Abstract

La cartella clinica documenta il percorso di cura e permette di ricostruire le decisioni, le prestazioni e l’evoluzione delle condizioni del paziente. Quando presenta lacune rilevanti, l’incertezza che ne deriva non può essere valutata ignorando chi aveva il dovere di formare quella documentazione. Ciò non significa, tuttavia, che ogni omissione dimostri automaticamente un errore sanitario o dia diritto al risarcimento. Il contributo esamina il rapporto fra incompletezza documentale, prova del nesso causale e prova dell’esatto adempimento, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle decisioni più recenti. Una trattazione distinta riguarda il consenso informato: la prova dell’informazione, il contenuto del trattamento autorizzato e le conseguenze dannose della lesione dell’autodeterminazione devono essere tenuti separati dall’accertamento della correttezza delle cure.

Quando la documentazione non permette di ricostruire le cure

Una manovra non descritta, un intervallo del diario clinico privo di annotazioni o una decisione terapeutica della quale non risulta la ragione possono diventare determinanti in una controversia sanitaria. Il paziente conosce l’esito delle cure, ma non sempre è in grado di ricostruire ciò che è avvenuto durante un intervento o di spiegare perché sia stato modificato un trattamento. La documentazione dovrebbe consentire di colmare questa distanza.

Quando la cartella clinica è incompleta, il problema non riguarda quindi soltanto la regolarità della sua compilazione. Può riguardare la possibilità stessa di dimostrare il collegamento fra una prestazione e un danno. La lacuna acquista significato quando investe proprio il passaggio sul quale si concentra la controversia.

Due conclusioni opposte devono essere evitate. La mancanza di un’annotazione non prova necessariamente che la prestazione non sia stata eseguita. D’altra parte, l’assenza dei dati che il sanitario avrebbe dovuto registrare non può diventare una ragione sufficiente per escludere la responsabilità, facendo ricadere sul paziente ogni conseguenza dell’impossibilità di ricostruire il fatto.

La soluzione elaborata dalla giurisprudenza collega la rilevanza della cartella al riparto degli oneri probatori. Il paziente deve dimostrare i presupposti della propria pretesa, ma può servirsi anche delle presunzioni. La struttura deve confrontarsi con le carenze della documentazione che rientrava nella propria sfera organizzativa. Il significato della lacuna emerge da questo rapporto, non da una regola secondo cui qualsiasi cartella incompleta darebbe automaticamente diritto al risarcimento.

Struttura e sanitario: il diverso fondamento della responsabilità

Il punto di partenza è la distinzione posta dall’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24. La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., anche quando si avvale di professionisti scelti dal paziente o non dipendenti. L’esercente la professione sanitaria risponde, invece, ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale nei confronti del paziente.

La differenza incide sulla prova e non permette di trattare indistintamente ogni convenuto. Nel rapporto contrattuale il paziente deve provare il titolo della prestazione e il danno, allegando un inadempimento qualificato, ossia riferito a una prestazione che possa aver provocato il pregiudizio. Deve inoltre dimostrare il collegamento causale fra l’attività sanitaria e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. Alla struttura compete la prova dell’esatto adempimento oppure della causa non imputabile che lo abbia impedito.

Nel regime extracontrattuale, invece, l’accertamento segue gli elementi dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c., compresa la colpa. La disciplina probatoria della struttura non può essere trasferita integralmente al sanitario che non abbia assunto un’obbligazione contrattuale. In entrambi i casi resta centrale la relazione fra condotta ed evento dannoso.

Anche la collocazione temporale delle cure richiede attenzione. Una decisione depositata oggi può riguardare un intervento eseguito prima della legge n. 24/2017 e applicare il regime precedente. La data della pronuncia non identifica da sola la disciplina sostanziale utilizzata. Questo limite è particolarmente importante quando si leggono precedenti che ricostruiscono la responsabilità personale del medico attraverso il contatto sociale.

Il regime contrattuale, infine, non costituisce una garanzia di guarigione. L’esito sfavorevole deve essere valutato insieme alla prestazione dovuta, alla sua esecuzione e al nesso causale. Non basta che il danno si sia manifestato dopo le cure per imputarlo alla struttura.

Il nesso causale e la prova della causa non imputabile

Il cosiddetto doppio ciclo causale distingue due accertamenti che rispondono a domande differenti. Il primo riguarda la derivazione del danno dall’attività sanitaria. Il secondo riguarda la ragione per cui la prestazione non sia stata esattamente adempiuta e la sua eventuale non imputabilità al debitore.

Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606 sintetizza il riparto in questi termini:

«incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile».

La distinzione chiarisce perché non ogni incertezza abbia lo stesso effetto. Se manca la prova che l’aggravamento sia riconducibile all’attività sanitaria, rimane indimostrato un elemento della domanda. Se, invece, questo collegamento è provato e resta incerta la causa non imputabile invocata per giustificare l’inesatto adempimento, l’incertezza investe la prova liberatoria della struttura.

Il criterio civilistico è quello del «più probabile che non». Non richiede una certezza assoluta, ma neppure si accontenta della possibilità astratta che il danno derivi dalle cure. Occorre confrontare le spiegazioni sulla base dei dati del caso, della successione degli eventi e delle conoscenze medico-scientifiche pertinenti.

Una percentuale statistica, isolata dalla vicenda individuale, non risolve questo giudizio. Un rischio raro può essersi concretamente verificato; una causa frequente può essere incompatibile con gli elementi disponibili. La probabilità deve esprimere la forza della ricostruzione relativa a quel paziente e a quella prestazione.

La cartella clinica si colloca precisamente in questo passaggio. Se mancano i dati necessari a confrontare le diverse spiegazioni, bisogna accertare perché manchino e chi dovesse documentarli. L’incompletezza può allora assumere valore presuntivo, senza eliminare la distinzione fra i due accertamenti.

Nelle contestazioni relative a un ritardo diagnostico, la successione temporale assume un rilievo particolare. Il giudizio deve ricostruire quali dati fossero disponibili, quando avrebbero dovuto essere approfonditi e quali conseguenze avrebbe avuto una diagnosi tempestiva. Il successivo aggravamento non dimostra da solo che la malattia fosse riconoscibile in una fase precedente o che un trattamento anticipato avrebbe evitato il pregiudizio.

La mancanza delle annotazioni può però impedire proprio questa verifica. Se non risultano i sintomi rilevati, gli accertamenti richiesti o le ragioni di una scelta attendista, il silenzio della documentazione deve essere valutato rispetto alla specifica omissione contestata. Non basta prospettare che un esame ulteriore fosse possibile: occorre ricostruire la prestazione dovuta e la sua incidenza causale secondo il criterio probabilistico applicabile.

Questa analisi distingue il tempo della conoscenza clinica dal tempo del danno. Consente anche di riconoscere una lacuna realmente decisiva, evitando di attribuire lo stesso peso a ogni intervallo non documentato. La completezza non è un requisito soltanto quantitativo: deve permettere di comprendere il passaggio sul quale si fonda l’imputazione del pregiudizio.

Le condizioni che rendono rilevante una cartella lacunosa

La giurisprudenza non attribuisce lo stesso significato a tutte le omissioni. Un dato estraneo alla dinamica del danno non può sostenere una presunzione soltanto perché avrebbe dovuto essere registrato. La carenza deve incidere sulla ricostruzione del fatto controverso.

La sentenza n. 27606/2019 precisa:

«l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno».

I requisiti devono essere considerati insieme. La condotta deve poter spiegare il danno e la lacuna deve impedire di verificare quel collegamento. L’idoneità astratta non coincide con la prova conclusiva della causalità: identifica il contesto nel quale l’omissione documentale può assumere un significato probatorio.

Il paziente deve quindi individuare la prestazione contestata, il pregiudizio e il passaggio che la documentazione non consente di ricostruire. Non è sufficiente richiamare genericamente una cartella disordinata o incompleta. Occorre spiegare quale informazione manchi e perché sia rilevante rispetto alla dinamica prospettata.

Allo stesso modo, non può essere richiesta al paziente la descrizione di ogni particolare tecnico che soltanto la documentazione omessa avrebbe potuto chiarire. Il ragionamento presuntivo serve proprio a evitare che l’adempimento dell’onere probatorio diventi impossibile per effetto della condotta della controparte.

La presunzione resta una modalità di prova, regolata dagli artt. 2727 e 2729 c.c., che richiedono gravità, precisione e concordanza. Il giudice deve indicare i fatti noti, l’inferenza e la loro consistenza, valutando anche gli elementi contrari. La cartella lacunosa non introduce una presunzione legale assoluta e non sottrae il ragionamento al controllo della motivazione.

Mancata annotazione e mancata prestazione non sono equivalenti

La distinzione fra ciò che non è documentato e ciò che non è stato fatto impedisce di trasformare ogni silenzio della cartella in un errore sanitario. Una prestazione può essere stata eseguita e risultare da un referto, da un tracciato o da altra documentazione, pur essendo descritta in modo insufficiente nel diario clinico.

Il quadro deve essere ricostruito attraverso tutti gli elementi disponibili. La mancanza di una registrazione può avere un rilievo diverso se il fatto è altrimenti dimostrato oppure se proprio quel silenzio impedisce di stabilire come si sia svolto un intervento.

Ancora diversa è l’omessa acquisizione di informazioni cliniche necessarie. Se non è stata raccolta un’anamnesi rilevante prima della somministrazione di un farmaco, il problema può investire la stessa esecuzione della prestazione, non soltanto la sua descrizione. Rimangono comunque da accertare l’informazione dovuta, la condotta, il danno e il relativo collegamento causale.

La documentazione non può essere valutata come un insieme di caselle la cui incompletezza generi automaticamente responsabilità. Il suo contenuto deve essere rapportato alle esigenze della cura e della ricostruzione della vicenda. Una descrizione apparentemente ampia può omettere il dato decisivo; una registrazione sintetica può essere sufficiente se, insieme agli altri documenti, rende verificabile il passaggio controverso.

La rilevanza della completezza trova un riscontro anche nell’art. 4 della legge n. 24/2017. La direzione sanitaria deve fornire agli interessati aventi diritto la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta e le eventuali integrazioni entro trenta giorni. L’accesso permette di ricostruire il percorso assistenziale; il mancato rispetto dei termini, tuttavia, non prova da solo il nesso fra una cura e un danno.

Il problema probatorio non si esaurisce, dunque, nel possesso di una copia. Conta che i documenti rendano riconoscibili le prestazioni, la loro successione e le circostanze necessarie a valutarle.

La vicinanza della prova e il significato dell’omissione

Il principio della vicinanza della prova tiene conto della concreta possibilità di formare e conservare la documentazione. Durante un intervento il paziente non controlla le annotazioni e può non avere alcuna conoscenza delle manovre eseguite. Non si trova, pertanto, nella stessa posizione di chi svolge e documenta la prestazione.

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26428 collega a questa asimmetria il significato delle lacune:

«la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacchè, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, inadempiendo al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna».

La vicenda riguardava lesioni riportate da un neonato e manovre ostetriche non adeguatamente descritte. L’incertezza sulla loro tipologia e intensità era collegata proprio alla mancanza delle informazioni che avrebbero dovuto permetterne la valutazione. La Corte ha cassato con rinvio, chiedendo che quel valore presuntivo fosse considerato.

Il principio opera anche sul versante della prova dell’esatto adempimento. Se la struttura sostiene che la prestazione sia stata correttamente eseguita, la mancanza della sua descrizione può indebolire proprio questa dimostrazione. Sarebbe contraddittorio valorizzare il silenzio documentale contro il paziente e ritenerlo irrilevante quando si valuta la difesa della struttura.

L’ordinanza Cass. civ., sez. III, 1 settembre 2026, n. 24912 ribadisce l’obbligo di valutare le lacune nel contesto dell’accertamento causale. La controversia riguardava un catetere venoso, un’infezione e la mancata prosecuzione della chemioterapia. La documentazione non chiariva le ragioni del posizionamento del catetere, mentre altri dati indicavano un miglioramento del paziente.

La Corte ha disposto un nuovo esame della vicenda: non ha definitivamente riconosciuto l’intera sequenza causale prospettata. La decisione impone di considerare l’omissione insieme agli elementi disponibili, senza trasformarla in una condanna automatica della struttura.

Questa lettura preserva il rapporto fra tutela del paziente e rigore della prova. La lacuna non deve essere ignorata, ma il suo significato dipende dal fatto da dimostrare e dal contesto nel quale si inserisce.

Una complicanza nota non dimostra la correttezza delle cure

L’espressione «complicanza» descrive un evento clinico, ma non contiene già la soluzione della controversia. Un esito può essere conosciuto dalla letteratura medica e dipendere, nel caso concreto, da un errore; può anche verificarsi nonostante una prestazione diligente.

La prevedibilità del rischio e la possibilità di evitarlo devono quindi essere valutate distintamente. Sapere che una lesione può verificarsi non dimostra che fosse inevitabile nelle condizioni date. Al tempo stesso, il verificarsi di quella lesione non prova, senza ulteriori elementi, una condotta colposa.

Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2026, n. 4704 affronta il tema con riferimento a un intervento di erniectomia cervicale seguito da una lesione con disfonia permanente. La Corte ha distinto il nesso fra intervento e lesione dalla dimostrazione dell’inevitabilità dell’esito, osservando che la sua appartenenza alle complicanze note non risolveva quest’ultimo problema.

La pronuncia riguarda cure anteriori alla legge n. 24/2017. Il suo rilievo consiste nel metodo dell’accertamento: identificare il collegamento causale e verificare la prova liberatoria, senza sostituirli con la sola qualificazione dell’intervento come ordinario o difficile.

Anche la documentazione deve essere letta in questa prospettiva. Una generica annotazione della complicanza non descrive necessariamente le misure adottate per prevenirla o le modalità con cui è stata affrontata. La conoscenza del rischio non rende superflua la ricostruzione della prestazione.

Informazione e correttezza delle cure restano, inoltre, questioni autonome. Il consenso a un intervento che presenta determinati rischi non autorizza una sua esecuzione negligente. L’eventuale inevitabilità della complicanza non esclude, invece, la necessità di verificare se l’informazione dovuta sia stata fornita.

La consulenza tecnica deve confrontarsi con i dati disponibili

La consulenza medico-legale permette di interpretare i documenti e valutare le spiegazioni del danno. Non può però rendere completa, per il solo fatto di formulare una conclusione, una documentazione che non lo è.

Occorre distinguere una valutazione fondata su dati verificabili da un’ipotesi relativa a ciò che verosimilmente potrebbe essere accaduto. Il consulente può ricostruire un fatto attraverso gli elementi disponibili, ma deve rendere riconoscibili le premesse e i limiti di quella ricostruzione. La correttezza della prestazione non può essere presupposta soltanto perché manca una descrizione che permetta di valutarla.

Il giudice conserva il compito di apprezzare la prova e motivare la decisione. Può aderire alle conclusioni tecniche, ma deve confrontarsi con le contestazioni specifiche che ne investano le premesse o segnalino documenti potenzialmente decisivi. Il mero dissenso della parte non impone una nuova perizia; una critica puntuale non può, invece, essere trattata come se fosse una generica richiesta di rivalutazione.

Nell’ordinanza n. 24912/2026 la Cassazione ha censurato anche il mancato esame di dati clinici e di rilievi tecnici relativi alla sospensione della chemioterapia. Il rapporto fra cartella e consulenza emerge così nella sua concretezza: l’adesione alla perizia non giustifica l’omissione dei fatti che possono metterne in discussione la ricostruzione.

La prova scientifica e il ragionamento presuntivo non sono strumenti alternativi. Le conoscenze mediche possono chiarire se la condotta fosse idonea a produrre il danno; le presunzioni permettono di valutare il significato delle carenze documentali nel caso concreto.

Patologie preesistenti e danno imputabile alla prestazione

Una malattia preesistente non esclude necessariamente il contributo causale delle cure, ma impedisce di attribuire senza verifica ogni conseguenza alla condotta sanitaria. Devono essere distinti il ruolo delle diverse cause nella produzione dell’evento e l’estensione del pregiudizio risarcibile.

Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2026, n. 760, relativa a un danno uditivo neonatale a genesi multifattoriale, enuncia il principio:

«In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell'autore del comportamento in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della sua determinazione in via equitativa, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso».

Il passaggio non autorizza a ridurre il risarcimento attraverso una percentuale arbitraria. Richiede di ricostruire le conseguenze imputabili alla condotta, distinguendole da quelle legate al fattore naturale. L’equità interviene nella determinazione del danno, non sostituisce la prova della responsabilità.

Anche la perdita di chance deve restare distinta dal danno certo. L’incertezza sul nesso relativo al pregiudizio finale non permette di convertire automaticamente la domanda in una richiesta per perdita di possibilità favorevoli. Una chance deve essere individuata e la sua perdita deve essere collegata alla condotta contestata. La lacuna documentale non consente di evitare questa specifica ricostruzione.

Consenso informato: la firma non esaurisce la prova

La cartella clinica documenta anche il processo informativo e il consenso, ma la presenza di un modulo non dimostra da sola che il paziente abbia ricevuto informazioni adeguate. Il contenuto deve essere riferito alla diagnosi, al trattamento proposto, ai rischi, ai benefici e alle alternative rilevanti per la scelta.

L’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 richiede un’informazione completa, aggiornata e comprensibile. Prevede che il consenso sia documentato con strumenti consoni alle condizioni del paziente e inserito nella cartella clinica. La documentazione può avvenire anche mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare: il consenso non si riduce necessariamente a una firma su carta.

La prova dell’adempimento dell’obbligo informativo deve essere distinta dalla prova del danno. La genericità di un modulo può assumere rilievo rispetto alla prima; non dimostra automaticamente tutte le conseguenze risarcitorie prospettate dal paziente.

Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2023, n. 12954 ribadisce la necessità di allegare e provare i pregiudizi e di considerare, quando si attribuisce il danno biologico al deficit informativo, la scelta che il paziente avrebbe compiuto se correttamente informato. Il rifiuto ipotetico può essere dimostrato anche per presunzioni, attraverso le circostanze concrete della persona e del trattamento.

La lesione dell’autodeterminazione resta distinta dalla lesione della salute. Può riguardare la possibilità di valutare alternative o di prepararsi alle conseguenze delle cure, ma non genera un danno risarcibile in re ipsa. Le conseguenze devono essere identificate, senza duplicare sotto nomi diversi lo stesso pregiudizio.

Il rapporto fra omissione documentale e prova è dunque differente a seconda della questione. Una manovra non descritta può ostacolare la ricostruzione causale; un’informativa generica può impedire di verificare il contenuto della scelta. Non sono carenze intercambiabili.

L’intervento diverso da quello autorizzato

Un’ulteriore distinzione riguarda il trattamento effettivamente eseguito rispetto a quello prospettato. Non è la stessa cosa lamentare informazioni insufficienti sui rischi di un intervento autorizzato e dedurre che l’intervento sia stato diverso o più invasivo.

Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2026, n. 11608 affronta questa seconda ipotesi in una vicenda cardiochirurgica. La Corte censura il ragionamento che attribuiva alla paziente la conoscenza delle caratteristiche del trattamento sulla base della sua scelta di operarsi e della struttura cui si era rivolta.

Richiamando il proprio precedente n. 1443/2025, la Cassazione precisa che, davanti all’allegazione di un consenso circoscritto al trattamento programmato, spetta alla struttura dimostrare che la paziente avrebbe consentito anche all’intervento diverso e più invasivo. La decisione cassa con rinvio e non contiene una liquidazione definitiva del risarcimento.

La regola riguarda quella specifica configurazione della vicenda: non deve essere trasformata in un’inversione universale della prova del rifiuto ipotetico. Restano distinti il contenuto dell’autorizzazione, l’adempimento dell’informazione e i pregiudizi richiesti.

L’estensione dell’intervento deve quindi essere confrontata con ciò che era stato spiegato e autorizzato, tenendo conto delle concrete circostanze cliniche. Una dichiarazione generica di accettazione dei rischi non risolve, da sola, il problema della corrispondenza fra trattamento consentito e trattamento eseguito.

Il valore delle lacune dipende da ciò che occorre dimostrare

La cartella clinica incompleta può incidere sulla possibilità del paziente di ottenere il risarcimento quando l’omissione investa un fatto decisivo e impedisca di verificare una condotta idonea a produrre il danno. In questo contesto il ricorso alle presunzioni impedisce che la carenza documentale avvantaggi chi aveva il dovere di documentare le cure.

Rimangono però da individuare il pregiudizio, la prestazione contestata e la relazione fra il dato mancante e l’accertamento causale. La struttura, nel regime contrattuale, deve dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile che lo abbia impedito. Le lacune possono incidere anche sulla consistenza di questa prova.

Per il consenso informato l’accertamento segue una domanda diversa: quali informazioni siano state fornite, quale trattamento sia stato autorizzato e quali conseguenze siano derivate dalla violazione dell’obbligo informativo. La firma, l’esito sfavorevole e l’incompletezza della cartella non sostituiscono ciascuno questi passaggi.

La documentazione sanitaria non è quindi una formalità accessoria, né una fonte automatica di responsabilità. È uno strumento di cura e di prova. Il suo valore si misura nella capacità di rendere verificabile il percorso assistenziale; il significato delle sue carenze deve essere ricostruito con lo stesso rigore richiesto per gli elementi che contiene.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

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