Abstract
Il pagamento dell’assegno di mantenimento non esaurisce necessariamente la partecipazione del genitore alle spese per i figli. La distinzione tra esborsi compresi nel contributo periodico e spese rimborsabili separatamente dipende dalla prevedibilità del bisogno, dalla sua rilevanza economica e, soprattutto, dal contenuto del titolo che regola i rapporti familiari. La giurisprudenza distingue le esigenze quotidiane, le spese integrative ricorrenti e gli oneri straordinari in senso stretto. Da questa qualificazione discendono conseguenze sul consenso preventivo, sulla prova e sulle modalità di recupero. Le decisioni in materia di alloggio universitario, cure e istruzione mostrano la necessità di una valutazione concreta, capace di preservare l’interesse del figlio e la proporzionalità della contribuzione senza trasformare ogni esborso in un rimborso automatico.
L’assegno periodico e le esigenze che rimangono fuori
La controversia sulle spese dei figli spesso comincia dove termina l’accordo sull’assegno mensile. Un genitore sostiene di avere già adempiuto versando il contributo stabilito; l’altro chiede di partecipare al costo dei libri, di una cura odontoiatrica o dell’alloggio universitario. Entrambe le pretese possono apparire plausibili. Per stabilire quale sia fondata occorre ricostruire le esigenze considerate nella determinazione dell’assegno e quelle che il provvedimento ha riservato a una contribuzione separata.
Il mantenimento non coincide con la sola soddisfazione dei bisogni alimentari. L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. L’art. 316-bis c.c. distribuisce il relativo obbligo tra i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. La cessazione della convivenza modifica le modalità di adempimento, senza ridurre l’ampiezza del dovere.
L’art. 337-ter c.c. collega il contributo alle esigenze attuali del figlio, al tenore di vita precedente, ai tempi trascorsi presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e al valore dei compiti domestici e di cura. L’assegno periodico costituisce uno strumento per realizzare questa proporzionalità. La sua quantificazione richiede una valutazione complessiva: il reddito del genitore obbligato è un elemento essenziale, ma non rappresenta l’unico parametro.
Da questa impostazione discende la funzione della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Il contributo mensile consente di organizzare la vita quotidiana e assorbe i bisogni considerati nella sua determinazione. Gli esborsi ulteriori impediscono che esigenze sopravvenute o separatamente disciplinate ricadano soltanto sul genitore che le anticipa. Il problema consiste nel preservare tale equilibrio, evitando sia il rimborso duplicato di costi già coperti sia l’esclusione di bisogni rimasti estranei alla quantificazione iniziale.
Prevedibilità della spesa e contenuto del provvedimento
Il Codice civile non contiene un catalogo generale delle spese ordinarie e straordinarie. Le categorie sono state elaborate dalla giurisprudenza per tradurre il dovere di mantenimento in obblighi concretamente determinabili. Ne consegue che il nome della spesa, isolatamente considerato, non risolve la controversia: un esborso scolastico può essere compreso nell’assegno oppure dovuto separatamente, secondo le previsioni applicabili alla famiglia.
Un criterio fondamentale è stato precisato da Cass. civ., sez. I, ord. 18 marzo 2024, n. 7169:
«Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell’assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso nell’assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.»
La prevedibilità deve essere valutata quando il contributo viene determinato, alla luce delle condizioni effettive della famiglia. L’astratta possibilità che un bambino frequenti in futuro l’università non consente di considerare già assorbiti nell’assegno tutti i costi di una successiva iscrizione fuori sede. Mancano, in quel momento, gli elementi necessari per apprezzare la scelta formativa, la sede, l’alloggio e l’incidenza economica complessiva.
Il criterio richiede però una precisazione decisiva. Nella stessa pronuncia la Corte fa salva l’esistenza di un’espressa statuizione convenzionale o giudiziale. I genitori possono aver previsto che determinate spese ricorrenti siano sostenute separatamente dall’assegno. Se il titolo pone a carico di entrambi le tasse scolastiche o determinate cure, la loro prevedibilità non basta a cancellare l’obbligo aggiuntivo. Il criterio generale opera insieme alla regola concretamente stabilita.
Il termine «titolo» indica qui il provvedimento, o l’accordo dotato dell’efficacia prevista dalla legge, che disciplina il mantenimento. La sua interpretazione riguarda le voci comprese, le percentuali, l’eventuale consenso e le modalità di documentazione. Una formula generica sulle «spese straordinarie» può richiedere una ricostruzione articolata; una clausola specifica offre un’indicazione più precisa. In entrambi i casi, il rimborso presuppone che la spesa sostenuta corrisponda all’obbligo invocato.
Spese quotidiane, integrative e straordinarie in senso stretto
La distinzione assume maggiore chiarezza attraverso l’impostazione di Cass. civ., sez. I, ord. 15 febbraio 2021, n. 3835. Accanto alle esigenze quotidiane coperte dall’assegno, emergono spese che si ripetono secondo intervalli prevedibili, ma vengono liquidate separatamente, e oneri eccezionali che oltrepassano l’assetto economico già regolato. La diversa natura dell’esborso incide anche sulla possibilità di pretenderne il pagamento sulla base del titolo originario.
Al primo ambito appartengono normalmente alimentazione, abbigliamento, cura ordinaria della persona e partecipazione ai costi dell’abitazione. La periodicità dell’assegno non impone che ogni acquisto avvenga mensilmente: il contributo distribuisce nel tempo anche spese che si concentrano in determinati periodi. Il solo fatto che un capo di abbigliamento venga acquistato all’inizio della stagione non lo rende, per questo, straordinario.
Le spese integrative presentano un tratto diverso. Il bisogno è ricorrente, mentre l’importo o il momento dell’esborso possono variare. Quando il titolo ne prevede la partecipazione separata, il genitore che le sostiene può chiedere la quota dell’altro senza ridiscutere l’intero mantenimento. La definizione, talvolta utilizzata, di spese straordinarie «routinarie» descrive questa particolare collocazione: esterne al contributo fisso, pur conservando un legame con bisogni prevedibili.
Gli oneri straordinari in senso stretto, invece, assumono rilevanza per l’imprevedibilità e l’incidenza economica rispetto alle condizioni familiari. Un intervento sanitario sopravvenuto o una scelta formativa particolarmente onerosa possono richiedere valutazioni che il contributo periodico non conteneva. Non esiste una soglia economica generale oltre la quale ogni spesa diventa straordinaria. L’importo deve essere rapportato al bisogno, alle risorse e all’assetto della contribuzione.
Questa ricostruzione impedisce due automatismi opposti. La ricorrenza non prova sempre l’inclusione nell’assegno, perché il titolo può prevedere un pagamento separato. L’importo elevato non basta sempre a fondare il rimborso, perché occorre verificare la pertinenza all’interesse del figlio e la disciplina della scelta che lo ha generato. La classificazione acquista significato soltanto quando viene collegata al contenuto dell’obbligazione.
Cure, scuola e attività extrascolastiche
Le spese sanitarie mostrano quanto sia insufficiente una classificazione per materia. L’acquisto occasionale di comuni farmaci, il controllo specialistico legato a una condizione già conosciuta e un intervento chirurgico urgente rispondono a esigenze differenti. Il titolo può riservare al rimborso separato alcune prestazioni ricorrenti; l’urgenza di un bisogno sopravvenuto può giustificare una spesa senza preventiva concertazione. La destinazione sanitaria non esonera, comunque, dalla prova dell’esborso e della sua riferibilità al figlio.
Per le cure odontoiatriche rilevano la necessità del trattamento, il suo costo, le condizioni già note e le prescrizioni del provvedimento. La conoscenza di un futuro trattamento non ne comporta sempre l’assorbimento nell’assegno, soprattutto quando sia stato previsto un riparto separato. Per contro, la scelta di una prestazione particolarmente costosa richiede di considerare l’utilità concreta e le alternative, senza presumere che qualunque soluzione privata debba gravare automaticamente sull’altro genitore.
Analoga attenzione richiedono psicoterapia, logopedia e percorsi riabilitativi. Il Tribunale di Ragusa, sent. n. 874/2025, ha valorizzato, nella controversia esaminata, il dissenso preventivo e la mancata dimostrazione della necessità delle prestazioni richieste a rimborso. Il rilievo della prova non significa che una prescrizione medica costituisca l’unica modalità per dimostrare il bisogno. Significa che l’utilità del trattamento e le ragioni della scelta devono risultare concretamente, specie quando siano contestate.
Anche tra le spese scolastiche occorre distinguere. Libri di testo e tasse d’iscrizione vengono frequentemente disciplinati fuori dall’assegno; la cancelleria di uso comune si collega normalmente alle esigenze quotidiane. La mensa, pur essendo organizzata dalla scuola, soddisfa un bisogno alimentare ricorrente. La Corte d’appello di Bologna, sent. n. 1042/2025, l’ha ricondotta alle spese ordinarie nel caso deciso. Il titolo può tuttavia prevedere una diversa distribuzione del costo, che deve essere rispettata.
La frequenza di una scuola privata introduce un ulteriore profilo: la scelta educativa dalla quale nasce l’onere. Quando si tratta di una decisione di maggiore interesse per il minore, trova applicazione la regola della condivisione prevista dall’art. 337-ter c.c. Il giudizio sul rimborso riguarda quindi anche la continuità del percorso, le esigenze formative e la sostenibilità della retta. La qualificazione scolastica dell’esborso non rende irrilevante il modo in cui la decisione è stata assunta.
Lo stesso ragionamento si estende alle attività sportive, ai corsi e ai soggiorni formativi. La prosecuzione di un’attività già praticata può presentare caratteri di prevedibilità; l’avvio di un percorso agonistico con trasferte onerose può modificare sensibilmente il fabbisogno. Un computer richiesto dalla scuola e un dispositivo acquistato per libera scelta non esprimono necessariamente il medesimo bisogno. Contano la funzione concreta dell’acquisto e le condizioni di partecipazione stabilite, oltre alla sua semplice denominazione.
Consenso preventivo e dissenso: il rimborso non dipende da una formula
La qualificazione della spesa e la necessità di concordarla costituiscono questioni collegate, ma distinte. Il titolo può separare costi obbligatori o indifferibili, per i quali basta documentare l’esborso, e costi subordinati all’accordo. Sul piano generale, le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e salute del minore devono essere condivise. In caso di disaccordo, l’art. 337-ter c.c. rimette la decisione al giudice.
La concertazione serve a consentire una valutazione effettiva. Una comunicazione che indica soltanto l’intenzione di «fare un corso» può risultare insufficiente se tace durata, costo e impegno richiesto. L’altro genitore deve poter conoscere la scelta e le sue conseguenze economiche. Questa esigenza assume particolare rilievo quando la spesa nasce da un’iniziativa nuova, anziché dalla prosecuzione di un bisogno già disciplinato.
L’assenza di consenso, tuttavia, non esclude in ogni situazione il rimborso. Il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n. 874/2025, osserva:
«[…] tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.»
La conclusione richiede una lettura insieme al titolo applicabile. Il giudizio sulla necessità e congruità della spesa non consente di ignorare una condizione espressamente posta per il rimborso. Allo stesso tempo, un rifiuto privo di ragioni non può essere trattato come una valutazione definitiva dell’interesse del figlio. Occorre distinguere l’interpretazione dell’obbligo già stabilito dall’accertamento di una pretesa che richiede ulteriori valutazioni.
Il dissenso acquista peso quando è tempestivo e motivato. Può riguardare l’inadeguatezza della scelta, la disponibilità di un’alternativa equivalente o l’incompatibilità dell’esborso con le risorse familiari. Una contestazione generica, formulata soltanto dopo la richiesta di pagamento, non dimostra da sola la mancanza dei presupposti del rimborso. Viceversa, neppure il silenzio equivale sempre ad assenso: occorre verificare se questo effetto sia previsto dalla disciplina applicabile e se la comunicazione sia stata ricevuta.
L’urgenza modifica il quadro. Se la tutela della salute non permette di attendere, la mancanza di un confronto preventivo non può impedire l’intervento necessario. Rimane l’onere di dimostrare urgenza, prestazione e costo. La situazione cambia quando il trattamento è programmabile e consente una scelta tra soluzioni differenti: l’interesse alla cura deve allora essere coordinato con la partecipazione dell’altro genitore alla decisione.
Il protocollo di Lecce e la disciplina del singolo rapporto
Il protocollo d’intesa del Tribunale di Lecce del 21 maggio 2018 distingue spese subordinate al consenso e spese obbligatorie o indifferibili che ne prescindono. Considera inoltre la preesistenza del bisogno e la sua mancata contestazione nella fase introduttiva. Per le spese da concordare prevede un dissenso scritto e motivato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in difetto, attribuisce al silenzio valore di consenso. Il rimborso deve avvenire, di regola, entro quindici giorni dalla ricezione di idonea documentazione, con una disciplina specifica per gli importi rilevanti. Protocollo del Tribunale di Lecce.
Il protocollo offre criteri per rendere più prevedibile la gestione dei costi. Non costituisce però una legge generale e non sostituisce automaticamente il provvedimento relativo alla famiglia. Il suo rilievo deve essere valutato insieme all’eventuale richiamo contenuto nel titolo e alle clausole specificamente adottate. Termini, categorie e conseguenze del silenzio vanno ricostruiti sulla disciplina effettivamente applicabile al rapporto, evitando di trasferire al singolo caso regole tratte da accordi differenti.
L’università fuori sede: il costo dell’alloggio e il peso del titolo
Le spese universitarie rendono particolarmente evidente il rapporto tra prevedibilità, rilevanza e consenso. La possibilità di proseguire gli studi è diversa dalla concreta decisione di iscriversi a un determinato corso, in un’altra città, sostenendo un canone di locazione. Quando l’assegno risale all’infanzia, non è ragionevole presumere che ogni costo successivo fosse già economicamente ponderabile.
Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2023, n. 19532, ha considerato l’alloggio universitario una spesa straordinaria anche per la sua rilevanza. Nel caso esaminato, il titolo subordinava queste spese alla preventiva concordanza: la conoscenza della scelta universitaria non provava un accordo sulla partecipazione ai relativi oneri. Il principio va riferito a quella disciplina, senza ricavarne un’esclusione generale del rimborso per qualsiasi alloggio non concordato. Cass. n. 19532/2023.
Il coordinamento emerge da Cass. civ., sez. I, ord. 5 dicembre 2023, n. 33939. La Corte ha confermato il rimborso dopo la valutazione dell’utilità dell’alloggio, della frequenza universitaria obbligatoria e delle risorse del genitore. L’assenza di accordo o il dissenso non eliminavano automaticamente la pretesa: assumevano rilievo l’interesse della figlia e l’adeguatezza economica della scelta. Cass. n. 33939/2023.
La giurisprudenza di merito più recente mostra la stessa attenzione alle clausole concretamente stabilite. Il Tribunale di Lamezia Terme, sent. 30 aprile 2026, n. 533, ha valorizzato la previsione relativa a «quanto altro necessario per lo studio», affermando:
«le spese sostenute per l’alloggio fuori sede, funzionali a consentire la frequenza del corso universitario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, risultano riconducibili alle spese rimborsabili pro quota, non potendosi ragionevolmente ritenere che un simile costo, per importo e specificità, sia integralmente assorbito dall’assegno ordinario di mantenimento.»
L’onere per l’alloggio richiede dunque una valutazione che tenga insieme percorso formativo, necessità della permanenza fuori sede, costo e condizioni familiari. L’iscrizione universitaria non legittima qualunque sistemazione abitativa; il dissenso non esonera necessariamente da una spesa adeguata. Tra questi estremi opera il giudizio concreto, nel rispetto della portata del titolo e delle condizioni richieste per ottenere il rimborso.
La ripartizione non è necessariamente a metà
La frequente previsione di una partecipazione al cinquanta per cento non corrisponde a una regola generale imposta dalla legge. Il criterio resta la proporzionalità della contribuzione. Le percentuali devono essere valutate nell’insieme dell’assetto familiare, considerando risorse, bisogni e contributi già prestati. La divisione paritaria può essere appropriata, ma deve risultare dalla disciplina del rapporto, senza essere presunta per il solo fatto che entrambi siano genitori.
Quando il titolo stabilisce una percentuale, quella misura regola il rimborso finché non venga validamente modificata. La sopravvenuta riduzione del reddito può giustificare una domanda di revisione, ma non autorizza a scegliere unilateralmente una quota inferiore. Specularmente, chi anticipa la spesa non può chiedere una percentuale maggiore sulla sola base della diversa capacità economica dell’altro. L’accertamento delle condizioni per modificare il contributo appartiene al procedimento previsto dall’ordinamento.
Documentare la spesa e individuare il modo di recuperarla
Il diritto al rimborso richiede prova del costo sostenuto, della sua destinazione e delle condizioni cui il titolo subordina la partecipazione. Fatture, ricevute, documenti di pagamento e comunicazioni assolvono funzioni differenti. Una fattura può attestare la prestazione senza dimostrare che sia stata pagata; un trasferimento di denaro può provare l’esborso senza chiarire il bisogno soddisfatto. La ricostruzione deve consentire di identificare la singola posta e calcolare la quota dovuta.
La contestazione può riguardare l’avvenuto pagamento, la natura della spesa, la sua inclusione nell’assegno, l’accordo richiesto o il criterio di riparto. Sono questioni diverse, che non si risolvono attraverso una richiesta cumulativa priva di giustificativi. Anche le somme già restituite o coperte da rimborsi devono essere considerate, per evitare che la partecipazione venga calcolata su un costo non effettivamente rimasto a carico del genitore anticipatario.
Sul piano processuale, Cass. n. 3835/2021 riconosce che determinate spese integrative possono essere richieste sulla base del titolo originario, corredato dalla documentazione necessaria a individuarle e quantificarle. Non occorre ottenere una nuova condanna per ogni esborso già riconducibile all’obbligo stabilito, purché il credito presenti certezza, liquidità ed esigibilità. Il genitore intimato conserva la possibilità di contestare i presupposti della pretesa mediante gli strumenti di opposizione.
La stessa conclusione non può essere estesa indistintamente agli oneri straordinari in senso stretto. Cass. n. 19532/2023 richiama, per le spese imprevedibili e rilevanti estranee all’ordinarietà dell’assegno, la necessità di un’autonoma azione di accertamento. Una valutazione su necessità, proporzione e rispondenza al titolo non coincide con una semplice operazione aritmetica. L’esistenza di ricevute complete non basta, da sola, a trasformare qualsiasi domanda di rimborso in una pretesa direttamente eseguibile.
Va quindi distinta la possibilità di chiedere giudizialmente il rimborso dalla possibilità di intimarne immediatamente il pagamento con precetto. La prima riguarda la fondatezza del credito; la seconda presuppone un titolo esecutivo idoneo. Il procedimento monitorio può servire a ottenere un titolo ulteriore quando ne ricorrano i requisiti. Affermare che una spesa è dovuta non significa aver già risolto la questione dello strumento necessario per recuperarla.
Anche la prescrizione dipende dalla natura della pretesa. I ratei del contributo periodico sono, di regola, soggetti al termine quinquennale; per i rimborsi di spese straordinarie non periodiche assume rilievo il termine ordinario decennale, applicato anche da Corte d’appello di Bologna, sent. 4 luglio 2025, n. 1214. Decorrenza, esigibilità e atti interruttivi vanno verificati per ciascun credito: la parola «straordinario» non consente di prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione. Corte d’appello di Bologna n. 1214/2025.
Compensazioni e accordi sostitutivi del mantenimento
Il conflitto sul rimborso non autorizza a ridurre autonomamente l’assegno mensile. Il genitore che vanti un credito personale verso l’altro non può, per questo, sottrarne l’importo dal contributo dovuto al figlio. La funzione di tutela del mantenimento impedisce che i bisogni della prole diventino una modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli adulti. Il problema deve essere tenuto distinto dall’accertamento di eventuali reciproci crediti di rimborso.
La medesima esigenza limita gli accordi che pretendono di sostituire le rate future con una prestazione destinata all’altro genitore. Il Tribunale di Pisa, sent. 19 febbraio 2026, n. 195, ha esaminato un patto che collegava l’estinzione di un finanziamento al venir meno del mantenimento, osservando:
«la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.»
La nullità del patto ha condotto alla restituzione della somma versata in sua esecuzione. La restituzione riguardava però il pagamento effettuato sulla base dell’accordo nullo, non il contributo legittimamente dovuto al figlio. Confondere i due piani attribuirebbe alla decisione una portata diversa: l’indisponibilità del mantenimento spiega l’invalidità della sostituzione, senza rendere automaticamente ripetibili le somme versate per adempiere l’obbligo originario.
La revisione delle condizioni economiche rimane possibile nelle forme previste dall’ordinamento. Ciò che viene escluso è la pretesa di neutralizzare il titolo attraverso un’intesa privata incompatibile con la tutela del figlio. La stessa cautela vale per il rimborso delle spese: una controversia sulla singola voce deve essere risolta sul suo terreno, preservando il contributo periodico e distinguendo gli obblighi destinati alla prole dai debiti personali dei genitori.
Il figlio maggiorenne e la permanenza degli obblighi
La maggiore età non estingue automaticamente il mantenimento. L’art. 337-septies c.c. consente di disporre un assegno in favore del figlio non economicamente indipendente; la persistenza del diritto richiede una valutazione delle circostanze. Anche le spese universitarie si collocano in questo quadro, senza costituire un’autorizzazione illimitata a protrarre qualunque percorso a carico dei genitori.
Il trasferimento per studio non equivale necessariamente all’interruzione di ogni rapporto di convivenza con il genitore che sostiene i costi domestici. Inoltre, la cessazione della coabitazione non dimostra da sola l’autosufficienza e non elimina automaticamente gli arretrati. Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 678, ha affrontato proprio il recupero di contributi maturati dopo la cessazione della coabitazione, ma prima della decorrenza della revoca giudiziale. La soluzione relativa a quegli arretrati non risolve indistintamente tutte le questioni sulla legittimazione del genitore per il futuro. Cass. n. 678/2026.
Le modificazioni della situazione familiare richiedono quindi di ricostruire destinatario, contenuto e decorrenza dell’obbligo. Il versamento direttamente al figlio, quando il titolo individua un diverso destinatario, non può essere considerato automaticamente liberatorio. Occorre coordinare il cambiamento con la disciplina applicabile, senza confondere il bisogno di aggiornare il contributo con la facoltà di interrompere o trasformare unilateralmente i pagamenti.
Una distinzione che deve conservare l’equilibrio della contribuzione
Stabilire quali spese siano comprese nell’assegno significa individuare il bisogno già coperto dal contributo periodico e quello che richiede una partecipazione ulteriore. La risposta nasce dal coordinamento tra titolo, prevedibilità concreta, rilevanza economica e interesse del figlio. Il consenso e la documentazione completano questa valutazione; le modalità di recupero dipendono, a loro volta, dalla possibilità di determinare il credito sulla base dell’obbligo esistente.
La precisione delle condizioni di mantenimento assume, perciò, un valore sostanziale. Una disciplina chiara dei costi ricorrenti, delle decisioni da condividere e delle quote dovute riduce l’incertezza senza irrigidire i bisogni della crescita. L’equilibrio viene preservato quando nessun genitore sostiene da solo oneri spettanti a entrambi e nessuno paga due volte ciò che l’assegno già copre. È in questa relazione che la distinzione tra spesa ordinaria e straordinaria realizza la propria funzione di tutela.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.
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