla diminuzione della pena.

La richiesta concreta e il controllo sul diniego

La possibile rilevanza del percorso per la pena spiega l'interesse dell'imputato a contestare un diniego illegittimo. La richiesta deve comunque fornire elementi che permettano di apprezzarne l'utilità. L'allegazione di questi elementi non coincide con la prova anticipata del futuro esito né con la predisposizione di un programma già definito: serve a rendere individuabile una finalità coerente con il fatto e con le persone coinvolte.

Cass. pen., sez. II, ud. 30 aprile 2026, dep. 27 luglio 2026, n. 28366 applica il criterio a una condanna per usura ed estorsione. La richiesta era stata presentata nell'udienza fissata per la decisione dell'appello; dopo il dissenso della persona offesa, non era stata prospettata l'utilità di una mediazione alternativa. La Corte rigetta la censura sul diniego, precisando:

2.4.2. Nel caso in esame, la richiesta presentata nell'interesse dell'imputato risultava generica. Invero, pacifico essendo che il presupposto positivo ai fini dell'accoglimento della richiesta de qua è dato dall'utilità dello svolgimento del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, sarebbe stato onere dell'interessato, preso atto del dissenso opposto dalla persona offesa, prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della p.o., ovvero anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede. In difetto, le argomentazioni opposte dalla Corte di appello alla richiesta risultano incensurabili. Vale anche in proposito il principio che, per dolersi della mancata adozione di una statuizione officiosa, occorre averla sollecitata (argomenta da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 2.4.3. Analoga genericità inficia i corrispondenti motivi di ricorso, che riepilogano la normativa di settore e le sue finalità, ma non spiegano la potenziale incidenza dell'accesso al chiesto programma di giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio, poiché si limitano a ribadire in astratto la non preclusività in assoluto del diniego opposto dalla p.o., ma non indicano il possibile percorso riparativo alternativamente esperibile che l'imputato chiedeva di esperire.

Il confronto con la sentenza n. 27216 chiarisce la misura dell'onere. In quel caso erano stati indicati il percorso con una diversa vittima e comportamenti già tenuti, ai quali la richiesta collegava la possibilità di responsabilizzazione. Nella sentenza n. 28366 restava invece la generica invocazione dell'istituto dopo la chiusura della vittima diretta. La differenza permette di coordinare gli esiti senza ricavare un contrasto dal solo accoglimento o rigetto dei ricorsi.

Le Sezioni Unite n. 5166 riconoscono l'impugnabilità del diniego del giudice di merito insieme alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dalla procedibilità del reato. La ragione del controllo è esposta in questi termini:

6.3 La connessione istituita dalla disciplina organica della giustizia riparativa tra le attività giurisdizionali di autorizzazione all'accesso ad un programma di giustizia riparativa e di successiva valutazione del relativo svolgimento, anche ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, offre, dunque, il fondamento logico e sistematico all'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa. Se, infatti, solo all'autorità giudiziaria compete di «aprire le porte» della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e «anche ai fini dell'art. 133 codice penale, l'eventuale esito riparativo» (art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022), sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l'opportunità di giovarsi di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale.

Il rimedio riguarda l'ordinanza giudiziale e presuppone un interesse attuale e concreto alla sua rimozione. Non si tratta di un ricorso immediato contro qualsiasi rifiuto né di un sindacato sulle scelte interne dei mediatori. Per il decreto negativo del pubblico ministero durante le indagini, le Sezioni Unite escludono l'impugnazione, valorizzando la possibilità di riproporre la richiesta nella fase successiva. Anche il risultato del controllo resta circoscritto: nel caso deciso, il rinvio impone di motivare nuovamente l'accesso, senza assicurare che il programma venga avviato o si concluda favorevolmente.

La possibile conseguenza del percorso delimita inoltre l'annullamento quando vengono respinti gli altri motivi. Le Sezioni Unite distinguono il caso in cui l'esito possa condurre a una valida remissione, che rende necessario l'annullamento della sentenza nel suo complesso, da quello in cui possa incidere soltanto sulla pena, che giustifica un annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. Il rapporto tra accesso ed effetto sostanziale orienta così anche il rimedio, evitando che una questione relativa alla pena riapra indistintamente ogni accertamento già compiuto.

I tempi del programma e la formazione del giudicato

Il tempo necessario al dialogo può essere diverso da quello della decisione penale. L'art. 43 riconosce la ragionevolezza dei tempi del programma, ma questa garanzia non determina una sospensione generale del procedimento. L'art. 129-bis, comma 4, c.p.p. prevede, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione e su richiesta dell'imputato, una sospensione che il giudice può disporre per non oltre centottanta giorni. Il comma 4-bis estende la disciplina alla fase successiva all'avviso di conclusione delle indagini, prima dell'esercizio dell'azione penale.

La limitazione è legata alla possibilità che il percorso consenta di definire il procedimento attraverso la remissione. Per i reati procedibili d'ufficio, la sola domanda finalizzata a un trattamento più favorevole non produce lo stesso effetto. L'impugnabilità del diniego e la sospensione hanno quindi presupposti e funzioni differenti.

Cass. pen., sez. II, ud. 9 settembre 2026, dep. 28 settembre 2026, n. 34754 affronta il problema in un procedimento per estorsione. L'imputato aveva chiesto alla Corte di cassazione di differire l'udienza in attesa della decisione sull'accesso al programma. La richiesta viene respinta:

1.1. La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità da imputato di reati procedibili d'ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo. Invero, l'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l'applicazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d'ufficio); “a richiesta dell'imputato”.

Il dato decisivo è che si attendeva ancora una decisione sull'invio. La Corte esclude che la domanda possa paralizzare il giudizio e ricava dalla natura eccezionale della sospensione il limite alla sua estensione. L'attivazione per ottenere effetti sulla pena deve quindi confrontarsi con la formazione del giudicato. La possibilità di accedere in ogni fase non comporta la riapertura indefinita della commisurazione della pena già divenuta irrevocabile.

Diversa è la sopravvenienza di un esito già raggiunto mentre pende il ricorso. Cass. pen., sez. VI, ud. 17 febbraio 2025, dep. 9 luglio 2025, n. 25192, Rv. 288411-01 riguarda un programma autorizzato dal giudice d'appello dopo la propria sentenza, la cui relazione conclusiva era pervenuta nel giudizio di legittimità. La Corte dispone il rinvio perché siano valutati l'attenuante e gli altri benefici tempestivamente richiesti. Il confronto isola il fatto che cambia la soluzione: nella sentenza n. 34754 era ancora pendente la domanda di accesso; nella n. 25192 esisteva un risultato da sottoporre al giudice di merito. Considerare la sopravvenienza non equivale a riconoscere un diritto ad attendere indefinitamente che quel risultato venga prodotto.

L'accesso conserva invece una funzione nell'esecuzione. L'art. 15-bis dell'ordinamento penitenziario permette l'invio dei condannati e degli internati e prevede la valutazione della partecipazione e dell'eventuale esito ai fini dei benefici indicati dalla disposizione. Cambiano la sede e l'effetto giuridico: il percorso successivo può rilevare per l'esecuzione senza attribuire retroattivamente un'attenuante alla sentenza definitiva. Questa distinzione preserva sia la disponibilità dell'esperienza riparativa sia la stabilità della decisione penale.

Risarcimento, remissione e atti persecutori

La differenza tra accesso ed effetti diventa ancora più netta quando è in discussione l'estinzione del reato. L'art. 152, terzo comma, n. 2, c.p. collega la remissione tacita alla partecipazione del querelante a un programma concluso con esito riparativo. Se sono assunti impegni comportamentali, la querela si intende rimessa dopo il loro rispetto. Un programma svolto con un'altra vittima non esprime la volontà del querelante: da esso non può essere desunta la sua remissione.

È inoltre necessario che il regime del reato consenta una valida remissione. Nei casi di procedibilità d'ufficio o di querela irrevocabile, la partecipazione non acquista un'efficacia estintiva che la legge esclude. Anche quando sia ipotizzabile un effetto favorevole sulla pena, il procedimento può dunque proseguire sino alla decisione sulla responsabilità.

L'estinzione per condotte riparatorie prevista dall'art. 162-ter c.p. segue una logica diversa. Nei casi compresi nel suo ambito, la riparazione integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, ove possibile, possono produrre l'estinzione anche senza il consenso della persona offesa. La disposizione contempla l'offerta reale non accettata, purché il giudice ne riconosca la congruità. Il controllo riguarda requisiti della condotta riparatoria e termini di adempimento, non l'esistenza di un dialogo mediato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2026, depositata il 25 settembre, ha dichiarato non fondate le questioni sull'esclusione degli atti persecutori dall'art. 162-ter. Nel ricostruire la funzione della causa estintiva, distingue espressamente i due istituti:

La causa estintiva delineata dall'art. 162-ter cod. pen. non lascia dunque margini di discrezionalita', al di la' di quelli insiti nella verifica di «congruita'» della prestazione patrimoniale offerta. Appurata quest'ultima, e' precluso al giudice ogni ulteriore apprezzamento, in quanto l'estinzione integrale delle obbligazioni civili, con eliminazione (in quanto possibile) delle conseguenze dannose o pericolose del reato, produce l'effetto estintivo in modo automatico. Nel perseguire primariamente obiettivi di deflazione processuale, l'istituto in esame si colloca quindi nell'alveo delle misure intese a valorizzare, in chiave "premiale", la riparazione post factum intesa in senso "oggettivo-patrimonialistico". Diversamente, poi, da quanto avviene per l'istituto della «giustizia riparativa», introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), quello di cui si discute non costituisce, di per se', una forma di mediazione intesa alla ricomposizione del conflitto interpersonale di cui il reato e' espressione. Pur potendo sortire in concreto effetti in tale direzione, l'istituto manifesta, infatti, la sua valenza precipuamente nei casi in cui manchi una comune volonta' conciliativa: esso permette all'imputato di superare, tramite una condotta ritenuta dal giudice integralmente riparatoria, la perdurante "richiesta di punizione" della persona offesa, non intenzionata a rimettere la querela malgrado l'intento riparatorio espresso dal querelato, attribuendo cosi', in sostanza, alla riparazione oggettiva una funzione sostitutiva della pena.

La ragione dell'esclusione dello stalking riguarda il rischio che una condotta unilaterale permetta di neutralizzare la risposta penale a un comportamento persecutorio senza un adeguato presidio contro la reiterazione. Il limite concerne quella causa estintiva; non si trasferisce automaticamente alla disciplina dei programmi riparativi. Il procedimento da cui nasce la sentenza delle Sezioni Unite n. 5166, relativo proprio agli atti persecutori, rende concreta la differenza: la richiesta di invio deve ricevere una valutazione motivata, mentre il pagamento del danno non consente l'estinzione ex art. 162-ter.

La libertà della vittima e il valore della condotta dell'autore

Il rifiuto della vittima assume quindi un significato diverso a seconda dell'effetto considerato. Impedisce il suo coinvolgimento contro la volontà espressa; lascia aperta la valutazione di un programma con altri partecipanti; non si trasforma in remissione e non fornisce, da solo, la prova di una responsabilizzazione dell'autore. La domanda sulla pena riceve risposta soltanto quando venga individuato quale comportamento possa essere apprezzato e secondo quale disposizione.

Il criterio permette anche di controllare due ipotesi differenti. Una richiesta priva di attività e di elementi concreti non acquista valore positivo per il semplice fatto che la vittima abbia rifiutato. Un percorso effettivamente intrapreso, interrotto per ragioni indipendenti dall'autore, può invece porre il problema della valutazione della condotta già tenuta, affrontato dalla sentenza n. 40791. La distanza tra queste situazioni risiede nell'esperienza e nei comportamenti apprezzabili, non in un giudizio sulla disponibilità della vittima a collaborare.

La valutazione favorevole deve perciò descrivere ciò che l'autore ha compiuto e il significato che quel comportamento assume per la pena. Quando invoca uno specifico beneficio, deve confrontarsi anche con i suoi requisiti legali. In questo modo il riconoscimento della condotta successiva al reato può trovare spazio senza imputare alla vittima il mancato esito, senza attribuire a un'altra persona il potere di disporre dei suoi diritti e senza ridurre il percorso riparativo a una formalità destinata a ottenere uno sconto.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

Contatta lo Studio